Regolamento (UE) 2022/1859
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1859 della Commissione del 10 giugno 2022 recante modifica delle norme tecniche di attuazione di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1248/2012 per quanto riguarda il formato della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni e della domanda di estensione della registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna le norme tecniche di attuazione del 2012 sul formato della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni, estendendo espressamente lo stesso modello anche alla domanda di estensione della registrazione. Inoltre, sostituisce i riferimenti alle norme tecniche previgenti con riferimenti al regolamento delegato (UE) n. 150/2013, per allineare il modulo alle informazioni richieste da tale atto. Le modifiche incidono anche sull’allegato, che viene rinominato e adattato nei riferimenti documentali.
Modifica il formato uniforme della domanda di registrazione e della domanda di estensione della registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni, aggiornando i riferimenti al regolamento delegato (UE) n. 150/2013.
Ambito di applicazione
Si applica ai repertori di dati sulle negoziazioni che presentano all’ESMA la domanda di registrazione o di estensione della registrazione ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012. Riguarda il contenuto formale, il formato e le modalità di presentazione della domanda, inclusa la presentazione su supporto durevole e la motivazione di eventuali omissioni di informazioni richieste. Non disciplina altri soggetti o settori oltre ai trade repositories e alle autorità di vigilanza coinvolte nella procedura di registrazione.
Formato della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni e della domanda di estensione della registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1859 della Commissione interviene sul regolamento di esecuzione (UE) n. 1248/2012 per aggiornare il formato standard della domanda di registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni e per estenderne l’uso alla domanda di estensione della registrazione. L’intervento è motivato dall’esigenza di mantenere un formato uniforme ed efficiente per la comunicazione all’ESMA delle informazioni richieste nell’ambito della disciplina EMIR.
Contesto e finalità della modifica
La Commissione rileva che il formato uniforme già previsto dal regolamento di esecuzione n. 1248/2012 si è dimostrato efficace per la gestione delle domande di registrazione. Poiché le informazioni richieste per la domanda di estensione della registrazione sono sostanzialmente analoghe a quelle della domanda iniziale, il medesimo formato viene ritenuto idoneo anche per tale seconda procedura. Inoltre, viene precisato che, quando un requisito del regolamento delegato (UE) n. 150/2013 non si ritenga applicabile, il richiedente deve indicare espressamente il requisito interessato e spiegare le ragioni dell’inapplicabilità.
Ambito applicativo
Le modifiche riguardano i repertori di dati sulle negoziazioni che chiedono la registrazione o l’estensione della registrazione ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012. Il regolamento disciplina esclusivamente il profilo procedurale e documentale della domanda, senza incidere sulla sostanza degli obblighi di reporting o sulle regole di funzionamento dei repertori in generale, se non per il rinvio al regolamento delegato (UE) n. 150/2013 quale base per individuare gli obblighi da documentare.
Contenuto dell’articolo 1: modifiche al regolamento di esecuzione n. 1248/2012
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’articolo 1 del regolamento di esecuzione n. 1248/2012.
- La domanda di registrazione e la domanda di estensione della registrazione devono essere presentate nel formato contenuto nell’allegato.
- Ogni documento trasmesso deve essere identificato con un numero di riferimento unico.
- La domanda deve indicare con chiarezza a quale specifico obbligo del regolamento delegato (UE) n. 150/2013 si riferisce ciascun documento.
- Se non sono fornite informazioni relative a un obbligo specifico, la domanda deve contenere una motivazione esplicita dell’omissione.
- Le domande devono essere presentate su un supporto durevole, secondo la definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2009/65/CE.
Aggiornamento dell’allegato
L’allegato al regolamento di esecuzione n. 1248/2012 viene modificato per riflettere il nuovo impianto normativo.
- Il titolo dell’allegato è sostituito con: "FORMATO DELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE COME REPERTORIO DI DATI SULLE NEGOZIAZIONI E DELLA DOMANDA DI ESTENSIONE DELLA REGISTRAZIONE COME REPERTORIO DI DATI SULLE NEGOZIAZIONI".
- La seconda tabella assume il titolo "RIFERIMENTI DEI DOCUMENTI".
- Il titolo della prima colonna diventa "Articolo del regolamento delegato (UE) n. 150/2013 della Commissione".
Entrata in vigore e vincolatività
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico degli atti regolamentari dell’Unione, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Formato unico della domanda
L’articolo 1, paragrafo 1, stabilisce che sia la domanda di registrazione sia la domanda di estensione della registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni devono essere presentate nel formato previsto dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1248/2012, come modificato.
Identificazione dei documenti e collegamento agli obblighi normativi
L’articolo 1, paragrafo 2, impone al repertorio di dati sulle negoziazioni di attribuire a ogni documento presentato un numero di riferimento unico e di indicare chiaramente a quale specifico obbligo del regolamento delegato (UE) n. 150/2013 il documento si riferisce.
Obbligo di motivare le omissioni
L’articolo 1, paragrafo 3, prevede che, se non vengono fornite informazioni relative a uno specifico obbligo del regolamento delegato (UE) n. 150/2013, la domanda indichi chiaramente i motivi dell’omessa presentazione.
Supporto durevole
L’articolo 1, paragrafo 4, prescrive che la domanda di registrazione e la domanda di estensione della registrazione siano presentate su un supporto durevole, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2009/65/CE.
Aggiornamento dell’allegato e dei riferimenti normativi
L’articolo 1, punto 2, modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1248/2012 secondo l’allegato del nuovo regolamento; quest’ultimo sostituisce il titolo dell’allegato, rinomina la seconda tabella in "RIFERIMENTI DEI DOCUMENTI" e modifica il titolo della prima colonna con il riferimento all’"Articolo del regolamento delegato (UE) n. 150/2013 della Commissione".
Entrata in vigore
L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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