Cassazione Penale, Sentenza n. 2539/2022 del 24/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava il riconoscimento delle attenuanti generiche operato dal Giudice di pace di Bergamo, poiché la sentenza le aveva motivate unicamente richiamando l'incensuratezza dell'imputato e l'assenza di elementi ostativi. Si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in quanto, ai sensi dell'art. 62-bis c.p., l'assenza di precedenti non può costituire di per sé fondamento delle attenuanti generiche; tali circostanze devono invece essere fondate su elementi positivi di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo insufficiente la motivazione delle attenuanti generiche così come formulata. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento delle attenuanti generiche e ha disposto il rinvio al Giudice di pace di Bergamo, in diversa persona fisica, affinché valuti nuovamente e motivi conformemente se l'imputato meriti le attenuanti. L'affermazione della responsabilità penale resta invece definitiva (res judicata).
Norme richiamate
art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Norma che disciplina la contravvenzione contestata (ingresso e soggiorno illegale nello Stato); costituisce il fatto-reato per cui l'imputato è stato condannato dal Giudice di pace.
art. 62-bis cod. pen., comma 3
«l'assenza di precedenti condanne per altri reati [...] non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze»
La Corte ha applicato questo principio per affermare che l'incensuratezza non può, da sola, giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche; è richiesto il riscontro di elementi positivi specifici e motivati.
art. 624 cod. proc. pen.
Richiamato per stabilire che l'accertamento della responsabilità penale, così come affermato nella sentenza impugnata, resta definitivo (effetto di cosa giudicata) rispetto alla pronuncia di annullamento limitata alle attenuanti.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. con legge n. 176 del 2020
Norma procedurale richiamata per spiegare che il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina emergenziale introdotta (modalità di svolgimento del procedimento).
Massime di principio
- Le attenuanti generiche non possono essere concesse esclusivamente sulla base dell'assenza di precedenti: il giudice deve individuare e motivare elementi positivi concreti che giustifichino la riduzione della pena.
- La mera affermazione che non risultano "elementi ostativi" non è una motivazione sufficiente: occorre un apprezzamento positivo e qualificato della condotta o della personalità dell'imputato.
- Se la motivazione sulle attenuanti è carente, la Cassazione annulla limitatamente a quella parte e rinvia per nuovo esame; la condanna sostanziale può rimanere definitiva.
- In casi analoghi il giudice di merito dovrà esplicitare fattori quali collaborazione, ravvedimento, ruolo nella vicenda, condotte posteriori al fatto, situazione personale e sociale, ecc., e collegarli logicamente al riconoscimento delle attenuanti.
- Il Procuratore generale può ottenere l'annullamento parziale della decisione se dimostra che il riconoscimento delle circostanze è basato su una motivazione insufficiente o in contrasto con norme imperative (come l'art. 62-bis).
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