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Ordinanza

Ordinanza n. 173/2026 - Latina, Sezione 2

per l’annullamento - del provvedimento trasmesso il -OMISSIS-, recante gli esiti della verifica e dell’accertamento di conformità relativo alla SCIA in sanatoria, presentata dai controinteressati il -OMISSIS-; nonché per l’accertamento e per la dichiarazione di illegittimità della DIA prot.n.-OMISSIS- e conseguentemente della SCIA in sanatoria prot. n.-OMISSIS-, e di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali; nonché per l’accertamento della veridicità delle specifiche deduzioni riportate nella diffida del -OMISSIS- e in quella da essa richiamata del -OMISSIS-; nonché per la condanna, ai sensi dell’art. 30 del cod.proc.amm., dell’Amministrazione intimata al risarcimento, da disporsi in forma specifica, del danno ingiusto subìto dalla ricorrente per effetto del provvedimento impugnato.

Giustizia amministrativa202600414

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale recante gli esiti della verifica e dell’accertamento di conformità relativi a una SCIA in sanatoria presentata da controinteressati

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale trasmessole, relativo agli esiti della verifica e dell’accertamento di conformità della SCIA in sanatoria presentata dai controinteressati. Ha inoltre chiesto l’accertamento dell’illegittimità della DIA e della SCIA in sanatoria, l’accertamento della veridicità delle deduzioni contenute in precedenti diffide e la condanna del Comune al risarcimento in forma specifica ai sensi dell’art. 30 c.p.a. In sede cautelare, le censure si sono concentrate soprattutto sulla DIA e sulla conformità al vero del suo contenuto. La ricorrente ha dedotto un periculum in mora connesso agli effetti degli interventi edilizi e alla controversia civile pendente dinanzi al Tribunale di Cassino.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per mancanza dei presupposti dell’art. 55 c.p.a. Quanto al fumus boni iuris, ha rilevato che le doglianze riguardano essenzialmente la DIA e la veridicità delle dichiarazioni in essa contenute. Tali profili non possono assumere diretta rilevanza nel giudizio in esame, poiché il giudice amministrativo non può annullare né dichiarare incidentalmente l’illegittimità della DIA. La ricorrente potrà tuttavia far valere gli stessi profili nel giudizio di ottemperanza relativo a una precedente sentenza della Sezione, per ottenere che il Comune si pronunci espressamente e motivatamente, senza vincolo sul contenuto, e potrà impugnare l’eventuale provvedimento sfavorevole. Quanto al periculum in mora, il TAR ha escluso l’irreparabilità del pregiudizio, considerando che le opere contestate erano già state ultimate da tempo e che il provvedimento impugnato non era idoneo a produrre effetti nella controversia civile pendente, anche perché i titoli edilizi sono rilasciati con salvezza dei diritti dei terzi. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La concessione della tutela cautelare richiede la sussistenza dei presupposti cautelari, valutati con riguardo al fumus boni iuris e al periculum in mora.

  • art. 30 c.p.a.

    La ricorrente ha proposto anche una domanda risarcitoria, con richiesta di reintegrazione in forma specifica; la domanda non è stata esaminata nel merito in questa fase cautelare.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo avente a oggetto gli effetti di una SCIA o di un titolo edilizio, il giudice non può annullare né dichiarare incidentalmente l’illegittimità della DIA presupposta; le contestazioni relative a quest’ultima devono essere fatte valere secondo il rito e le forme proprie della tutela avverso il titolo o mediante l’attivazione dell’obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi espressamente, ove imposto da un precedente giudicato.
  • Quando un precedente giudicato impone all’amministrazione di esaminare specifiche contestazioni, l’interessato può farle valere in sede di ottemperanza per ottenere una pronuncia espressa e motivata, senza che il giudice dell’ottemperanza predetermini il contenuto della nuova decisione; l’eventuale provvedimento sfavorevole resta impugnabile nei modi ordinari.
  • La circostanza che le opere edilizie contestate siano già ultimate può escludere, in sede cautelare, il requisito dell’irreparabilità del pregiudizio, se il ricorso non dimostra che la situazione prodotta sia non reversibile o non adeguatamente tutelabile con la decisione di merito.
  • Un provvedimento edilizio rilasciato con salvezza dei diritti dei terzi non è, di per sé, idoneo a incidere sulla controversia civile tra privati né a determinare un pregiudizio cautelare irreparabile in quella sede.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziSCIA e liberalizzazioniTutela cautelare
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareTutela del terzoEffetto conformativo e riedizione del potere

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