Cassazione Penale, Sentenza n. 46139/2023 del 15/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale di Ancona che aveva respinto il riesame avverso il provvedimento del GIP che aveva rigettato la richiesta di revoca delle misure cautelari. I motivi principali: (1) censura della utilizzabilità di intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate in un diverso procedimento (contestata applicazione degli artt. 191, 266, 270 e 311 c.p.p. e la mancanza di una 'connessione forte' ex art. 12 c.p.p.); (2) contestazione della sussistenza e della attualità del pericolo di inquinamento probatorio e del pericolo di reiterazione del reato, con richiamo agli artt. 125, 191, 266, 270, 273 e 274 c.p.p. Inoltre, con atto del 4 ottobre 2023 il procuratore speciale degli indagati ha dichiarato la rinuncia al ricorso per cassazione a seguito della modifica delle misure cautelari.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p. per effetto della rinuncia rituale del procuratore speciale. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella rinuncia (i ricorrenti avevano in precedenza contestato i gravi indizi), ha irrogato una sanzione pecuniaria di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La Corte non è entrata nel merito delle questioni sostanziali sulle intercettazioni o sui presupposti per la custodia cautelare.
Norme richiamate
art. 311 c.p.p.
Richiamato nella doglianza dei ricorrenti relativo al corretto utilizzo delle intercettazioni; la Corte non ha pronunciato sul merito di questa norma essendo il ricorso dichiarato inammissibile.
art. 191 c.p.p.
Evocato dai ricorrenti in relazione alla utilizzabilità di fonti probatorie; nessuna pronuncia di merito da parte della Corte nella sentenza di inammissibilità.
art. 266 c.p.p.
Norma che elenca i delitti per i quali possono essere disposte intercettazioni; il Tribunale richiamato nei motivi avrebbe ritenuto sufficiente che i reati contestati rientrino tra quelli indicati senza verificare una connessione forte, ma la Corte di cassazione non ha deciso la questione sul merito.
art. 270 c.p.p.
Richiamato nella controversia sull'utilizzabilità delle intercettazioni; secondo i ricorrenti il Tribunale avrebbe interpretato l'articolo in modo eccessivamente estensivo, ma la Corte non ha esaminato la questione nel merito per inammissibilità.
art. 12 c.p.p.
Norma sulla connessione dei procedimenti; i ricorrenti sostenevano l'insussistenza della connessione fra i reati, dunque l'irrituale utilizzazione delle intercettazioni disposte per un diverso procedimento.
art. 125 c.p.p.
Richiamato in relazione ai presupposti della misura cautelare (specialmente per il pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione); la Corte non ha deciso sul punto per inammissibilità.
art. 273 c.p.p.
Richiamato nella doglianza relativa alla durata e necessità delle misure cautelari; la Corte non si è pronunciata sul merito.
art. 274 c.p.p.
Collegata ai motivi sulla misura cautelare; nessuna pronuncia di merito da parte della Corte nella decisione di inammissibilità.
art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.
Applicata dalla Corte per dichiarare l'inammissibilità del ricorso in cassazione in conseguenza della rinuncia rituale al ricorso da parte del procuratore speciale.
art. 616 c.p.p.
Invocata per la condanna al pagamento delle spese processuali e per l'irrogazione della sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità dovuta a rinuncia non incolpevole; la Corte afferma che tale sanzione opera indipendentemente dalla causa di inammissibilità.
art. 606, comma 3 c.p.p.
Richiamato dalla Corte per spiegare che l'art. 616 non si limita ai casi disciplinati dall'art. 606, comma 3, ma trova applicazione anche nelle ipotesi di inammissibilità ex art. 591.
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso in cassazione da parte del ricorrente o del suo rappresentante può determinare l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591 c.p.p.; prima di rinunciare valutare attentamente le conseguenze procedurali.
- L'inammissibilità per rinuncia non esclude la possibilità di sanzioni: la Corte può applicare l'art. 616 c.p.p. e irrogare una sanzione pecuniaria se la rinuncia è considerata non incolpevole, specialmente quando il ricorrente aveva prospettato posizioni difensive incongruenti rispetto alla successiva rinuncia.
- Quando si censura l'utilizzabilità di intercettazioni disposte in un diverso procedimento, è fondamentale comprovare l'assenza di connessione rilevante (art. 12 c.p.p.) e contestare la corretta applicazione degli artt. 266 e 270 c.p.p.; tuttavia, tali questioni possono rimanere inesaminate se il giudizio di cassazione si chiude per ragioni procedurali.
- Nelle impugnazioni avverso provvedimenti cautelari occorre fornire prova concreta e attuale del venir meno dei presupposti della misura (assenza di pericolo di inquinamento probatorio o di reiterazione), poiché i giudici valutano la concretezza del rischio oltre la mera astrattezza delle contestazioni.
- Prima di intraprendere o revocare un gravame, considerare l'opportunità strategica e le possibili conseguenze economiche (spese processuali e sanzioni) se la vicenda processuale subisce sviluppi che rendono la impugnazione inutile.
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