Sentenza del 03/10/2016 n. 5733 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Costo relativo al fitto del locale - Contratto di locazione - Titolari diversi all'interno dello stesso locale - Maggiore redditività - Deducibilità della spesa - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’accertamento è stato ritenuto illegittimo. È stata riconosciuta la deducibilità del maggior canone imputato all’azienda con maggiore redditività, poiché tale impresa poteva legittimamente sostenere una spesa maggiore rispetto agli altri esercenti operanti nello stesso locale. La spesa è quindi stata considerata inerente e fiscalmente deducibile.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Amministrazione contestava la deducibilità del maggior costo di locazione sostenuto dall’azienda, ritenendo non corretta l’imputazione della spesa in un locale condiviso da più titolari. La questione riguardava se il canone potesse essere ripartito in misura non necessariamente uniforme, tenendo conto della diversa redditività e della maggiore capacità economica dell’azienda che sosteneva la quota più elevata.
Norme richiamate
d.P.R. n. 917/1986, art. 109
La deducibilità dei componenti negativi del reddito richiede che siano imputati correttamente e siano riferibili all’attività d’impresa. Nel caso esaminato, la maggiore quota del canone è stata ritenuta deducibile perché coerente con la maggiore redditività dell’azienda e non è stata considerata, per ciò solo, priva di inerenza o antieconomica.
Massime di principio
- Quando più esercenti condividono lo stesso locale, il canone di locazione non deve necessariamente essere ripartito in quote uguali: può essere attribuito in misura diversa se esiste una giustificazione economica verificabile.
- La maggiore quota di spesa sostenuta dall’impresa con maggiore redditività può essere deducibile, purché sia documentata, coerente con l’organizzazione dell’attività e collegata alla produzione del reddito.
- L’Amministrazione finanziaria non può disconoscere automaticamente un costo solo perché superiore a quello sostenuto dagli altri soggetti che utilizzano il medesimo immobile; deve dimostrare l’assenza di inerenza, la fittizietà o l’irragionevolezza dell’imputazione.
- È opportuno formalizzare i criteri di ripartizione del canone nel contratto o in accordi separati, indicando elementi oggettivi quali superfici utilizzate, spazi comuni, volumi d’affari, redditività o diversa intensità dell’uso del locale.
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