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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08523/2023 del 24/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratrice)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento di una lavoratrice successivamente dichiarato giudizialmente inefficace con sentenza reintegratoria, intervenuta però dopo l’apertura del fallimento del datore di lavoro, poi cessato nell’attività. La lavoratrice si era insinuata al passivo per crediti maturati fino alla cessazione dell’impresa e aveva ottenuto il riconoscimento, in sede di merito, dell’intervento del Fondo di garanzia INPS anche per le ultime tre mensilità retributive ricondotte alle somme incluse nell’indennità risarcitoria da licenziamento illegittimo. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, d.lgs. n. 80/1992, assumendo che il Fondo copre solo crediti retributivi e non somme di natura risarcitoria; (2) violazione delle medesime norme, sostenendo che, pur a fronte dell’illegittimità del licenziamento, il rapporto non sarebbe stato ripristinato sotto il profilo funzionale; (3) violazione dell’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 80/1992, deducendo che i crediti sarebbero temporalmente estranei al periodo tutelato dalla norma.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell’INPS. Ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi, richiamando il principio secondo cui la declaratoria giudiziale di inefficacia del licenziamento ha effetti retroattivi e comporta la non interruzione de iure del rapporto di lavoro, anche ai fini previdenziali e assicurativi. Ha quindi affermato che, quando la reintegrazione interviene dopo l’apertura del fallimento del datore, le ultime mensilità retributive coperte dall’intervento del Fondo di garanzia vanno individuate in relazione al periodo per il quale il lavoratore ha diritto alla retribuzione per effetto del ripristino giudiziale del rapporto, senza che osti il fatto che tali somme siano ricomprese nell’indennità risarcitoria da licenziamento illegittimo o che il rapporto non sia stato di fatto eseguito per il fallimento del datore. Conseguentemente, il Fondo è tenuto al pagamento delle ultime tre mensilità retributive riconosciute nei gradi di merito. Le spese sono state poste a carico dell’INPS, con distrazione in favore del difensore della lavoratrice, ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 80/1992, art. 1, comma 1

    la Corte lo interpreta nel senso che il Fondo di garanzia interviene per i crediti di lavoro nei limiti previsti dalla disciplina speciale, senza che sia decisivo il nomen iuris delle somme se esse sono dovute per effetto del ripristino giudiziale del rapporto.

  • d.lgs. n. 80/1992, art. 2, comma 1

    le ultime tre mensilità retributive vanno individuate nel periodo coperto dal diritto alla retribuzione conseguente alla reintegrazione, e non sono escluse perché ricomprese nell’indennità risarcitoria o perché il rapporto non è stato di fatto eseguito.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002

    viene richiamato solo per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La declaratoria giudiziale di inefficacia del licenziamento ha effetti retroattivi e impedisce la soluzione di continuità del rapporto di lavoro anche sul piano previdenziale e assicurativo.
  • In presenza di sentenza reintegratoria, le mensilità tutelate dal Fondo di garanzia devono essere individuate in base al diritto sostanziale alla retribuzione ripristinato dal giudice, non in base alla qualificazione formale delle somme come risarcitorie o retributive.
  • L’intervento del Fondo di garanzia non è escluso dal fatto che il lavoratore non abbia materialmente prestato attività per effetto del fallimento del datore, quando il credito retributivo deriva dal ripristino giudiziale del rapporto.
  • Ai fini dell’ambito temporale della garanzia, rileva il periodo per il quale il lavoratore ha titolo alla retribuzione in conseguenza della reintegrazione, non il solo momento di maturazione materiale del credito prima della pronuncia giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeContributi previdenzialiLicenziamento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaPrevidenzaLavoro
IstitutiGiudicatoNesso di causalità

Testo integrale

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