Cassazione Penale, Sentenza n. 1754/2022 del 17/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Bevilacqua impugnava la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila che lo aveva condannato per bancarotta fraudolenta (per falsificazione del bilancio 2008 tramite l'appostazione della presunta cessione/licenza del marchio "Amuleti" alla Word Sign Trading ltd. per euro 14.300.000,00). Il ricorso articolava sette motivi: travisamento della prova e mancata valutazione della cessione (forma e sostanza), illogicità della motivazione in ordine al dolo generico e specifico, assenza del nesso causale tra l'appostazione contabile e il dissesto, rilevanza di perizie (studio Pambianco) e della revisione (Audirevi), richiamo a una circolare dell'Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 5/E/2002) e mancata considerazione della situazione di controllo esercitata dalla capogruppo Mariella Burani Fashion Group s.r.l.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile sul presupposto che i motivi proposti attengono principalmente a diversa valutazione del materiale probatorio (merito), mentre la motivazione della Corte d'appello è ritenuta non contraddittoria né manifestamente illogica. In particolare la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato la qualifica di fittizia della cessione, la non attendibilità delle dichiarazioni della società cinese e la consapevolezza dell'imputato circa l'insussistenza dell'operazione, con conseguente dolo specifico finalizzato a coprire le perdite e permettere la prosecuzione dell'attività. Sono quindi respinti i motivi relativi a dolo, nesso causale, valore delle perizie e richiamo alla circolare dell'Agenzia delle Entrate; il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000,00.
Norme richiamate
r.d. n. 267 del 1942, art. 219
art. 219 r.d. n. 267/1942 (bancarotta fraudolenta aggravata)
La Corte di merito ha unificato le condotte nella fattispecie di bancarotta fraudolenta aggravata; la Cassazione non sindaca il merito della qualificazione, ritenendo congrua la motivazione che individua la falsità contabile finalizzata a coprire perdite
r.d. n. 267 del 1942, art. 216
art. 216 r.d. n. 267/1942 (pene accessorie)
Richiamato in relazione alle pene accessorie applicate; la Corte d'appello ha modulato le pene accessorie e la Cassazione ne conferma l'insindacabilità di merito
codice di procedura penale, art. 192
Il ricorrente lamentava violazione di art. 192; la Cassazione ricorda che tale doglianza è valutabile solo nei termini della lett. e) dell'art. 606 (mancanza/contraddittorietà/manifesta illogicità della motivazione) e non come autonomo vizio di legge
codice di procedura penale, art. 606
La Cassazione ha applicato i limiti del sindacato di legittimità previsti dall'art. 606, confermando che non è consentita la rivalutazione del merito e che le doglianze che richiiedono diversa valutazione probatoria sono inammissibili
codice civile, art. 2621
Richiamato dal ricorrente in relazione alla responsabilità per false comunicazioni sociali; la Corte non ha ritenuto decisivo il richiamo ai profili civilistici per riformare la valutazione penale operata dal giudice di merito
r.d. n. 267 del 1942, art. 223
art. 223 r.d. n. 267/1942
Norma richiamata nel quadro delle disposizioni fallimentari pertinenti; interpretazione confermata nella valutazione della condotta dolosa dell'amministratore
codice penale, art. 62-bis
Richiamato in tema di incapacità di configurare attenuanti per la condotta: la valutazione delle attenuanti generiche è questione di fatto insindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata
codice penale, art. 133
Citato come elenco di elementi che il giudice del merito deve considerare nella concessione o esclusione delle attenuanti generiche; la Corte territoriale ha motivato la prevalenza dei precedenti penali
codice di procedura penale, art. 616
Applicato per la condanna alle somme a favore della Cassa delle ammende a carico del ricorrente
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 5/E del 10/01/2002
Risoluzione n. 5/E del 10/01/2002 (Agenzia delle Entrate)
La Corte afferma che le circolari/non norme amministrative non vincolano il giudice penale e non possono prevalere sull'interpretazione normativa; quindi il richiamo alla risoluzione non può fondare motivo di cassazione
Massime di principio
- In sede di ricorso per cassazione non è consentita la rivalutazione del merito o una diversa ricostruzione probatoria: le doglianze che richiedono una nuova valutazione delle prove sono inammissibili
- Il vizio di motivazione è deducibile in Cassazione solo se consistente in mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (art. 606, lett. e); mere critiche di persuasività non sono sufficienti
- Per configurare il reato di bancarotta fraudolenta/impropria è necessario dimostrare dolo (consapevolezza e volontà) nella rappresentazione falsa delle condizioni patrimoniali e che tale falsità era idonea a evitare interventi ricapitalizzanti o a consentire la prosecuzione dell'attività con accumulo di perdite
- Le circolari o risoluzioni amministrative non hanno efficacia vincolante sul giudice penale; non possono sostituire l'interpretazione normativa richiesta in sede di legittimità
- Per far valere il travisamento della prova dichiarativa in Cassazione occorre dimostrare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice; eccezioni generiche non sono ammesse
- La valutazione delle attenuanti generiche è questione di fatto del giudice del merito e rimane insindacabile in Cassazione purché la motivazione non sia contraddittoria e richiami gli elementi decisivi
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