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Ordinanza

Ordinanza n. 169/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’annullamento, previa sospensiva: a) della nota p.e.c. dell’A.S.L. di Salerno prot. n. 19079-2026 del 23.1.2026, con la quale l’Azienda Sanitaria Locale, con riferimento all’elaborazione degli indicatori scaturenti dall’applicazione dei punteggi degli asset organizzativi, tecnologici e strutturali, secondo quanto previsto nella Delibera n. 1610 del 30.10.2025 del Direttore Generale dell’ASL Salerno, assunta in attuazione delle previsioni della DGRC n. 757 del 27.12.2024 e del correlativo Allegato A-Relazione Tecnica, recepita (essa Delibera) dal contratto di specialistica ambulatoriale del 7.11.2025, ha determinato, per il Centro Radiologico Verrengia, i tetti di spesa per gli anni 2024/2025, relativamente alla branca di Medicina Nucleare, applicando l’indicatore C7 (di cui all’Allegato A), senza tenere conto del fermo tecnico del macchinario PET subito dalla struttura privata e della conseguente perdita, occasionale e straordinaria, di produzione; b) di ogni atto e/o protocollo applicativo adottato dall’A.S.L. di Salerno, con il quale quest’ultima ha tradotto in concreto la DGRC n. 757/2024 per la determinazione dei tetti di spesi applicati alla struttura privata accreditata cod. AMB346; c) di ogni altro atto connesso, collegato, prodromico e successivo; nonché per l’accertamento dell’obbligo dell’A.S.L. di rideterminare il tetto di spesa anni 2024/2025 per le prestazioni in accreditamento per la branca di “Medicina Nucleare”, relativamente al Centro qui ricorrente, considerando, ai fini dell’indicatore C7, un valore di produzione “neutralizzato” rispetto al periodo di fermo tecnico del macchinario PET, ossia sostituendo i mesi di ottobre e dicembre 2023 con un valore medio fisiologico desunto dal fatturato prodotto negli altri mesi dell’anno, oppure nell’anno precedente, ovvero, in ogni caso, adottando ogni altro ed analogo criterio logico e/o ritenuto di giustizia e, ciò, anche al fine di sterilizzare i riflessi e le ripercussioni economiche negative potenziali e future - ossia una penalizzazione strutturale ai danni dell’odierno ricorrente - visto e considerato che l’erroneità del budget annuale si ripercuote e si riflette sui budget degli anni successivi.

Giustizia amministrativa202600562

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: nota dell’A.S.L. di Salerno che ha determinato i tetti di spesa 2024/2025 per la branca di Medicina Nucleare applicando l’indicatore C7 senza neutralizzare gli effetti del fermo tecnico del macchinario PET

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La struttura privata accreditata ha impugnato la nota con cui l’A.S.L. ha determinato i tetti di spesa per gli anni 2024/2025, nonché gli atti applicativi della disciplina regionale e gli atti connessi. Ha dedotto che il calcolo dell’indicatore C7 era viziato perché non teneva conto del fermo tecnico del macchinario PET verificatosi nei mesi di ottobre e dicembre 2023 e della conseguente perdita occasionale e straordinaria di produzione. Ha chiesto la rideterminazione dei tetti di spesa mediante neutralizzazione dei mesi interessati, sostituendoli con un valore medio fisiologico ricavato dagli altri mesi dell’anno o dall’anno precedente, al fine di evitare una penalizzazione strutturale anche per gli anni successivi. In sede cautelare, il giudice ha rilevato dubbi di inammissibilità per la mancata impugnazione della DGRC n. 757/2024, con la quale erano stati assegnati il tetto definitivo 2024 e quello provvisorio 2025, nonché per la sottoscrizione non contestata del contratto relativo alle medesime annualità, contenente una clausola di salvaguardia.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ritenendo insussistente, allo stato della cognizione sommaria propria della fase cautelare, il fumus boni iuris necessario per adottare le misure richieste. Il Collegio ha evidenziato dubbi di inammissibilità del ricorso, sia perché non risultava impugnata la DGRC n. 757/2024, che aveva assegnato i tetti di spesa rilevanti, sia perché la ricorrente aveva sottoscritto il contratto relativo alle annualità 2024/2025 contenente una clausola di salvaguardia, senza contestarne la sottoscrizione. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione delle peculiarità della controversia. Il merito è stato rinviato all’udienza pubblica del 17 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, con particolare riferimento alla necessità del fumus boni iuris.

  • DGRC n. 757 del 27.12.2024

    Atto regionale richiamato come fonte dell’assegnazione del tetto definitivo 2024 e del tetto provvisorio 2025; la sua mancata impugnazione è stata indicata quale possibile profilo di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la mancata impugnazione dell’atto presupposto che abbia direttamente assegnato il tetto di spesa può far dubitare dell’ammissibilità dell’impugnazione proposta contro il solo atto applicativo.
  • La sottoscrizione non contestata di un contratto di accreditamento contenente una clausola di salvaguardia può incidere, già nella fase cautelare, sulla sussistenza del fumus boni iuris dell’impugnazione diretta contro la determinazione dei tetti di spesa.
  • Quando non risulti adeguatamente dimostrato il fumus boni iuris, la domanda cautelare deve essere respinta senza necessità di concedere la misura richiesta; la causa può essere contestualmente rinviata alla trattazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoTutela cautelare
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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