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Sentenza

Sentenza n. 1957/2026 - Roma, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Tivoli - sez. Lavoro n. -OMISSIS-/2020, pubblicata in data 3 marzo 2020, notificata in forma esecutiva all’INPS in data 28 novembre 2023;

Giustizia amministrativa202502246

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa azionata in ottemperanza era stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio. La decisione è fondata sulla prova dell’integrale esecuzione del titolo giudiziale e sul riconoscimento espresso delle ricorrenti circa l’avvenuto pagamento. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti in ragione delle peculiarità della vicenda.

TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione integrale da parte dell’INPS della sentenza del Tribunale di Tivoli – Sezione Lavoro

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Le ricorrenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Tivoli – Sezione Lavoro, pubblicata il 3 marzo 2020 e notificata in forma esecutiva all’INPS il 28 novembre 2023, deducendo la mancata corresponsione delle spettanze riconosciute dal titolo giudiziale. Nel corso del giudizio l’INPS ha dedotto e provato l’integrale esecuzione della sentenza mediante il pagamento delle somme dovute. La difesa delle ricorrenti, con memoria del 27 gennaio 2026, ha riconosciuto l’avvenuto pagamento e non ha contestato l’avvenuta esecuzione.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale per la definizione del giudizio mediante dichiarazione di cessazione della materia del contendere in presenza dell’integrale soddisfazione della pretesa durante il processo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione dimostra l’integrale esecuzione del titolo giudiziale e la parte ricorrente riconosce l’avvenuto soddisfacimento della propria pretesa, il giudice dichiara cessata la materia del contendere per sopravvenuta integrale soddisfazione della domanda.
  • L’integrale compensazione delle spese può essere disposta quando le peculiarità della vicenda processuale lo giustificano, anche in presenza della cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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