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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48644/2022 del 22/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che lo aveva condannato per partecipazione, in posizione non apicale, ad un'associazione finalizzata al narcotraffico (capo 10) e per più reati fine (tra cui illecita detenzione/cessione di stupefacenti e detenzione di arma da guerra). I motivi di ricorso denunciavano: 1) inosservanza ed errata applicazione dell'art. 74 d.P.R. 309/1990 e vizio di motivazione in ordine all'esistenza del sodalizio, sostenendo che le condotte isolate del 2016 non dimostravano l'esistenza di un sodalizio stabile né la consapevolezza dei partecipi di farne parte; 2) vizio di motivazione nel diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenuto contraddittorio rispetto alla valutazione della gravità della condotta e ai documenti prodotti sul percorso di risocializzazione dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito un esame dettagliato e coerente delle prove (intercettazioni, tabulati, sequestri - tra cui Kg. 74,300 e successivo sequestro, arresto del 28/4/2016 con Kg. 14 di marijuana, ritrovamento di un kalashnikov, appunti contabili) e che da tali elementi emergesse la sussistenza dell'associazione finalizzata al narcotraffico, pur escludendo per il MUCA la posizione apicale. Ha inoltre confermato la legittimità del diniego delle generiche, ritenendo adeguata la motivazione in relazione alla gravità e alle modalità della condotta. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 74

    art. 74, commi 2 e 4, d.P.R. 309/1990

    La norma è stata interpretata come applicabile alla condotta associativa contestata: la Corte ha ritenuto configurabile l'associazione finalizzata al narcotraffico quando sussistono patto associativo, risorse e partecipazione stabile dei membri, anche se l'organizzazione è rudimentale

  • d.P.R. 309/1990, art. 73

    art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990

    Articolo richiamato per i reati fine relativi alla detenzione/distribuzione di stupefacenti; costituisce il contenuto dei singoli capi d'imputazione utilizzati per provare il programma criminoso dell'associazione

  • cod. proc. pen., art. 616

    Richiamato in relazione alle statuizioni chieste dal Procuratore generale in caso di rigetto del ricorso; indicazione procedurale riferita alle spese e alle statuizioni di rito

  • cod. pen., art. 133

    Richiamato implicitamente nella valutazione delle circostanze attenuanti generiche: il giudice può valorizzare il/i fattore/i ritenuti prevalenti tra quelli indicati dall'art. 133 per riconoscere o negare le generiche

  • Cost., art. 3 e art. 27 comma 3

    Principi costituzionali richiamati a supporto del ragionamento sulla congruità della pena e sulla finalità rieducativa, utilizzati per giustificare la valutazione complessiva della pena e delle attenuanti

Massime di principio

  • La Corte di legittimità non riesamina i fatti né rivaluta liberamente le prove: la critica alla valutazione probatoria del merito è inammissibile salvo che emergano contraddizioni manifeste o illogicità nella motivazione
  • Per l'integrazione del reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 è sufficiente che vi siano almeno tre persone vincolate da un patto associativo con un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, la disponibilità stabile di risorse umane/materiali e la partecipazione consapevole e stabile dei membri; non è necessaria una organizzazione complessa né una lunga durata temporale
  • Elementi come intercettazioni coerenti, sequestri riconducibili agli interlocutori (quantitativi rilevanti di droga), ritrovamento di contabilità o appunti, detenzione di armi e direttive impartite via telefono sono indizi forti dell'esistenza di un'organizzazione criminale e della soggezione dei partecipi al programma criminoso
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato anche sulla base di un solo elemento ritenuto prevalente (es. gravità e modalità della condotta, disponibilità di armi, recidiva o precedenti), purché la motivazione sia adeguata e coerente
  • La durata relativamente breve dell'attività osservata non esclude di per sé la configurabilità dell'associazione, se risultano elementi che dimostrino un "schema operativo" collaudato e la piena consapevolezza dei partecipi

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