Cassazione Penale, Sentenza n. 48644/2022 del 22/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che lo aveva condannato per partecipazione, in posizione non apicale, ad un'associazione finalizzata al narcotraffico (capo 10) e per più reati fine (tra cui illecita detenzione/cessione di stupefacenti e detenzione di arma da guerra). I motivi di ricorso denunciavano: 1) inosservanza ed errata applicazione dell'art. 74 d.P.R. 309/1990 e vizio di motivazione in ordine all'esistenza del sodalizio, sostenendo che le condotte isolate del 2016 non dimostravano l'esistenza di un sodalizio stabile né la consapevolezza dei partecipi di farne parte; 2) vizio di motivazione nel diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenuto contraddittorio rispetto alla valutazione della gravità della condotta e ai documenti prodotti sul percorso di risocializzazione dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito un esame dettagliato e coerente delle prove (intercettazioni, tabulati, sequestri - tra cui Kg. 74,300 e successivo sequestro, arresto del 28/4/2016 con Kg. 14 di marijuana, ritrovamento di un kalashnikov, appunti contabili) e che da tali elementi emergesse la sussistenza dell'associazione finalizzata al narcotraffico, pur escludendo per il MUCA la posizione apicale. Ha inoltre confermato la legittimità del diniego delle generiche, ritenendo adeguata la motivazione in relazione alla gravità e alle modalità della condotta. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 74
art. 74, commi 2 e 4, d.P.R. 309/1990
La norma è stata interpretata come applicabile alla condotta associativa contestata: la Corte ha ritenuto configurabile l'associazione finalizzata al narcotraffico quando sussistono patto associativo, risorse e partecipazione stabile dei membri, anche se l'organizzazione è rudimentale
d.P.R. 309/1990, art. 73
art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990
Articolo richiamato per i reati fine relativi alla detenzione/distribuzione di stupefacenti; costituisce il contenuto dei singoli capi d'imputazione utilizzati per provare il programma criminoso dell'associazione
cod. proc. pen., art. 616
Richiamato in relazione alle statuizioni chieste dal Procuratore generale in caso di rigetto del ricorso; indicazione procedurale riferita alle spese e alle statuizioni di rito
cod. pen., art. 133
Richiamato implicitamente nella valutazione delle circostanze attenuanti generiche: il giudice può valorizzare il/i fattore/i ritenuti prevalenti tra quelli indicati dall'art. 133 per riconoscere o negare le generiche
Cost., art. 3 e art. 27 comma 3
Principi costituzionali richiamati a supporto del ragionamento sulla congruità della pena e sulla finalità rieducativa, utilizzati per giustificare la valutazione complessiva della pena e delle attenuanti
Massime di principio
- La Corte di legittimità non riesamina i fatti né rivaluta liberamente le prove: la critica alla valutazione probatoria del merito è inammissibile salvo che emergano contraddizioni manifeste o illogicità nella motivazione
- Per l'integrazione del reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 è sufficiente che vi siano almeno tre persone vincolate da un patto associativo con un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, la disponibilità stabile di risorse umane/materiali e la partecipazione consapevole e stabile dei membri; non è necessaria una organizzazione complessa né una lunga durata temporale
- Elementi come intercettazioni coerenti, sequestri riconducibili agli interlocutori (quantitativi rilevanti di droga), ritrovamento di contabilità o appunti, detenzione di armi e direttive impartite via telefono sono indizi forti dell'esistenza di un'organizzazione criminale e della soggezione dei partecipi al programma criminoso
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato anche sulla base di un solo elemento ritenuto prevalente (es. gravità e modalità della condotta, disponibilità di armi, recidiva o precedenti), purché la motivazione sia adeguata e coerente
- La durata relativamente breve dell'attività osservata non esclude di per sé la configurabilità dell'associazione, se risultano elementi che dimostrino un "schema operativo" collaudato e la piena consapevolezza dei partecipi
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 48618/2022 del 22/12/2022
- Sentenza penale · 22 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 48620/2022 del 22/12/2022
- Sentenza penale · 22 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 48621/2022 del 22/12/2022
- Sentenza penale · 22 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 48623/2022 del 22/12/2022
- Sentenza penale · 22 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 48625/2022 del 22/12/2022
- Sentenza penale · 22 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 48627/2022 del 22/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →