Cassazione Civile, Ordinanza n. 01637/2023 del 19/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda l'opposizione a ordinanze-ingiunzione emesse per sanzioni amministrative conseguenti all'emissione di sei assegni senza provvista e due assegni senza autorizzazione. I ricorrenti avevano sostenuto che il mancato pagamento dei titoli fosse divenuto inevitabile perché la società aveva presentato domanda di concordato preventivo prima della presentazione degli assegni; i titoli sarebbero stati stati rilasciati in bianco in epoca anteriore a garanzia di future forniture e, quindi, non avrebbero potuto essere onorati senza violare la disciplina concorsuale e la par condicio creditorum. Deducevano inoltre la propria buona fede e l'irrilevanza della condotta, poiché i creditori erano stati inseriti nella procedura e invitati a non presentare i titoli all'incasso. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione lamentavano violazione di norme sulla disciplina degli assegni, sulla responsabilità amministrativa e sulla procedura concorsuale, ma la censura non si confrontava con più rationes decidendi della sentenza impugnata: il Tribunale aveva infatti accertato che gli assegni erano stati emessi dopo la domanda di concordato, aveva ritenuto non provata l'allegazione del rilascio in bianco in epoca precedente e aveva comunque affermato che l'eventuale concordato della società era irrilevante rispetto all'illecito amministrativo imputato alla persona fisica traente, la quale avrebbe potuto effettuare il pagamento nei termini di legge per evitare la sanzione.
La decisione
La Corte ha condiviso la proposta del relatore e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non colpisse le autonome rationes decidendi della sentenza di merito: mancata prova dell'emissione in bianco precedente alla domanda di concordato, irrilevanza della dedotta impossibilità della società di pagare i titoli e persistenza della colpa del traente per avere assunto il rischio dell'emissione di assegni senza sufficienti garanzie. La Corte ha inoltre osservato che, ai fini dell'esclusione della sanzione, il pagamento poteva essere eseguito dal soggetto autore materiale dell'illecito entro il termine previsto dall'art. 8, comma 1, L. n. 386/1990, senza che la procedura concorsuale della società ne impedisse l'adempimento. Nulla è stato disposto sulle spese, e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La doglianza era formalmente prospettata come violazione di legge, ma è stata ritenuta inammissibile perché non si confrontava con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
artt. 1 e 2 L. n. 386/1990
Richiamati dai ricorrenti per contestare le sanzioni amministrative relative all'emissione di assegni senza provvista o senza autorizzazione.
art. 3 L. n. 689/1981
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della tesi dell'assenza di colpa, ma la Corte ha valorizzato la valutazione di colpevolezza compiuta dal giudice di merito.
artt. 161, comma 6, 168, 173, 184 L.F.
Invocati per sostenere che la domanda di concordato preventivo avrebbe reso impossibile il pagamento dei titoli; la Corte ha ritenuto irrilevante tale profilo rispetto all'illecito imputato al traente persona fisica.
art. 116 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti, ma senza specifica e decisiva incidenza sulle rationes decidendi della decisione impugnata.
art. 380-bis c.p.c.
Norma del rito camerale utilizzata per la trattazione del ricorso con proposta di manifesta inammissibilità.
art. 391-bis, comma 4, c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 380-bis c.p.c. per la trattazione camerale del ricorso.
art. 8, comma 1, L. n. 386/1990
La Corte ha richiamato la regola per cui le sanzioni non si applicano se il traente paga entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione del titolo; il pagamento era, in linea di principio, eseguibile dal traente persona fisica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in caso di ricorso inammissibile.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile se non si confronta con tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata, ciascuna delle quali da sola sufficiente a sorreggere il decisum.
- Nei procedimenti sanzionatori per emissione di assegni senza provvista o senza autorizzazione, le vicende del rapporto sostanziale sottostante e della procedura concorsuale del soggetto rappresentato non sono di per sé decisive, se l'illecito è imputato alla persona fisica traente quale autore materiale del fatto.
- La causa di esclusione della sanzione prevista per il pagamento entro il termine di legge va riferita al soggetto autore dell'illecito; non è sufficiente allegare l'impossibilità di pagamento della società rappresentata, se il traente persona fisica avrebbe potuto provvedervi in proprio.
- Chi emette assegni assumendo il rischio della sopravvenienza di difetto di provvista o di autorizzazione risponde della colpa, anche quando prospetti che i titoli erano stati rilasciati in bianco per future forniture, se tale circostanza non è provata in modo adeguato.
- La prova dell'emissione dei titoli in bianco e del contesto di rilascio grava sulla parte che la allega; in mancanza di specifica prova documentale o testimoniale, la doglianza non può sovvertire l'accertamento di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01528/2023 del 19/01/2023
- ordinanza_civile · 19 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01529/2023 del 19/01/2023
- ordinanza_civile · 19 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01530/2023 del 19/01/2023
- ordinanza_civile · 19 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01531/2023 del 19/01/2023
- ordinanza_civile · 19 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01532/2023 del 19/01/2023
- ordinanza_civile · 19 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01533/2023 del 19/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →