Cassazione Penale, Sentenza n. 31675/2024 del 02/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli del 22/12/2023 che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per gravi indizi relativi a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/1990) con l'aggravante del metodo mafioso (art. 416-bis.1 c.p.) e vari episodi di detenzione, trasporto e cessione di cocaina e hashish. De Paola ha censurato la carenza di gravità indiziaria quanto alla sua partecipazione all'associazione (sosteneva di aver svolto soltanto il ruolo di custode per il cugino), ha contestato la sussistenza del metodo mafioso, ha chiesto la derubricazione/riconoscimento della lieve entità e delle attenuanti speciali (art. 73 comma 5 e art. 74 comma 6 D.P.R. 309/1990) e, in parte rinunciato, ha chiesto la misura meno afflittiva. Nika ha lamentato la sproporzione della custodia cautelare rispetto al rischio di reiterazione, richiedendo misura meno afflittiva per decorso del tempo e ruolo marginale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità sia limitato a vizi di diritto o di manifesta illogicità della motivazione e non possa rivedere i fatti e le valutazioni di merito. Ha ritenuto congrua e non viziata la motivazione del Tribunale del riesame che ha ricostruito, sulla base di intercettazioni, osservazioni, sequestri e arresti, l'esistenza di un sodalizio stabile e l'inserimento stabile di De Paola quale custode e anche cedente di stupefacente, nonché il ruolo organizzativo e di approvvigionamento di Nika. Ha confermato la contestazione della circostanza aggravante del metodo mafioso per l'appoggio e la tutela offerti dal clan Pagnozzi e per l'utilizzo del nome clan. Ha ritenuto inapplicabili la derubricazione e le attenuanti richieste in quanto la valutazione complessiva dei fatti e delle quantità non consente di qualificare le condotte come di lieve entità. Ha quindi rigettato i ricorsi, condannando i ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, e disponendo la trasmissione del provvedimento ai direttori degli istituti penitenziari ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 74
art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Usata per qualificare l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che la prova indiziaria raccolta (intercettazioni, sequestri, arresti) fosse idonea a desumere la partecipazione stabile al sodalizio.
Codice penale - art. 416-bis.1
La circostanza aggravante del cosiddetto metodo mafioso è stata ritenuta sussistente per l'appoggio e la tutela forniti dal clan Pagnozzi e per la capacità dei membri di servirsi del nome del clan per imporre l'attività illecita; è stato osservato che l'aggravante richiede valutazione dell'idoneità oggettiva del reato ad agevolare l'organizzazione.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73
art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; art. 73 comma 5
Le doglianze sulla derubricazione ai sensi dell'art. 73 comma 5 sono state respinte: la Corte ricorda che il riconoscimento della lieve entità richiede valutazione complessiva di mezzi, modalità, quantità e purezza; singole cessioni modiche non prevalgono sulla complessiva attività organizzata.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 74 comma 6
art. 74 comma 6 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
L'attenuante non è stata riconosciuta perché la ripetitività, l'organizzazione e l'entità complessiva dell'attività sono incompatibili con la lieve entità prevista dalla norma.
Codice di procedura penale - artt. 274 e 275
art. 274, art. 275 c.p.p. (in particolare art. 275 comma 3)
Riferiti ai requisiti e ai criteri per l'applicazione e la misura delle misure cautelari; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del Tribunale del riesame circa il pericolo di reiterazione e l'esclusiva adeguatezza della custodia in carcere, tenuto conto del titolo di reato e della presunzione cautelare connessa.
Codice di procedura penale - art. 273 e altre norme procedurali citate dalla difesa
art. 273, art. 192, art. 292 comma 2 lett. c-bis c.p.p.
Le censure difensive basate su omissioni di valutazione di elementi a discarico sono state considerate critiche dell'apprezzamento di merito non sindacabili in cassazione se la motivazione del giudice del riesame risulta complessivamente esauriente e logica.
Disposizioni di attuazione c.p.p. - art. 94 comma 1-ter
art. 94 comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Norma richiamata per l'adempimento amministrativo relativo alla gestione dei detenuti; la Corte ha ordinato la trasmissione del provvedimento ai direttori degli istituti penitenziari per i provvedimenti conseguenti.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso misure cautelari è ammesso solo per vizio di diritto o per manifesta illogicità della motivazione; non serve a rivedere i fatti o la valutazione degli indizi compiuta dal giudice di merito.
- La custodia, il trasporto e la consegna ripetuta di sostanze stupefacenti, anche se formalmente catalogate come 'custodia', possono costituire indice sufficiente di partecipazione stabile all'associazione se emergono elementi che dimostrino continuità, ripetitività e inserimento nell'organigramma dell'associazione.
- La qualificazione del metodo mafioso richiede prova o indizi dell'appoggio o della tutela di strutture mafiose; l'idoneità del reato ad agevolare l'organizzazione può essere desunta anche da rapporti e comportamenti che evidenzino collegamenti con clan locali.
- La derubricazione a fattispecie di lieve entità o il riconoscimento di attenuanti speciali richiedono valutazione complessiva e motivata di tutti gli elementi (quantità, qualità della sostanza, modalità, ripetitività): singole cessioni modiche non sono decisive se l'attività complessiva è organizzata e su vasta scala.
- Il decorso del tempo non elimina automaticamente il pericolo di reiterazione; è necessario dimostrare cambiamenti oggettivi dello stile di vita o l'assenza di contatti con contesti criminali per ottenere misure meno afflittive.
- Censure generiche o che chiedono mera rivalutazione del quadro indiziario senza indicare errori giuridici puntuali sono normalmente inammissibili in cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31619/2024 del 02/08/2024
- Sentenza penale · 2 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31660/2024 del 02/08/2024
- Sentenza penale · 2 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31663/2024 del 02/08/2024
- Sentenza penale · 2 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31665/2024 del 02/08/2024
- Sentenza penale · 2 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31666/2024 del 02/08/2024
- Sentenza penale · 2 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31668/2024 del 02/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →