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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11922/2025 del 25/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per il reato di truffa per avere ottenuto €330,00 con la fittizia vendita online di un telefono non consegnato. In cassazione deduceva: (1) vizio della motivazione sulla responsabilità, sostenendo che la Corte non avrebbe valutato lo smarrimento della carta PostePay collegata al conto su cui era confluito il bonifico e che non sarebbero stati compiuti accertamenti sul numero telefonico collegato alla transazione; (2) vizio della motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche e per la mancata esclusione della recidiva, quest'ultima richiesta avanzata con memoria depositata dopo il termine.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto con motivi generici e manifestamente infondati. Sul punto della responsabilità, la Corte ha ritenuto decisivo che la vittima avesse effettuato un bonifico sul conto corrente intestato al ricorrente, conto aperto dallo stesso presentando il proprio documento di identità e sul quale nessun altro risultava titolare o delegato: il successivo smarrimento della carta PostePay denunciato dal ricorrente dopo il fatto è irrilevante e anzi considerato indice di malafede, perciò la motivazione di merito non è manifestamente illogica. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha giustificato il diniego valorizzando precedenti penali specifici del ricorrente, ritenuti sintomo di negativa personalità, in conformità con l'art. 133 c.p.; la censura sulla mancata esclusione della recidiva è inammissibile perché la richiesta non era stata proposta in appello e non poteva essere introdotta tardivamente; inoltre, la sentenza di primo grado non aveva considerato né menzionato la recidiva, per cui il ricorrente non ha interesse concreto alla censura. Conseguentemente è stata disposta la condanna alle spese e al versamento di euro tremila alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 133 cod. pen.

    La Corte ha interpretato l'art. 133 cod. pen. nel senso che, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame e valorizzi anche un solo elemento tra quelli indicati dall'articolo (es. precedenti penali o profilo della personalità) per motivare la decisione.

Massime di principio

  • Il pagamento tramite bonifico su un conto intestato al presunto autore costituisce elemento probatorio forte della ricezione del profitto del reato: affermazioni successive sullo smarrimento di carte collegate al conto sono di regola irrilevanti se il conto è stato apertamente utilizzato dal soggetto.
  • Per contestare la valutazione di responsabilità in sede di legittimità occorre che il motivo sia specifico e non generico: motivi generici comportano l'inammissibilità del ricorso in Cassazione.
  • Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate dal giudice anche sulla base di un unico elemento ritenuto significativo (es. precedenti penali) ai sensi dell'art. 133 c.p.; quindi la valutazione della personalità del reo resta in larga misura rimessa al giudice di merito.
  • La deduzione dell'esclusione della recidiva deve essere proposta nei termini processuali e nelle sedi competenti (appello); non è ammissibile introdurla tardivamente in Cassazione.
  • La dichiarazione di inammissibilità comporta normalmente condanna alle spese e talvolta alla contribuzione alla Cassa delle Ammende proporzionata al grado di colpa che ha determinato l'inammissibilità.

Testo integrale

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