Sentenza n. 1116/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'ottemperanza al giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli n. 1480/25 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 25.02.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 11088/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 23.06.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 1480/2025, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 1480/2025, passata in giudicato per mancata impugnazione e notificata al Ministero il 23 giugno 2025. La sentenza civile aveva accertato il diritto del docente, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, alla Carta del Docente del valore di euro 500,00 per ciascuna annualità, per complessivi euro 1.500,00 oltre interessi, e aveva condannato il Ministero alla relativa assegnazione. Il ricorrente ha dedotto il perdurante inadempimento dell'Amministrazione e ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna a una penalità di mora. Il Ministero si è costituito con atto meramente formale, senza contestare l'inadempimento né dimostrare l'avvenuta esecuzione, anche parziale, del giudicato.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ricevibile e ammissibile, rilevando il rispetto del termine decennale per l'azione di ottemperanza, il deposito della copia autentica della sentenza munita dell'attestazione di passaggio in giudicato e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Nel merito, ha accertato l'inadempimento del Ministero rispetto a un obbligo giudiziale chiaro, preciso e incondizionato e ha ordinato l'integrale esecuzione della sentenza civile, mediante accredito di euro 1.500,00 oltre agli interessi previsti dal giudicato, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Ha nominato, per il caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta individuato nel Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e con un ulteriore termine di 60 giorni per il compimento degli atti necessari, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa. Ha precisato che l'insufficienza degli stanziamenti o la mancanza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. Ha inoltre applicato una penalità di mora, calcolata in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto, decorrente dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e fino all'adempimento spontaneo, anche tardivo, con tetto massimo pari al 10% della sorte capitale. Il Ministero è stato condannato anche alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
L'amministrazione ha l'obbligo di conformarsi ai provvedimenti del giudice amministrativo e, più in generale, ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
La disposizione fonda l'obbligo dell'Amministrazione di dare esecuzione al giudicato civile relativo a un obbligo amministrativo rimasto ineseguito.
art. 114, comma 1, c.p.a.
L'azione di ottemperanza è proponibile entro il termine decennale decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza.
art. 114, comma 2, c.p.a.
Il ricorso deve essere corredato dalla copia autentica del provvedimento da eseguire e dall'attestazione del suo passaggio in giudicato.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di nominare un commissario ad acta per l'esecuzione sostitutiva del giudicato in caso di persistente inerzia dell'Amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente di imporre una penalità di mora quale misura compulsiva diretta ad assicurare l'effettività dell'esecuzione del giudicato, nel rispetto del criterio della non manifesta iniquità.
art. 14 D.L. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
art. 21 c.p.a.
È richiamato quale base della nomina e dei poteri del commissario ad acta.
art. 1 c.p.a.
Il principio di effettività della tutela giurisdizionale giustifica l'applicazione della penalità di mora.
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua l'articolazione ministeriale presso la quale opera il Direttore generale nominato commissario ad acta.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando essa imponga alla pubblica amministrazione un obbligo chiaro, preciso e incondizionato di provvedere o di corrispondere una somma.
- A fronte dell'allegazione specifica dell'inadempimento del giudicato, la mancata dimostrazione da parte dell'Amministrazione dell'avvenuta esecuzione, anche parziale, consente al giudice dell'ottemperanza di dichiarare l'obbligo di conformazione e di fissare un termine per l'adempimento.
- In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricandolo di compiere in via sostitutiva tutti gli atti contabili e amministrativi necessari all'integrale esecuzione del giudicato.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono una legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato; l'organo incaricato deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sull'importo dovuto, decorrere dopo il termine assegnato per l'adempimento e cessare con l'adempimento spontaneo, anche successivo all'insediamento del commissario ad acta.
- La penalità di mora deve essere contenuta entro un limite massimo proporzionato e non manifestamente iniquo; nel caso deciso, tale limite è stato fissato nel 10% della sorte capitale per evitare che la misura compulsiva si trasformi in un'indebita sovracompensazione.
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