Sentenza n. 1546/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento - della Deliberazione della Giunta Comunale n. 202 del 06/09/2022 del Comune di San Giovanni Valdarno (di seguito denominata “Delibera”), avente ad oggetto il parere negativo rilasciato nella procedura di valutazione di impatto ambientale (art. 23 del d.lgs 152/2006) di competenza comunale (l.r. 10/2010) relativa al progetto di recupero ambientale e funzionale di cave dismesse, ai sensi dell''Art.25 comma 3 delle NTA del Regolamento Urbanistico Comune San Giovanni Valdarno, con coltivazione dell''area estrattiva denominata “Carpinete”, progetto pervenuto tramite il portale STAR in data 30/12/2020, con protocollo n. 24268, pratica SUAP 409/2020; - del Verbale del 9 Giugno 2022 della Conferenza dei servizi decisoria in modalità asincrona ex art. 14 L. 241/''90 (di seguito denominato “Verbale”) per la valutazione di impatto ambientale di competenza comunale del progetto di recupero ambientale e funzionale di cave dismesse ai sensi dell''Art.25 comma 3 delle NTA del Regolamento Urbanistico con coltivazione dell''area estrattiva denominata “Carpinete”, progetto pervenuto tramite il portale STAR in data 30/12/2020, con protocollo n. 24268, pratica SUAP 409/2020; - del Parere datato 8 Giugno 2022 reso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Siena, Grosseto e Arezzo (di seguito denominato “Parere”) nella Conferenza dei servizi decisoria in “modalità sincrona” ai sensi dell''Art. 14 della L.241/1990 per la Valutazione di Impatto Ambientale di competenza comunale del Progetto di Recupero ambientale e funzionale di cave dismesse ai sensi dell''Art. 25 comma 3 delle NTA con coltivazione dell''area estrattiva denominata Carpinete; - di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parere negativo della Soprintendenza, verbale della conferenza di servizi decisoria e deliberazione comunale di diniego della compatibilità ambientale per un progetto di recupero ambientale e funzionale di cave dismesse con limitata ripresa dell’attività estrattiva
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni paesaggistiche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, con sette motivi, il diniego di compatibilità ambientale relativo al progetto di recupero dell’area estrattiva dismessa denominata Carpinete, comprendente una limitata attività estrattiva, la messa in sicurezza di un dissesto franoso, riempimenti, regimazione delle acque e successivi interventi di ripristino e rimboschimento. Il primo motivo denunciava carenza, insufficienza e apparenza della motivazione, nonché violazione del PIT-PPR, sostenendo che il diniego fosse fondato sulla sola presenza del bosco senza una valutazione concreta dell’intervento, della sua temporaneità e delle misure di ripristino. Il secondo motivo contestava la qualificazione del soprassuolo come formazione boschiva figurativamente caratterizzante il territorio e lamentava difetto di istruttoria e di motivazione, valorizzando la limitata estensione dell’area interessata e la prevista compensazione. Il terzo motivo deduceva l’omesso bilanciamento tra tutela paesaggistica, messa in sicurezza del versante, tutela della pubblica incolumità, viabilità e fruizione dell’area. I motivi quarto, quinto e sesto denunciavano il contrasto del diniego con la disciplina del PIT-PPR sulle attività estrattive, con l’art. 31 della l.r. Toscana n. 35/2015 sul recupero dei siti estrattivi dismessi e con il PAERP provinciale, sostenendo che tali fonti consentissero il recupero con limitata coltivazione e ripristino equivalente e che l’Amministrazione avesse introdotto un divieto non previsto. Il settimo motivo deduceva carenza assoluta di potere, sviamento e incompetenza, assumendo che la VIA fosse stata utilizzata per introdurre una variante urbanistica di fatto e per espellere l’area dalle previsioni estrattive.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto adeguatamente motivato il diniego, poiché il parere della Soprintendenza e la deliberazione comunale individuavano il vincolo paesaggistico ope legis sui territori coperti da boschi, richiamavano l’art. 12 dell’Elaborato 8B del PIT-PPR e spiegavano che il soprassuolo costituiva una formazione vegetazionale consolidata, dotata di valore paesaggistico, ecosistemico e di connettività ambientale. La tutela boschiva ex art. 142, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 42/2004 opera automaticamente e non dipende dalla cartografia o dalla pianificazione; la nozione di bosco è normativa ma anche sostanziale ed ecosistemica e non può essere elusa mediante il frazionamento catastale o il riferimento alla sola superficie interessata. Il giudice ha ritenuto che spettasse alla proponente fornire elementi tecnici idonei a dimostrare l’assenza dei presupposti della boscosità o la compatibilità dell’intervento, onere non assolto. La nozione di formazione boschiva figurativamente caratterizzante non è riducibile a un criterio quantitativo, poiché rilevano la funzione percettiva, identitaria ed ecologica della formazione nel contesto territoriale. Il diniego non richiedeva un’ulteriore comparazione interna con interessi diversi dalla tutela paesaggistica, né la risalente frana del 2013 e la documentazione geologica prodotta dimostravano l’attualità, l’urgenza o l’indispensabilità del progetto specifico, né l’assenza di alternative meno impattanti. La disciplina regionale sulle cave, il PIT-PPR e il PAERP operano a valle del vincolo paesaggistico statale e possono regolare condizioni, limiti e ripristini, ma non derogare o svuotare la tutela legale dei boschi. Infine, il diniego non ha prodotto una variante urbanistica di fatto: la pianificazione individua vocazioni e condizioni generali, mentre la VIA conserva una funzione autonoma e successiva di valutazione concreta del singolo progetto, anche sotto il profilo paesaggistico. Il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica è stato ritenuto limitato ai casi di manifesta illogicità, arbitrarietà o travisamento, non riscontrati. Spese compensate nei confronti del Ministero della Cultura; nulla sulle spese nei confronti del Comune non costituito.
Norme richiamate
art. 142, comma 1, lett. g), d.lgs. 42/2004
territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento
La disposizione assoggetta direttamente e automaticamente a vincolo paesaggistico i territori aventi i requisiti sostanziali del bosco; il vincolo è legale, ricognitivo e non dipende dal recepimento in cartografie o strumenti urbanistici.
art. 3, commi 1 e 3, d.lgs. 34/2018
La definizione forestale di bosco comprende superfici coperte da vegetazione forestale arborea, eventualmente associata a vegetazione arbustiva, purché dotate dei requisiti dimensionali e strutturali previsti; la nozione è valutata anche in chiave ecosistemica.
art. 12, Elaborato 8B PIT-PPR Toscana
gli interventi di trasformazione “ove consentiti” sono ammessi solo se non determinano alterazioni significative e permanenti, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici
La disciplina regionale attuativa del vincolo boschivo consente trasformazioni soltanto quando non producano alterazioni significative e permanenti dei valori paesaggistici ed ecosistemici, con particolare riguardo alle formazioni boschive figurativamente caratterizzanti.
art. 17 Disciplina del Piano PIT-PPR Toscana
La verifica positiva di compatibilità paesaggistica delle attività estrattive costituisce condizione vincolante per il rilascio delle autorizzazioni e può essere resa nell’ambito della VIA; la disciplina fa comunque salve le prescrizioni della tutela paesaggistica dei beni vincolati.
art. 31 l.r. Toscana 35/2015
La norma consente il recupero dei siti estrattivi dismessi con eventuali interventi estrattivi soltanto se funzionali al recupero ambientale e alla messa in sicurezza, entro i limiti e alle condizioni previste; non costituisce deroga generalizzata al vincolo paesaggistico boschivo.
art. 14 l. 241/1990
Disciplina la conferenza di servizi nell’ambito del procedimento conclusosi con il verbale decisorio impugnato.
art. 23 d.lgs. 152/2006
Costituisce la base normativa della procedura di valutazione di impatto ambientale comunale relativa al progetto.
Massime di principio
- Il vincolo paesaggistico sui territori coperti da boschi previsto dall’art. 142, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 42/2004 opera direttamente per legge, in funzione ricognitiva e non costitutiva, indipendentemente dal suo recepimento nella pianificazione urbanistica o nella cartografia; la sussistenza del vincolo dipende dai requisiti naturalistici del bene in concreto.
- La nozione di bosco rilevante ai fini paesaggistici è normativa e sostanziale: comprende un sistema vegetazionale complesso, tendenzialmente stabile e capace di autorigenerarsi, e non può essere esclusa sulla base del solo carattere antropizzato o artificiale della vegetazione, della presenza di radure interne o del frazionamento catastale dell’area.
- Nel giudizio relativo alla qualificazione di un’area come bosco e alla compatibilità di un intervento incidente sul soprassuolo, il proponente deve fornire elementi tecnici idonei a dimostrare l’assenza dei presupposti della boscosità o la compatibilità dell’intervento con i valori tutelati; la qualificazione tecnico-discrezionale dell’Amministrazione è sindacabile soltanto per manifesta illogicità, arbitrarietà o travisamento.
- La rilevanza figurativa di una formazione boschiva non è misurabile esclusivamente in termini di superficie o di rapporto percentuale tra area incisa e contesto territoriale, ma deve essere apprezzata considerando la funzione percettiva, identitaria, paesaggistica ed ecologica della formazione nel sistema territoriale di riferimento.
- La disciplina regionale e provinciale che consente il recupero di cave dismesse, la limitata estrazione funzionale al recupero o il ripristino di aree boscate opera a valle del vincolo paesaggistico statale e non può essere interpretata come deroga generalizzata alla tutela legale dei boschi.
- La pianificazione territoriale e la VIA operano su piani distinti: la prima stabilisce vocazioni e condizioni generali di trasformabilità, mentre la VIA conserva una funzione autonoma e concreta di valutazione dell’impatto del singolo progetto, anche rispetto ai valori paesaggistici e ai vincoli boschivi.
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