Cassazione Penale, Ordinanza n. 22748/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto con modalità processuali non conformi alla disciplina applicabile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni per l'esonero dalla sanzione pecuniaria.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Lamezia Terme che aveva respinto l'opposizione avverso la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. In Cassazione ha però adottato modalità ritenute non conformi alla disciplina speciale: ha notificato il ricorso al Ministero della giustizia presso l'Avvocatura dello Stato e lo ha depositato nella cancelleria civile della Corte di cassazione, facendo riferimento alle forme del processo civile. La Corte ha rilevato che, per il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione al provvedimento di rigetto dell'istanza, il deposito deve avvenire nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, nel termine previsto dall'art. 99, comma 4, d.P.R. n. 115/2002, con le forme degli artt. 582 e 583 c.p.p. Nel caso concreto la notifica era tempestiva, ma il deposito era stato effettuato nel luogo sbagliato e oltre il termine utile, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 99, comma 4, d.P.R. n. 115/2002
Il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione deve essere depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento nel termine previsto dalla norma; il deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione non è idoneo.
artt. 582 e 583 c.p.p.
Sono richiamati come norme che regolano le forme di presentazione del ricorso, da osservare anche nel caso dell'impugnazione in esame.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
art. 134 disp. att. c.p.c.
La Corte esclude che possa applicarsi la disciplina civilistica in luogo di quella penale per le forme di deposito del ricorso.
Massime di principio
- L'impugnazione in cassazione contro l'ordinanza resa sull'opposizione in materia di patrocinio a spese dello Stato deve rispettare le forme e i termini previsti dalla disciplina speciale penale, non potendo essere sostituita dalla ritualità del processo civile.
- La tempestiva notificazione del ricorso non sana il difetto di deposito nella cancelleria competente entro il termine stabilito dalla legge, poiché il deposito presso un ufficio diverso è inidoneo a perfezionare l'impugnazione.
- L'inosservanza delle modalità di proposizione del ricorso determina l'inammissibilità dell'impugnazione e comporta, salvo esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
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