Cassazione Civile, Ordinanza n. 06200/2023 del 01/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La società ha proposto ricorso per correzione di errore materiale ex art. 287 c.p.c. con riferimento all'ordinanza della Corte di cassazione n. 29525/2020, già oggetto di una precedente correzione (ord. n. 41364/2021). Secondo la ricorrente, in quella seconda ordinanza era stato rettificato solo il riferimento al ricorso della società, ma non erano stati corretti coerentemente sia la motivazione sia il dispositivo, nei punti in cui risultava che il rigetto in sede di decisione nel merito dovesse riguardare anche il ricorso originario della società oltre a quello del Comune di Milano. Il Comune di Milano ha resistito al ricorso; l'Agenzia delle Entrate si è costituita aderendo alle richieste della società. La Corte ha ritenuto fondata l'istanza perché il precedente provvedimento conteneva effettivamente un mero errore materiale, avendo omesso di riportare correttamente che il rigetto nel merito doveva investire entrambi i ricorsi originari, quello del Comune e quello della società.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione di errore materiale e ha disposto la rettifica dell'ordinanza n. 29525/2020. In particolare, ha ordinato di sostituire nella motivazione e nel dispositivo i riferimenti al solo ricorso del Comune di Milano con il riferimento ai ricorsi proposti sia dal Comune di Milano sia dall'Impresa Ingg. Bertani Baselli C. S.p.a. La decisione chiarisce che il rigetto nel merito doveva riguardare entrambi i ricorsi originari. Nessuna statuizione ulteriore di merito è stata resa oltre alla correzione materiale.
Norme richiamate
art. 287 c.p.c.
La norma è stata applicata quale base del procedimento di correzione dell'errore materiale del provvedimento della Corte; l'istanza è ammissibile e fondata quando occorra rettificare un evidente errore di trascrizione o di formulazione del testo decisorio.
Massime di principio
- Il procedimento di correzione dell'errore materiale può essere utilizzato per rettificare testi decisori della Cassazione che, per mero errore di redazione, non riflettano in modo coerente la decisione effettivamente adottata nella motivazione e nel dispositivo.
- Quando l'errore riguarda la corretta indicazione delle parti i cui ricorsi devono essere rigettati, la correzione deve estendersi a tutti i passaggi del provvedimento in cui l'inesattezza si riproduce, così da rendere allineati motivazione e dispositivo.
- La correzione di errore materiale non comporta un nuovo giudizio di merito, ma serve solo a riportare il provvedimento alla sua reale portata decisoria, senza incidere sul contenuto sostanziale della decisione già assunta.
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