Cassazione Penale, Ordinanza n. 05334/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Firenze che aveva deciso in tema di espulsione dello straniero condannato e detenuto in espiazione di pena ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. 286/1998. Dalla motivazione emerge che egli contestava, in sostanza, la valutazione delle condizioni per disporre l'espulsione e la ritenuta insussistenza delle cause ostative. La Corte rileva però che i motivi erano generici, aspecifici e manifestamente infondati, poiché fondati su una lettura non corretta delle norme applicabili; il Tribunale aveva infatti verificato in concreto, sulla base degli elementi istruttori disponibili, l'assenza delle condizioni ostative previste dalla legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse deciso in modo logico e conforme al dettato normativo, dopo aver accertato in concreto l'insussistenza delle condizioni ostative all'espulsione dello straniero detenuto. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, per colpa connessa all'irritualità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
L'espulsione dello straniero condannato e detenuto in esecuzione di pena è una misura alternativa atipica, di natura amministrativa, riservata alla competenza del giudice di sorveglianza e obbligatoria al ricorrere dei presupposti di legge, salvo le cause ostative previste dall'art. 19 del medesimo testo normativo.
art. 19 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Individua le cause ostative all'espulsione cui occorre verificare la concreta insussistenza prima di disporre la misura.
art. 616 c.p.p.
È il presupposto della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per fondare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende nei casi di inammissibilità imputabile a colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono generici, aspecifici o manifestamente infondati, specie se si risolvono in una errata interpretazione delle norme applicabili.
- L'espulsione dello straniero condannato e detenuto in esecuzione di pena, prevista dall'art. 16, comma 5, d.lgs. 286/1998, ha natura amministrativa ed è una misura alternativa atipica alla detenzione, rimessa al giudice di sorveglianza.
- La misura espulsiva deve essere disposta quando ricorrono i presupposti di legge, salvo la presenza di cause ostative previste dalla normativa sull'immigrazione; la verifica delle cause ostative deve essere effettuata in concreto sulla base degli elementi istruttori disponibili.
- Se il giudice di merito ha svolto una valutazione logica e coerente con il quadro normativo, accertando in concreto l'insussistenza delle cause ostative, il sindacato di legittimità non può tradursi in una diversa lettura del materiale istruttorio.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nell'impugnazione, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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