Sentenza del 27/05/2016 n. 3368 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo Tributario - Giudizio di ottemperanza - Diritto rimborso interessi moratori - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha promosso un giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 70 del d.lgs. 546/1992, sostenendo che, oltre al rimborso del credito IVA e agli interessi previsti dall’art. 38-bis del d.P.R. 633/1972, gli spettassero anche ulteriori interessi moratori maturati sulle somme dovute in forza della sentenza.
La decisione
Il giudizio di ottemperanza è stato respinto. L’Ufficio aveva già eseguito integralmente il comando giudiziale, rimborsando il credito IVA e corrispondendo gli interessi secondo il saggio previsto dall’art. 38-bis del d.P.R. 633/1972. Il giudice ha chiarito che l’ottemperanza serve a rendere effettivo il contenuto della sentenza, precisandone gli obblighi, ma non può riconoscere diritti nuovi o ulteriori rispetto a quelli risultanti dal giudicato. Poiché la sentenza da eseguire disponeva il rimborso del credito IVA con gli accessori di legge, non potevano essere attribuiti ulteriori interessi moratori non espressamente riconosciuti.
Norme richiamate
Art. 70 del d.lgs. 546/1992
Il giudizio di ottemperanza consente di rendere effettivo il comando contenuto nella sentenza tributaria, delimitandone e precisandone la portata, ma senza modificarlo né attribuire diritti ulteriori rispetto a quelli riconosciuti dal giudicato.
Art. 38-bis del d.P.R. 633/1972
Gli interessi dovuti sul rimborso del credito IVA sono quelli determinati secondo il saggio previsto dalla disposizione. Il loro pagamento integra l’esecuzione del rimborso, salvo che la sentenza abbia riconosciuto espressamente ulteriori somme.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza non è un nuovo giudizio di cognizione né un ordinario procedimento esecutivo civile: serve esclusivamente ad attuare il contenuto del giudicato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può chiarire il significato e l’estensione degli obblighi stabiliti dalla sentenza, ma non può riconoscere un diritto nuovo o più ampio.
- Quando una sentenza dispone il rimborso di un tributo con gli accessori di legge e l’Amministrazione paga il capitale e gli interessi previsti dalla normativa speciale, non sono automaticamente dovuti ulteriori interessi moratori.
- La richiesta di somme ulteriori rispetto a quelle riconosciute nel giudicato deve essere formulata e accertata in un autonomo giudizio, se ne ricorrono i presupposti, e non può essere introdotta per la prima volta in sede di ottemperanza.
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