Cassazione Civile, Ordinanza n. 26871/2024 del 16/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da un'azione di responsabilità promossa dal fallimento contro alcuni ex amministratori della società, per condotte di mala gestio consistite, secondo i giudici di merito, in distrazioni di somme e merci, utilizzo delle linee di credito senza ripianamento, mancato versamento di quote di capitale e distruzione/occultamento della contabilità. La ricorrente, condannata in solido al risarcimento, ha impugnato la sentenza d'appello articolando sette motivi: ha sostenuto che l'azione del curatore fosse prescritta, assumendo che il dies a quo dovesse decorrere dalla cessazione della carica o comunque da epoca anteriore al fallimento; ha dedotto che fosse pacifico il proprio allontanamento dalla sede sociale in un periodo nel quale sarebbero state compiute le condotte distrattive, sicché tali atti sarebbero avvenuti a sua insaputa; ha lamentato l'omesso esame di fatti decisivi e la violazione delle norme sulla responsabilità degli amministratori, sostenendo di non aver svolto atti gestori e di aver agito solo dopo aver compreso il raggiro subito; ha contestato inoltre l'attribuzione di responsabilità a un terzo chiamato in causa, la solidarietà passiva e la regolazione delle spese. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili, rilevando in sintesi che le censure non si confrontavano con le specifiche rationes decidendi della sentenza impugnata, che molte doglianze miravano in realtà a una nuova valutazione del merito, che le censure su non contestazione e omesso esame non erano autosufficienti o erano precluse dalla doppia conforme, e che anche la censura sulle spese era priva di autonoma fondatezza. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile con condanna alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ex amministratrice. Ha confermato così, indirettamente, la decisione di merito che aveva riconosciuto la sua responsabilità insieme ad altri ex amministratori per danni arrecati alla società fallita e ai creditori sociali. La Corte ha ritenuto che i motivi fossero, in larga parte, meri dissensi sulla ricostruzione fattuale e sull'apprezzamento delle prove, senza confronto specifico con le ragioni decisive poste a base della sentenza d'appello. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, in favore del fallimento e della controparte costituita, con ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 2393 c.c.
L'azione sociale di responsabilità è autonoma rispetto a quella dei creditori sociali e ha un proprio regime di decorrenza della prescrizione; nel caso concreto la relativa statuizione di merito non impugnata è stata ritenuta coperta da giudicato.
art. 2394 c.c.
L'azione dei creditori sociali per insufficienza del patrimonio sociale, confluita nell'azione del curatore ex art. 146 l.f., richiede la prova del momento in cui l'insufficienza patrimoniale sia divenuta oggettivamente percepibile; la presunzione di coincidenza del dies a quo con la dichiarazione di fallimento non è stata superata.
art. 146 l.fall.
L'azione del curatore cumula azione sociale e azione dei creditori; l'eccezione di prescrizione va valutata in base alla concreta prova del momento iniziale di decorrenza e, nel caso, non è stata accolta.
art. 2949 c.c.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'eccezione di prescrizione dell'azione di responsabilità societaria.
art. 5 l.f.
Richiamato dalla ricorrente nel motivo relativo alla prescrizione, senza che la Corte ne ravvisasse una pertinente violazione nella decisione impugnata.
art. 2383 c.c.
La mancata iscrizione della nomina nel registro delle imprese non rende invalida la delibera di nomina dell'amministratore, avendo l'iscrizione efficacia dichiarativa e non costitutiva.
art. 112 c.p.c.
La Corte ha escluso l'omessa pronuncia, osservando che il giudice non deve esaminare espressamente ogni singola allegazione quando la decisione adottata è incompatibile con la tesi prospettata.
art. 115 c.p.c.
La censura sul principio di non contestazione richiede specifica indicazione degli atti e dei passaggi processuali rilevanti; nel caso la ricorrente non ha assolto l'onere di autosufficienza.
art. 342 c.p.c.
La Corte d'appello ha ritenuto generico il richiamo alle testimonianze, perché non confrontato con singole deposizioni e quindi non conforme al requisito di specificità del motivo d'appello.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
È stato ribadito il discrimine tra violazione/falsa applicazione di legge e erronea ricognizione della fattispecie concreta: solo la prima è censurabile ex n. 3, mentre la seconda attiene al merito.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Il motivo è stato dichiarato inammissibile anche per la preclusione derivante dalla doppia conforme e per l'assenza di un omesso esame dedotto nei limiti consentiti.
art. 348-ter c.p.c.
Applicato il regime della doppia conforme, che preclude il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, quando l'appello conferma integralmente la decisione di primo grado.
art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4
Il ricorso deve contenere motivi specifici e critici rispetto alla sentenza impugnata; la mancanza di confronto con le rationes decidendi determina inammissibilità.
art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6
Per le censure fondate sulla non contestazione il ricorrente deve indicare e trascrivere gli atti processuali rilevanti, nel rispetto dell'autosufficienza.
art. 1292 c.c.
Richiamato per la solidarietà passiva dell'obbligazione risarcitoria derivante dalla responsabilità degli organi sociali.
art. 2055 c.c.
Richiamato per affermare la solidarietà tra corresponsabili del danno; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura che pretendeva una diversa ripartizione senza idonea critica alla decisione di merito.
art. 2380-bis c.c.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la corretta applicazione delle regole di amministrazione societaria, ma senza specifico confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
art. 2476 c.c.
Richiamato nel motivo sulla responsabilità e sulla graduazione del danno, ma senza che la censura superasse la premessa, non dimostrata, dell'assenza di responsabilità della ricorrente.
art. 91 c.p.c.
La censura sulle spese è stata ritenuta inammissibile, poiché la violazione di tale norma è deducibile in cassazione solo se le spese siano poste a carico della parte integralmente vittoriosa.
art. 144 d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per evidenziare che il fallimento era privo di fondi ai fini del contributo e delle spese di giustizia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura per violazione o falsa applicazione di legge è ammissibile solo se il ricorrente si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e dimostra il contrasto tra il precetto normativo e l'affermazione in diritto del giudice di merito; non è sufficiente riproporre le difese svolte nei gradi precedenti.
- La denuncia di erronea ricognizione della fattispecie concreta, quando si traduce nella contestazione della valutazione delle prove e dell'accertamento dei fatti, non integra di regola violazione di legge ma tende a sollecitare un nuovo giudizio di merito, precluso in cassazione.
- Chi invoca la non contestazione deve indicare specificamente gli atti processuali rilevanti e trascriverne i passaggi essenziali, perché il controllo di legittimità possa verificare se il fatto era davvero incontestato.
- L'omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando la sentenza è sorretta da doppia conforme nei limiti di legge, salvo che il ricorrente indichi in modo puntuale la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
- In tema di responsabilità degli amministratori verso società e creditori sociali, la società che agisce per il risarcimento può limitarsi ad allegare la distrazione di risorse o la mala gestio, mentre incombe sull'amministratore la prova del corretto adempimento e della destinazione delle risorse a fini sociali.
- La mancata iscrizione nel registro delle imprese della delibera di nomina dell'amministratore non comporta, di per sé, invalidità della nomina, avendo l'iscrizione efficacia dichiarativa e non costitutiva.
- La solidarietà passiva tra corresponsabili del danno può essere affermata in presenza di responsabilità concorrente degli organi sociali; la richiesta di graduazione interna diversa richiede una censura specifica e coerente con l'accertamento di responsabilità effettuato dal giudice di merito.
- La censura sulle spese di lite è ammissibile solo in casi delimitati, in particolare quando la regolazione delle spese sia posta a carico della parte integralmente vittoriosa; altrimenti la doglianza è priva di autonoma portata impugnatoria.
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