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Ordinanza

Ordinanza n. 348/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Pavia in data 2 dicembre 2025, prot. -OMISSIS-, notificato in pari data, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.

Giustizia amministrativa202600724

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato adottato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Pavia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, deducendo, tra l'altro, il difetto di istruttoria. In particolare, ha contestato la valutazione amministrativa secondo cui il reddito aziendale della società datrice di lavoro sarebbe insufficiente a sostenere i costi dell'assunzione, in quanto il reddito imponibile o il fatturato non sarebbe stato pari ad almeno 30.000 euro annui. La censura ha evidenziato l'assenza di una valutazione concreta della capacità effettiva della società di sostenere l'assunzione del singolo lavoratore, anche alla luce dei dati risultanti dal bilancio relativo all'esercizio 2024.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame. Ha ritenuto il ricorso assistito da fumus boni iuris, rilevando che il provvedimento impugnato pare fondato su una valutazione generale dell'incapacità reddituale della società, senza considerare concretamente la sua effettiva capacità di sostenere l'assunzione del singolo lavoratore. Da una prima analisi del bilancio 2024 sono emersi ricavi e utile netto idonei, in astratto, a giustificare l'ulteriore costo derivante dall'assunzione di altri lavoratori. L'amministrazione è stata quindi ritenuta obbligata a riesaminare l'istanza, sostituendo la valutazione generale posta alla base del rigetto in blocco di numerose domande con una valutazione individuale, caso per caso, solidamente ancorata ai dati di bilancio. È stato ravvisato anche il periculum in mora, consistente nel rischio di definitivo allontanamento dal territorio nazionale del ricorrente, legittimamente entrato con visto per motivi di lavoro. La cautela è stata concessa nei limiti del riesame, senza definizione del merito, il cui prosieguo dell'incidente cautelare è stato rinviato alla camera di consiglio del 25 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Sussistono dunque, entro i limiti sopra precisati, i presupposti per la concessione dell'invocata cautela.

    La domanda cautelare è stata accolta in presenza di una plausibile fondatezza della censura e del pregiudizio grave e irreparabile, mediante ordine di riesame dell'istanza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.

    La disposizione è stata richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Le disposizioni sono state richiamate, insieme all'art. 52 del d.lgs. 196/2003, per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel valutare la capacità reddituale del datore di lavoro ai fini del nulla osta al lavoro subordinato di un cittadino straniero, l'amministrazione non può fondarsi esclusivamente su una valutazione generale riferita indistintamente a numerose istanze, ma deve esaminare concretamente, caso per caso, la capacità effettiva dell'impresa di sostenere il costo dell'assunzione del singolo lavoratore.
  • La valutazione della capacità economico-finanziaria del datore di lavoro deve essere adeguatamente ancorata ai dati contabili disponibili, inclusi ricavi e utile netto risultanti dal bilancio, quando tali elementi siano idonei a incidere sulla sostenibilità dell'assunzione.
  • In sede cautelare, il rischio di definitivo allontanamento dal territorio nazionale di uno straniero legittimamente entrato con visto per motivi di lavoro integra un pregiudizio grave e irreparabile rilevante ai fini della tutela cautelare.
  • Quando la fondatezza della censura riguarda l'insufficienza dell'istruttoria e della valutazione individuale, la tutela cautelare può essere accordata ai fini del riesame, senza sostituire il giudice all'amministrazione nella valutazione di merito.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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