Sentenza n. 130/2026 - Bari, Sezione 1
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 855 del 17 aprile 2024, resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, notificata, in copia conforme ai fini dell’esecuzione forzata, al Ministero dell’Istruzione e del Merito ed all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia il 18 aprile 2024; - per l’adozione di tutte le misure attuative del giudicato, compresa la nomina del Commissario ad acta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, n. 855 del 17 aprile 2024, che aveva riconosciuto il diritto alla retribuzione professionale docenti e condannato il Ministero al pagamento di euro 2.448,81, oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Trani, Sezione Lavoro. La sentenza, notificata all'Amministrazione il 18 aprile 2024 in copia conforme ai fini dell'esecuzione forzata, aveva accertato il diritto della docente a percepire la retribuzione professionale docenti per gli incarichi svolti negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 2.448,81, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. La ricorrente ha dedotto il persistente inadempimento dell'Amministrazione. Il Ministero e l'Ufficio Scolastico Regionale si sono costituiti con atto di stile, senza eccepire l'avvenuto adempimento né fornire giustificazioni sull'inerzia. È stata inoltre richiesta la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, come attestato dal Tribunale di Trani, e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per l'azione esecutiva contro la pubblica amministrazione. Poiché l'Amministrazione non ha dimostrato di avere adempiuto né ha giustificato il ritardo, il Collegio ha ordinato al Ministero e all'Ufficio Scolastico Regionale di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, mediante il pagamento di tutte le somme riconosciute, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. La nomina del commissario ad acta è stata riservata all'eventuale successiva fase, qualora l'inadempimento prosegua oltre il termine assegnato. Il TAR ha precisato che il giudizio di ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato e non consente la cognizione di domande ulteriori, ancorché connesse. Le ulteriori domande accessorie sono state respinte. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro per spese di lite, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a.
per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario
Il giudizio di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 2, c.p.a.
La comprovata formazione del giudicato sulla sentenza del giudice ordinario costituisce presupposto per l'azione di ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
l'azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l'infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo
La notifica del titolo esecutivo alla pubblica amministrazione e l'infruttuoso decorso di 120 giorni consentono di procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione debitrice.
art. 114 c.p.a.
Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione inadempiente di eseguire integralmente il giudicato entro un termine assegnato e riservare la nomina del commissario ad acta alla fase successiva in caso di persistente inadempimento.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e resta circoscritto alla stretta esecuzione del comando giudiziale, senza consentire la decisione di domande ulteriori, anche se connesse al giudicato.
- Quando il titolo esecutivo è una sentenza di condanna pecuniaria contro una pubblica amministrazione, l'azione esecutiva presuppone la notificazione del titolo all'amministrazione e l'infruttuoso decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- La mancata contestazione dell'adempimento e l'assenza di giustificazioni dell'amministrazione, a fronte della deduzione documentata del persistente inadempimento, consentono al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'integrale esecuzione del giudicato entro un termine determinato.
- La nomina del commissario ad acta può essere riservata a una fase successiva, condizionandola al mancato adempimento dell'amministrazione entro il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza.
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