Cassazione Penale, Sentenza n. 7382/2023 del 21/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della responsabilita' penale: la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare e motivare l'attendibilita' delle dichiarazioni dei testi Piermarini Emidio e Serban Maria, i quali avevano riferito che la persona offesa si sarebbe autoinflitta la ferita rompendo una bottiglia; contraddizione nella sentenza che afferma l'assenza di testimoni pur avendo riportato le loro deposizioni e mancata valutazione comparativa tra la versione della persona offesa e quella dei testimoni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per vizio motivazionale, ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo esame alla Corte d'Appello di Perugia, con l'indicazione che la corte territoriale deve chiarire i motivi per cui ritiene attendibile la versione della persona offesa, prendere in considerazione e valutare l'attendibilita' dei testi Piermarini e Serban e motivare il prevalere di una versione rispetto alle altre.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Richiamato tra le norme indicate nell'imputazione; contestualizzato nella valutazione della continuazione o concorso di reati ai fini della quantificazione della pena
art. 582 cod. pen.
Norma sulle lesioni personali; utilizzata per qualificare i fatti contestati (lesioni con prognosi superiore a 20 giorni)
art. 585 cod. pen.
Norma richiamata nell'imputazione (in correlazione con il capo B); indicata quale riferimento per la qualificazione delle condotte contestate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare l'ambito dei motivi dedotti in cassazione e verificare la compatibilita' del motivo con i limiti procedurali previsti
Massime di principio
- Se in sentenza sono riportate deposizioni contrarie a quelle della persona offesa, il giudice deve esprimere un giudizio di attendibilita' su tali dichiarazioni; l'omissione configura un vizio motivazionale.
- Non e' ammissibile una affermazione di 'assenza di testimoni' quando invece nella stessa sentenza vengono riportate e trascritte dichiarazioni di testi: si crea una contraddizione interna che deve essere risolta con motivazione.
- In presenza di versioni contrastanti dei fatti, il giudice deve spiegare puntualmente i criteri che lo portano a ritenere credibile una versione piuttosto che le altre (coerenza logica, riscontri, contraddizioni interne, interessi processuali delle parti).
- Il vizio di motivazione relativo alla valutazione delle prove e delle testimonianze e' motivo idoneo ad ottenere l'annullamento con rinvio per nuovo esame, perche' incide sulla decisione di merito.
- In situazioni analoghe la difesa deve segnalare fin dalle fasi di appello le omissioni di valutazione delle prove testimoniali e richiedere espressamente la valutazione dell'attendibilita' dei testi; tali censure possono poi essere portate in cassazione come vizio di motivazione.
- La Corte di legittimita' controlla la completezza e la logicita' della motivazione: errori macroscopici o omissioni nella valutazione delle prove vengono corretti con annullamento e rinvio per consentire nuovo esame motivato.
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