Cassazione Civile, Ordinanza n. 29253/2023 del 20/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da due contratti di leasing immobiliare relativi a distinti immobili, nei quali una società è subentrata per cessione del contratto. La società utilizzatrice ha agito contro la banca concedente chiedendo la declaratoria di nullità del leasing per più ragioni: mancata consegna dei documenti contrattuali, superamento del tasso soglia degli interessi pattuiti, asserita usurarietà della penale e indeterminatezza di alcune clausole. Il Tribunale ha rigettato la domanda, ritenendo che la documentazione dovesse provenire dal cedente e fosse comunque conosciuta, che la penale non andasse valutata come usuraria e che gli interessi moratori non fossero soggetti a tasso soglia. La Corte d'appello ha sostanzialmente confermato, salvo riconoscere, alla luce della successiva giurisprudenza delle Sezioni Unite, che anche gli interessi moratori sono soggetti al tasso soglia, ma ha negato la prova del suo superamento. In cassazione la ricorrente ha dedotto: violazione dell'art. 119 TUB sul diritto di ottenere i documenti contrattuali dal finanziatore; violazione dell'art. 1815 c.c. per la rilevanza della clausola penale nel computo dell'usura; violazione dell'art. 1815 c.c. in tema di interessi moratori e onere della prova del superamento del tasso soglia; violazione degli artt. 1348, 1418 e 1526 c.c. sulla nullità/indeterminatezza della clausola che disciplina la vendita del bene e la detrazione del ricavato; un quinto motivo meramente consequenziale sulle spese. La banca ha chiesto il rigetto con controricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha escluso in primo luogo l'efficacia del giudicato esterno invocato, perché relativo a un diverso contratto e, comunque, a questioni di diritto non idonee a formare giudicato sostanziale. Quanto al primo motivo, ha rilevato una ratio decidendi autonoma e non censurata: la dichiarazione della ricorrente, nell'atto di cessione, di avere perfetta conoscenza del contratto. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non riproduceva il testo della clausola penale e perché la censura riguardava una penale da estinzione anticipata, mentre la clausola esaminata dai giudici di merito era una penale da risoluzione per inadempimento, avente funzione diversa rispetto agli interessi corrispettivi. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specifica contestazione dell'applicazione, da parte della corte territoriale, del principio sull'onere di allegazione e prova dell'usurarietà degli interessi moratori; la ricorrente non aveva indicato adeguatamente il tipo contrattuale, la clausola, gli interessi applicati in concreto e gli elementi necessari al calcolo. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile sia per mancata indicazione del contenuto della clausola, sia per difetto di confronto con la ratio della decisione, che escludeva un vantaggio ingiusto del concedente e qualificava l'effetto economico contestato come tipico della risoluzione per inadempimento. Il quinto motivo è stato considerato non autonomo. La ricorrente è stata condannata alle spese e agli ulteriori oneri di legge.
Norme richiamate
art. 119 TUB
il cessionario del contratto invoca il diritto di ottenere la documentazione contrattuale dal finanziatore; la Corte dichiara inammissibile la censura perché la decisione di merito poggia anche su una ratio autonoma non attaccata, relativa alla conoscenza del contratto dichiarata nell'atto di cessione.
art. 1815 c.c.
è richiamato per le questioni di usura sia con riguardo alla clausola penale sia agli interessi moratori; la Corte ribadisce che la verifica dell'usurarietà degli interessi moratori richiede specifica allegazione e prova degli elementi necessari, e che la penale da inadempimento ha funzione diversa dagli interessi corrispettivi.
art. 2697 c.c.
l'onere della prova dell'usurarietà degli interessi moratori grava sul debitore che la deduce, il quale deve allegare il tipo contrattuale, la clausola sugli interessi moratori, gli interessi applicati in concreto e gli altri elementi rilevanti del decreto ministeriale di riferimento; la controparte deve poi provare fatti modificativi o estintivi.
art. 1348 c.c.
è evocato nel quarto motivo, ma la Corte rileva che la censura non si confronta con la ratio della sentenza impugnata e non chiarisce il contenuto della clausola contestata.
art. 1418 c.c.
è richiamato in relazione alla dedotta nullità della clausola, ma la Corte osserva che manca la specificazione della clausola stessa e manca la prova di un vantaggio ingiusto del concedente.
art. 1526 c.c.
è invocato dalla ricorrente per sostenere l'illegittimità della clausola collegata alla risoluzione e alla vendita del bene; la Corte osserva che l'effetto contestato è tipico della risoluzione per inadempimento e non integra di per sé un vantaggio ingiusto.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
viene richiamato per il raddoppio del contributo unificato conseguente all'esito del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha inserito l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, richiamata in relazione al contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che non aggredisca tutte le autonome rationes decidendi poste a fondamento della sentenza impugnata, poiché la ratio non specificamente censurata è da sola sufficiente a sorreggere la decisione.
- La clausola penale prevista per la risoluzione del contratto per inadempimento non può essere automaticamente assimilata agli interessi corrispettivi ai fini del superamento del tasso soglia; occorre verificare il concreto contenuto della clausola e la sua effettiva funzione economico-giuridica.
- In tema di interessi moratori asseritamente usurari, il debitore che deduca l'usurarietà deve assolvere uno specifico onere di allegazione e prova, indicando il tipo contrattuale, la clausola applicabile, gli interessi concretamente pattuiti o applicati e i parametri normativi di confronto.
- La doglianza di nullità o indeterminatezza di una clausola contrattuale è inammissibile se il ricorrente non ne riproduce o specifica il contenuto, impedendo il controllo di legittimità sulla denunciata invalidità.
- L'effetto economico consistente nella vendita del bene e nella compensazione del ricavato con quanto ancora dovuto dall'utilizzatore non integra di per sé un vantaggio ingiusto del concedente, trattandosi di una conseguenza tipica della risoluzione per inadempimento e della disciplina del leasing.
- Non si forma giudicato su mere affermazioni in diritto, ma solo sugli accertamenti suscettibili di passare in giudicato; un precedente relativo a un diverso contratto non può essere automaticamente esteso ad altro rapporto.
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