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Sentenza

Sentenza del 01/10/2015 n. 19598 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L.C. ha impugnato l'avviso di mora relativo all'imposta di registro applicata alla sentenza di omologazione del concordato preventivo della società M. L. spa. Ha contestato, tra l'altro, la regolarità della notifica dell'avviso di liquidazione, la sua asserita definitività, l'applicazione dell'imposta in misura proporzionale anziché fissa e il fatto che l'obbligo tributario fosse venuto meno dopo la risoluzione del concordato e la dichiarazione di fallimento della società. La Corte ha deciso il ricorso sulla questione dell'aliquota applicabile, ritenendo assorbiti gli ulteriori motivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, stabilendo che la sentenza di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori è soggetta all'imposta di registro in misura fissa e non proporzionale. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso introduttivo di L.C. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa, parte prima, art. 8, comma 1, lett. g)

    La sentenza di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori rientra nella categoria generale degli atti di omologazione e sconta l'imposta di registro in misura fissa.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa, parte prima, art. 8, comma 1, lett. b)

    La disposizione era stata invocata nel ricorso per sostenere la corretta qualificazione dell'atto e l'applicazione dell'imposta in misura fissa, ma la decisione si è fondata principalmente sulla lett. g).

  • Art. 384 c.p.c.

    Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

  • Art. 139 c.p.c.

    La norma sulla notificazione presso la residenza o dimora del destinatario era stata richiamata per contestare la validità della notifica dell'avviso di liquidazione; la questione non è stata esaminata nel merito perché assorbita dall'accoglimento del terzo motivo.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3

    La norma era stata invocata per sostenere l'autonoma impugnabilità dell'avviso di mora in caso di mancata o invalida notifica dell'atto presupposto, ma la questione è rimasta assorbita.

Massime di principio

  • Per determinare l'imposta di registro su un provvedimento giudiziario occorre qualificare l'atto secondo il suo contenuto e la categoria normativa applicabile, non basarsi esclusivamente sugli effetti economici dell'operazione.
  • La sentenza di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori rientra, secondo questo orientamento, negli atti di omologazione soggetti a imposta di registro in misura fissa.
  • Quando la Corte accoglie un motivo sufficiente a definire la controversia, può dichiarare assorbite le ulteriori censure, comprese quelle relative alla notifica e alla definitività dell'atto tributario.
  • L'avviso di mora o l'atto della riscossione può, in linea generale, essere contestato anche per vizi relativi alla mancata o invalida notificazione dell'atto presupposto; tuttavia, la questione deve essere esaminata solo se rilevante per la decisione.
  • La successiva risoluzione del concordato o dichiarazione di fallimento non rende automaticamente decisiva la questione dell'imposta: è necessario verificare prima il corretto regime fiscale dell'atto originario.

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