Cassazione Penale, Sentenza n. 2575/2022 del 24/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione basato su vizio di motivazione (art. 606 co.1 lett. b), c) ed e) c.p.p.): si lamenta che la Corte territoriale avrebbe dedotto la colpevolezza non dagli elementi forniti dal P.M. ma dal contenuto dell'appello e dalle dichiarazioni dell'imputato; si deduce che il dissequestro e la restituzione di oggetti analoghi (vetri/display per Apple, LG, Nokia) dimostrerebbero la natura originale di parte della merce e quindi l'assenza del dolo. Si contesta l'uso del prezzo all'ingrosso come indice di contraffazione senza confronti ufficiali e si sostiene che l'imputato credeva di vendere ricambi originali o compatibili, come indicato dal sito fornitore e dalla documentazione difensiva. Inoltre si impugna il diniego della qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 712 c.p. (riconoscimento di diversa qualificazione), il mancato riconoscimento della causa di non punibilita' ex art. 131-bis c.p. e il rifiuto delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nel resto e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al diniego delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo esame su quel punto. Ha dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilita' per i reati contestati (artt. 474 e 648 c.p. riuniti per continuazione), confermando la condanna nel merito, ma ha ritenuto carente la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e ha pertanto ordinato il riesame della sola fase sanzionatoria e del riconoscimento delle attenuanti.
Norme richiamate
art. 606 co. 1 lett. b), c) ed e) c.p.p.
Strumenti di censura del ricorso per carenza o contraddittorieta' della motivazione. La Corte ha ritenuto infondati i profili relativi alla prova della colpevolezza e alla causa di non punibilita', ma ha accolto la censura relativa al mancato e congruo esame delle attenuanti generiche.
art. 23 co. 8 D.L. 137/2020
Norma procedurale richiamata per segnalare che il ricorso e' stato trattato con contraddittorio scritto; meramente procedurale nel fascicolo.
art. 474 c.p.
Norma indicata tra i reati contestati nella sentenza di merito (unitamente all'art. 648 c.p.); la Cassazione ha confermato l'affermazione di responsabilita' complessiva.
art. 648 c.p.
Norma che disciplina la ricettazione. La Corte territoriale aveva riconosciuto l'ipotesi lieve (co.2) in primo grado ma, sul punto della responsabilita', la Cassazione ha dichiarato l'affermazione di responsabilita' irrevocabile.
art. 648 co. 2 c.p.
Richiamata nel giudizio di merito in relazione all'ipotesi lieve di ricettazione; la Cassazione ha osservato che i presupposti di questa disposizione non sono sovrapponibili a quelli dell'art. 131-bis c.p.
art. 131-bis c.p.
Norma sulla causa di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto. Il ricorrente sosteneva la sua applicabilita'; la Corte d'Appello aveva rifiutato la causa di non punibilita' ritenendo ostativi il numero e il valore dei pezzi e l'esposizione in vetrina, e la Cassazione ha ritenuto motivata tale distinzione rispetto all'ipotesi lieve di ricettazione.
art. 62-bis c.p.
Richiamato nel contesto delle ragioni a favore delle attenuanti generiche in rapporto alla causa di non punibilita'; la Cassazione ha rilevato che la Corte di appello non ha compiutamente valutato gli elementi rilevanti ex art. 62-bis nella motivazione sul diniego delle attenuanti.
Sentenza Corte Cost. n. 156/2020
Richiamata dalla difesa per sostenere che l'art. 131-bis possa applicarsi anche alla ricettazione; la Corte d'Appello ha comunque motivato il mancato riconoscimento nella fattispecie concreta.
Giurisprudenza (Sez.2, n.36139/2017; Sez.3, n.29891/2015)
Principio consolidato secondo cui la contraffazione puo' essere accertata anche in via testimoniale mediante soggetti qualificati, potendo tali valutazioni escludere la qualificazione in termini di semplice incauto acquisto.
Massime di principio
- Il mero dissequestro e la restituzione di oggetti analoghi non sono di per sé conclusivi circa l'originalita' di tutta la merce sequestrata: il giudice puo' valorizzare elementi oggettivi (prezzo molto inferiore rispetto al valore degli originali, constatazione di contraffazione da parte delle forze dell'ordine) per inferire la consapevolezza della illiceita'.
- La contraffazione puo' essere accertata anche mediante escussione di soggetti tecnicamente qualificati; non e' necessario il certificato del produttore per escludere il dolo se esistono elementi probatori coerenti e congrui.
- L'art. 131-bis c.p. (causa di non punibilita' per particolare tenuita') e l'ipotesi lieve di cui all'art. 648 co.2 c.p. hanno presupposti diversi e non sono automaticamente sovrapponibili; il riconoscimento della causa di non punibilita' richiede valutazione puntuale di numero, valore e modalita' di esposizione della merce.
- Il giudice d'appello deve motivare in modo specifico ed esaustivo il diniego delle attenuanti generiche; la mera affermazione della insufficienza del comportamento processuale, senza indicare gli elementi decisivi, e' viziata e puo' determinare annullamento parziale con rinvio.
- In sede di impugnazione, il ricorrente puo' utilmente contestare la valutazione del prezzo come indice di conoscenza della provenienza illecita, ma per prevalere deve mostrare elementi concreti e comparativi (listini ufficiali, dichiarazioni del produttore, documentazione comprovante l'origine lecita).
- L'esposizione in vetrina e la vendita a fianco di pezzi originali aggravano la valutazione della colpa e la possibilita' di trarre in inganno il compratore, rendendo meno probabile l'ipotesi di mero incauto acquisto.
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