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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17755/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia sulla divisione ereditaria fra i coeredi (fratelli Luigi, Mario, Maria Teresa e Renzo Buratti). Era stato accertato che alcuni coeredi avevano ricevuto donazioni soggette a collazione e che Renzo Buratti poteva operare la collazione per imputazione per la donazione del fondo "Calliana" e di due negozi a Padova. In sede di rinvio la Corte d'appello aveva imputato tali donazioni alla porzione di Renzo al valore del tempo dell'apertura della successione maggiorato degli interessi legali, ritenendo che le donazioni eccedessero la quota e condannando il donatario al pagamento di un conguaglio. Renzo ha proposto nove motivi di ricorso (tra cui: illegittimità dell'applicazione della collazione per imputazione quale fonte di obbligo di pagamento oltre all'esclusione dal riparto; errata inclusione dei beni donati nella massa dividenda; vizi e violazione del contraddittorio nella consulenza tecnica d'ufficio sulla stima del fondo "Calliana"; riconoscimento di interessi senza specifica domanda; incompetenza della Corte d'appello a decidere su domande restitutorie conseguenti a pagamenti eseguiti in base a sentenze poi cassate).

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il primo motivo ma ha accolto il secondo motivo (conseguente annullamento delle operazioni divisionali compiute dalla Corte d'appello che avevano unificato collazione, prelevamenti e divisione, richiedendo che in sede di rinvio le operazioni di imputazione e collazione siano rinnovate separatamente e secondo i criteri giuridici corretti). Il nono motivo è stato in parte ritenuto ammissibile e in parte fondato: la Corte d'appello dovrà decidere sulle domande di restituzione delle somme pagate in esecuzione di sentenze poi cassate, nei limiti indicati. Altri motivi relativi alla consulenza tecnica e ad aspetti connessi sono stati assorbiti dall'accoglimento del secondo motivo. L'ottavo motivo (sugli interessi) è stato ritenuto infondato: gli interessi sulle somme dovute in collazione sono automatici e non richiedono una domanda specifica. In conclusione la sentenza impugnata è cassata con rinvio in relazione al secondo e al nono motivo; la Corte di rinvio dovrà rinnovare le operazioni di imputazione e collazione e decidere sulla restituzione delle somme, nonché liquidare le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 724 c.c.

    Norma richiamata nell'ambito delle regole sulla collazione/prelevamenti e formazione dell'asse; rilevante per la sequenza operativa prelevamento/divisione

  • art. 725 c.c.

    Disciplina dei prelevamenti: i coeredi non donatari effettuano prelevamenti su beni della stessa natura se possibile; i prelevamenti rilevano nella collazione per imputazione

  • art. 726 c.c.

    Norma collegata alla collazione e riparto fra coeredi; citata nel quadro normativo impugnato

  • art. 727 c.c.

    Norma collegata alla collazione/divisione richiamata nel ricorso

  • art. 737 c.c.

    Richiamato nel contesto delle norme sulla collazione e valutazione delle quote ereditarie

  • art. 746 c.c.

    Attribuisce al coerede donatario la facoltà di scegliere tra collazione in natura e collazione per imputazione; la Corte interpreta tale facoltà valida anche quando il valore della donazione eccede la quota

  • art. 747 c.c.

    Stabilisce la regola di determinazione del valore per la collazione: il valore va riferito al tempo dell'apertura della successione; fondamentale per calcolare l'equivalente pecuniario dell'eccedenza

  • art. 745 c.c.

    Rilevante per la maturazione degli interessi: gli interessi sull'eccedenza sono dovuti dalla data di apertura della successione

  • art. 1282 c.c.

    Citato in relazione a questioni sul riconoscimento degli interessi e modalità risarcitorie/conguagli divisionali

  • art. 277 c.p.c.

    Richiamato dai motivi di nullità per omesso esame di fatti decisivi e presunta pretermessa considerazione delle conclusioni; la Corte ha ritenuto tali censure assorbite dall'annullamento per errata impostazione divisionale

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato rispetto al principio del contraddittorio, specie sulle contestazioni riguardanti la consulenza tecnica d'ufficio; le censure sono state comunque assorbite dall'esito sul secondo motivo

  • art. 389 c.p.c.

    Consente al giudice del rinvio di pronunciarsi su provvedimenti restitutori o azioni connesse alla sopravvenuta inefficacia della sentenza di merito: la Corte ha precisato che il giudice di rinvio può decidere anche sulla ripetizione delle somme pagate in esecuzione della sentenza poi cassata

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato in relazione alle azioni di ripetizione (restituzione) per pagamenti eseguiti in base a titolo poi annullato

  • art. 336 c.p.c.

    Stabilisce l'estensione degli effetti della riforma o della cassazione ai provvedimenti e agli atti dipendenti; la Corte ne trae la conseguenza che l'esecuzione o i pagamenti eseguiti in base alla sentenza cassata possono dar luogo a restituzione

Massime di principio

  • La collazione per imputazione è valida anche quando il valore della donazione eccede la quota ereditaria: in tal caso il donatario deve imputare il valore alla propria quota e pagare l'equivalente pecuniario dell'eccedenza, determinato con riferimento al valore al momento dell'apertura della successione
  • Le operazioni di collazione/prelevamento devono essere distinte da quelle di divisione: i prelevamenti si calcolano sul valore al tempo dell'apertura della successione, mentre la stima per la divisione è al valore e allo stato al tempo della divisione
  • Gli interessi sulla somma dovuta per l'eccedenza della donazione maturano dal giorno dell'apertura della successione e non richiedono una domanda autonoma: sono profilo intrinseco alle operazioni di collazione
  • Se la corte di merito unifica impropriamente collazione e divisione o usa criteri di valutazione eterogenei, la sentenza è suscettibile di cassazione e rinvio per il corretto svolgimento delle operazioni
  • Il giudice del rinvio può decidere, ex art. 389 c.p.c., anche su provvedimenti restitutori o ripetizioni di somme pagate in esecuzione di sentenze poi cassate: la cassazione estende i suoi effetti agli atti e alle esecuzioni dipendenti
  • Quando si censura la stima per vizi della consulenza tecnica, tali censure possono essere assorbite o riaperte a secondo dell'esito delle questioni di diritto più ampie (es. corretta qualificazione delle operazioni di collazione/divisione) — è quindi essenziale che il giudice del rinvio affronti l'intero quadro operativo in modo coerente

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