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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21379/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce da un procedimento penale per turbativa d’asta e associazione per delinquere, nel quale, pur essendo intervenuta declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione, erano state confermate le statuizioni civili ai sensi dell’art. 578 c.p.p. L’ente locale, costituitosi parte civile, ha poi agito in sede civile per ottenere il risarcimento dei danni nei confronti di uno degli imputati. Il Tribunale ha condannato il convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale per lesione della funzionalità e dell’immagine dell’ente e del danno patrimoniale da disservizio. La Corte d’appello ha rigettato l’impugnazione, confermando anche la condanna per responsabilità aggravata. In Cassazione il ricorrente ha proposto sei motivi: 1) violazione dell’art. 2697 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che la condanna avrebbe riguardato anche capi per i quali egli era stato assolto; 2) violazione delle norme sulla prescrizione, contestando l’efficacia interruttiva della costituzione di parte civile e di una lettera successiva, assumendo che il credito risarcitorio fosse già prescritto e che la missiva non fosse a lui diretta; 3) erronea valutazione dei fatti e dei documenti, per asserita mancanza di prova del danno; 4) difetto di motivazione e violazione degli artt. 99 c.p.c. e 2697 c.c., lamentando che il giudice avrebbe trasformato la domanda e non avrebbe provato il danno economico e all’immagine; 5) violazione degli artt. 2697, 2043, 2059, 2055 c.c. e delle norme sugli appalti pubblici, contestando i criteri di liquidazione equitativa del danno e la prova del disservizio; 6) violazione di legge in relazione alla condanna ex art. 96, ult. co. c.p.c., assumendo che la sentenza avesse liquidato danni anche per fatti esclusi dalla responsabilità penale. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo, terzo, quarto, quinto e sesto motivo inammissibili per genericità, difetto di autosufficienza e mancato confronto con la motivazione delle sentenze di merito; ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che la prescrizione civile decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere e che, nel caso concreto, ciò coincideva con la piena conoscenza da parte dell’ente dell’imputazione e dei soggetti coinvolti, sicché la costituzione di parte civile era tempestiva e idonea a interrompere la prescrizione. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso la fondatezza della censura sulla prescrizione, ritenendo tempestiva la costituzione di parte civile e corretta la decorrenza del termine dal momento in cui il diritto risarcitorio era concretamente azionabile. Ha dichiarato inammissibili le restanti doglianze perché generiche, apodittiche o prive del necessario confronto con la motivazione delle sentenze di merito e con gli oneri di specifica indicazione dei documenti. Confermate le statuizioni di merito, il ricorrente è stato condannato alle spese di cassazione e al contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La censura sulla ripartizione dell’onere della prova è inammissibile se in realtà mira a contestare l’accertamento di merito e non un reale errore di riparto probatorio.

  • art. 2947 c.c.

    In tema di risarcimento da fatto-reato, la prescrizione del diritto segue la regola civilistica e va correlata al momento in cui il diritto può essere esercitato.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso concreto ciò è stato individuato nel momento in cui l’ente aveva piena conoscenza dell’imputazione e dei responsabili.

  • art. 2943 c.c.

    La costituzione di parte civile è stata ritenuta atto idoneo a interrompere la prescrizione civile del credito risarcitorio.

  • art. 353 c.p.

    Norma evocata dal ricorrente nel quadro della contestazione sulla prescrizione e sul reato presupposto.

  • art. 157 c.p.

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla prescrizione penale.

  • art. 2, comma 4, c.p.

    Norma richiamata dal ricorrente nel medesimo contesto della disciplina della prescrizione penale.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile se non indica specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda e i relativi contenuti rilevanti.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il ricorrente deve dimostrare che le due decisioni di merito non sono fondate sulle stesse ragioni di fatto.

  • art. 96, ult. co., c.p.c.

    La condanna per responsabilità aggravata è stata confermata; la relativa censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specifica indicazione dei documenti richiamati.

  • art. 99 c.p.c.

    La doglianza è stata ritenuta inconferente perché non si confrontava con l’effettivo contenuto della decisione di merito.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato quale base della domanda risarcitoria per illecito aquiliano.

  • art. 2059 c.c.

    Richiamato per il danno non patrimoniale riconosciuto all’ente per lesione della funzionalità e dell’immagine.

  • art. 2055 c.c.

    Richiamato in relazione alla responsabilità solidale tra più coautori del fatto dannoso.

  • art. 578 c.p.p.

    La conferma delle disposizioni civili è avvenuta pur in presenza di estinzione del reato per prescrizione nel processo penale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Accertata la soccombenza, la Corte dà atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è sufficiente una critica meramente assertiva dell’accertamento di merito: la doglianza deve essere specifica, autosufficiente e riferita ai passaggi decisivi della motivazione e degli atti richiamati.
  • La censura di violazione dell’art. 2697 c.c. è ammissibile solo se denuncia un effettivo errore sulla distribuzione dell’onere della prova; se, invece, si limita a contestare la valutazione delle prove o il convincimento del giudice, è inammissibile.
  • In caso di doppia conforme, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede che il ricorrente dimostri che le due decisioni di merito non si fondano sulle stesse ragioni di fatto.
  • Il diritto al risarcimento del danno da fatto-reato si prescrive dal momento in cui il credito può essere fatto valere; se la parte danneggiata non ha ancora piena conoscenza dell’imputazione e dei responsabili, la prescrizione non decorre.
  • La costituzione di parte civile può costituire atto interruttivo della prescrizione del credito risarcitorio, purché sia tempestiva rispetto al momento in cui il diritto è azionabile.
  • La liquidazione equitativa del danno è censurabile in cassazione solo se il criterio seguito sia manifestamente illogico o giuridicamente errato; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura del merito o contestare genericamente l’entità del pregiudizio.
  • Quando una decisione di merito ha motivato sulla prova del danno patrimoniale e non patrimoniale, la parte ricorrente deve confrontarsi puntualmente con la motivazione specifica relativa a ciascuna voce di danno, altrimenti la censura è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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