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Sentenza

Sentenza del 10/11/2015 n. 9057 - Comm. Trib. Prov. Milano

SANZIONI - AMMINISTRATORE DI FATTO - Autore materiale dell'illecito - Sussiste - Autonoma irrogabilità delle sanzioni - Personalità giuridica della società di fatto - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza ha riconosciuto l'autonoma imputabilità delle sanzioni agli amministratori di fatto, in quanto autori materiali degli illeciti tributari. La società è stata considerata una mera struttura di copertura e, sotto il profilo sostanziale, giuridicamente inesistente; pertanto, non è stata ritenuta sufficiente la sua formale esistenza per escludere la responsabilità personale degli amministratori effettivi.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'individuazione del soggetto responsabile delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da illeciti tributari commessi nell'ambito di una società formalmente amministrata da un soggetto diverso da chi, in concreto, la gestiva. L'Amministrazione finanziaria ha dimostrato che la società era effettivamente governata da amministratori di fatto, i quali avevano realizzato materialmente gli illeciti e beneficiato dei relativi vantaggi fiscali. È stata quindi respinta l'eccezione secondo cui la responsabilità dovesse ricadere esclusivamente sulla società, quale soggetto dotato di personalità giuridica.

Norme richiamate

  • Principio di personalità della sanzione amministrativa tributaria

    Le sanzioni tributarie devono essere imputate al soggetto che ha commesso materialmente la violazione, anche quando l'illecito è formalmente riferibile a una società.

  • Disciplina degli amministratori di fatto

    Chi esercita in concreto i poteri di gestione e direzione della società può essere considerato amministratore di fatto e rispondere autonomamente delle violazioni tributarie commesse.

  • Principio di prevalenza della realtà sostanziale sulla forma societaria

    La mera esistenza formale della società non impedisce l'imputazione personale delle sanzioni quando essa risulti una copertura e siano individuabili i soggetti che hanno effettivamente gestito l'attività e tratto beneficio dagli illeciti.

Massime di principio

  • Per imputare le sanzioni a un amministratore di fatto occorre dimostrare concretamente che egli esercitasse i poteri decisionali e gestionali della società, non essendo sufficiente una mera relazione con essa.
  • La responsabilità sanzionatoria può essere attribuita alla persona fisica che ha materialmente commesso l'illecito, anche se nei documenti societari risulta amministratore un altro soggetto.
  • La formale personalità giuridica della società non costituisce una protezione assoluta quando l'ente è utilizzato come schermo o mera copertura dell'attività di altri soggetti.
  • In situazioni analoghe, assumono particolare rilievo gli elementi che dimostrano chi impartiva direttive, disponeva dei conti, gestiva i rapporti con clienti e fornitori e beneficiava concretamente dei vantaggi fiscali.
  • L'accertamento deve comunque essere specifico e adeguatamente motivato: l'Amministrazione non può attribuire automaticamente la qualifica di amministratore di fatto senza provare l'effettivo esercizio dei poteri gestori.

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