Cassazione Civile, Ordinanza n. 36781/2022 del 15/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce dall'appalto per l'impermeabilizzazione di un complesso immobiliare. L'opera, eseguita nell'autunno/inverno 2005-2006, presentava infiltrazioni e vizi che avevano imposto dapprima un tentativo di riparazione e poi il rifacimento integrale della guaina impermeabilizzante, completato nell'ottobre 2008. In un accertamento tecnico preventivo era stato attribuito il vizio alla scorretta posa della guaina in condizioni climatiche sfavorevoli, con corresponsabilità stimata tra appaltatore e direttore dei lavori. La società committente agiva quindi per il risarcimento dei danni ex art. 1669 c.c. contro l'appaltatore. La corte d'appello ha però ritenuto operante l'esimente del nudus minister, valorizzando la presenza in cantiere del legale rappresentante della committente, la sua ingerenza diretta nelle modalità esecutive e il fatto che avesse insistito per la prosecuzione dei lavori nonostante il dissenso degli operai dell'appaltatore. La ricorrente principale ha censurato tale decisione per violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il nudus minister richiede direttive committenti tanto stringenti da privare l'appaltatore di ogni autonomia, circostanza non ricorrente; ha inoltre contestato che la sola presenza del committente e la sua qualifica professionale bastassero a esonerare l'appaltatore. La compagnia assicuratrice dell'appaltatore ha proposto ricorso incidentale sulla compensazione delle spese nei rapporti con l'assicurato, sostenendo che la polizza escludesse i danni alle opere in costruzione e che il motivo di appello fosse specifico; la Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia l'incidentale, assorbito quello incidentale condizionato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società committente e il ricorso incidentale della compagnia assicuratrice, dichiarando assorbito il ricorso incidentale condizionato dell'appaltatore. Ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità dell'appaltatore per i vizi dell'opera applicando l'esimente del nudus minister, ritenendo che l'appaltatore avesse manifestato il proprio dissenso rispetto alle istruzioni esecutive e avesse eseguito i lavori solo per l'insistenza della committente, che si era così assunta il rischio della scorretta esecuzione. Ha inoltre confermato, quanto al rapporto con l'assicurazione, che la garanzia di responsabilità civile copre anche il danno derivante dall'inadempimento colposo dell'appaltatore, e ha dichiarato inammissibile il secondo motivo della compagnia per difetto di specificità. Spese a carico della ricorrente principale e della ricorrente incidentale.
Norme richiamate
art. 1669 c.c.
La disciplina dei gravi difetti dell'opera si applica anche a vizi che incidono sulla funzionalità globale dell'edificio, non solo sulla sua staticità; tuttavia la responsabilità dell'appaltatore può essere esclusa se ricorre l'esimente del nudus minister, provata dal medesimo appaltatore.
art. 1176, comma 2, c.c.
L'appaltatore deve osservare i criteri generali della tecnica relativi al lavoro affidatogli e controllare, nei limiti delle proprie cognizioni, la bontà delle istruzioni ricevute.
art. 1655 c.c.
L'appalto comporta un'obbligazione di risultato e una tipica autonomia dell'appaltatore nell'esecuzione dell'opera.
art. 1662 c.c.
Richiamato nel quadro degli obblighi dell'appaltatore e dei poteri di controllo nell'esecuzione del contratto.
art. 1663 c.c.
Richiamato nel quadro dei doveri di corretta esecuzione dell'opera appaltata.
art. 360 c.p.c.
Usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo.
art. 1362 c.c.
Invocato nel ricorso incidentale sulla interpretazione delle clausole di polizza.
art. 1366 c.c.
Invocato nel ricorso incidentale sulla interpretazione secondo buona fede delle clausole di polizza.
art. 1371 c.c.
Invocato nel ricorso incidentale sulla interpretazione del contratto di assicurazione.
art. 1917, comma 1, c.c.
Nell'assicurazione della responsabilità civile sono esclusi dalla garanzia solo i danni derivanti da fatto doloso dell'assicurato, mentre quelli colposi restano coperti.
art. 1904 c.c.
Richiamato per distinguere l'interesse nell'assicurazione contro i danni da quello nell'assicurazione della responsabilità civile.
art. 1218 c.c.
L'assicurazione della responsabilità civile tutela l'assicurato contro le conseguenze patrimoniali dell'inadempimento colposo a lui imputabile.
art. 342 c.p.c.
In appello le censure devono essere specifiche; l'assenza di specifiche doglianze giustifica il rigetto del motivo incidentale.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza, salvo diversa regolazione legittima.
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese, nel regime ratione temporis, richiedeva gravi ed eccezionali ragioni in assenza di reciproca soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Dà luogo all'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nell'appalto, l'appaltatore è tenuto a controllare la bontà del progetto e delle istruzioni ricevute secondo la diligenza tecnica qualificata; se le istruzioni del committente sono palesemente errate, può andare esente da responsabilità solo se prova di aver manifestato un dissenso espresso e di aver eseguito ugualmente i lavori per insistente volontà del committente, che si assume il rischio dell'errore.
- L'esimente del nudus minister richiede una reale e provata compressione dell'autonomia dell'appaltatore; la mera presenza del committente in cantiere, la sua professionalità o la fornitura del materiale non bastano di per sé a escludere la responsabilità dell'appaltatore, se risulta che questi abbia potuto e dovuto valutare tecnicamente la correttezza dell'esecuzione.
- I gravi difetti ex art. 1669 c.c. comprendono anche alterazioni che incidono in modo apprezzabile sulla funzionalità dell'edificio, non essendo limitati ai vizi che compromettano la statica dell'opera.
- Nell'assicurazione della responsabilità civile, la garanzia copre l'esborso dovuto dall'assicurato verso terzi per fatti colposi a lui imputabili, compresi quelli derivanti da responsabilità contrattuale da inadempimento, mentre sono esclusi solo i fatti dolosi; la funzione del contratto è quella di proteggere l'intero patrimonio dell'assicurato dal rischio di responsabilità.
- In cassazione, chi denuncia l'erronea interpretazione di un contratto deve specificare con precisione le clausole rilevanti, i canoni ermeneutici asseritamente violati e il modo in cui il giudice di merito se ne sarebbe discostato; la censura che si risolva in una generica contrapposizione interpretativa è inammissibile.
- La contestazione di una statuizione sulle spese o sulla specificità del motivo di appello richiede la puntuale trascrizione e illustrazione, nel ricorso per cassazione, del contenuto del gravame e delle ragioni dell'asserita specificità, non essendo sufficiente un rinvio agli atti di merito.
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