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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06454/2025 del 11/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da un precedente ricorso per cassazione avverso una sentenza del Tribunale di Catania. La Corte di cassazione aveva dichiarato improcedibile quel ricorso perché la copia cartacea della sentenza di merito depositata dalla ricorrente, e notificatale via PEC dalla controparte per far decorrere il termine breve, non recava attestazione di avvenuta pubblicazione, né data di pubblicazione, né numero identificativo. La parte soccombente ha quindi proposto ricorso per revocazione ex artt. 395 n. 4 e 391-bis c.p.c., deducendo errore di fatto: secondo la ricorrente, la Corte avrebbe supposto l'assenza o l'impossibilità di verificare quei dati, mentre essi emergevano dagli atti processuali, dal fascicolo d'ufficio, dalla richiesta di trasmissione del fascicolo e dalle difese dei controricorrenti; inoltre, in caso di notificazione telematica della sentenza, il deposito di copia analogica priva di attestazione di conformità non potrebbe rendere improcedibile il ricorso se nessuno ne disconosce la conformità all'originale. Nella fase rescissoria la ricorrente ha riproposto i motivi del ricorso originario, ma la Corte non li ha esaminati perché ha ritenuto inammissibile il motivo rescindente.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo di revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c., osservando che il vizio dedotto non riguardava un errore percettivo su un fatto esistente agli atti, ma una questione di diritto relativa alla possibilità di integrare o supplire la documentazione depositata per evitare l'improcedibilità ex art. 369 c.p.c. Poiché il motivo non investiva il fatto posto a base dell'ordinanza impugnata, ma la sua qualificazione giuridica, la revocazione è stata dichiarata inammissibile; di conseguenza la Corte non ha esaminato i motivi della fase rescissoria. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda e, inoltre, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    secondo comma, n. 2; terzo comma

    la mancanza nella copia depositata degli elementi identificativi della sentenza rileva ai fini dell'improcedibilità del ricorso per cassazione; la doglianza sulla possibilità di integrare tali dati con altri atti attiene però al piano del diritto e non configura errore di fatto revocatorio.

  • art. 391-bis c.p.c.

    disciplina il ricorso per revocazione delle sentenze e ordinanze della Corte di cassazione; nel caso concreto è stato utilizzato per impugnare l'ordinanza di improcedibilità.

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    l'errore di fatto revocatorio richiede una falsa percezione di un fatto decisivo, non una contestazione della qualificazione giuridica o del ragionamento di diritto compiuto dalla Corte.

  • art. 370 c.p.c.

    viene richiamato dalla ricorrente per sostenere che la documentazione potrebbe essere acquisita o prodotta dal controricorrente, evitando l'improcedibilità.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    comma 1-quater; comma 1-bis

    è stato applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 13 d.P.R. 115/2012

    nel testo dell'ordinanza è richiamato come base per l'ulteriore contributo unificato; il riferimento normativo è funzionale alla regolazione delle spese di impugnazione.

Massime di principio

  • L'errore di fatto revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. è configurabile solo quando la decisione impugnata sia fondata sulla supposizione o sulla negazione di un fatto storicamente decisivo, non quando la censura investa l'interpretazione delle norme processuali o la valutazione giuridica della documentazione acquisita.
  • La deduzione secondo cui il giudice avrebbe potuto o dovuto integrare il contenuto del fascicolo con altri atti non trasforma un errore di diritto in errore di fatto: se la decisione impugnata assume come presupposto la mancanza di specifici dati nella copia depositata, la contestazione sulla loro rilevabilità aliunde attiene al giudizio di diritto ed è incompatibile con la revocazione per errore di fatto.
  • Nel giudizio di revocazione contro provvedimenti della Cassazione, la fase rescindente deve superare autonomamente il vaglio di ammissibilità; se il motivo rescindente è inammissibile, la Corte non può esaminare la fase rescissoria.
  • Ai fini dell'improcedibilità del ricorso per cassazione, la regolarità del deposito della sentenza impugnata deve consentire la verifica degli elementi identificativi richiesti dalla legge; la mera allegazione di altri atti o il richiamo alle difese avversarie non basta, se la censura non incide sul fatto specificamente posto a fondamento dell'ordinanza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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