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Sentenza

Sentenza n. 569/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 207/2025 del Tribunale di Forlì, pubblicata il 7.2.2025.

Giustizia amministrativa202501760

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 207/2025 del Tribunale di Forlì, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Forlì n. 207/2025, divenuta definitiva, notificata al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione. Nonostante il passaggio in giudicato e la notificazione, il Ministero è rimasto inadempiente. La ricorrente ha inoltre chiesto l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la notificazione al Ministero e la perdurante inadempienza dell'amministrazione. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza definitiva, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza della ricorrente, l'esecuzione sarà curata in via sostitutiva, entro i successivi novanta giorni, dal commissario ad acta individuato nel dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario da questi delegato, con facoltà di subdelega. È stata respinta la richiesta di penalità di mora, poiché la sentenza da eseguire aveva già riconosciuto interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994 dalla maturazione del diritto all'effettiva attribuzione; tale previsione è stata ritenuta equa anche ai fini dell'art. 114, comma 4, c.p.a. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 300 euro oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato se versato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    in caso di ulteriore inadempienza da parte del Ministero predetto alle operazioni necessarie provvederà, su istanza di parte ricorrente, in sostituzione dello stesso ed entro i successivi novanta giorni, un commissario ad acta

    La norma fonda il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare un termine per adempiere e predisporre la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento; la penalità di mora può essere negata quando il titolo giudiziale già prevede una forma ritenuta equa di rivalutazione o interessi.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione

    La previsione di interessi o rivalutazione contenuta nella sentenza da eseguire è stata ritenuta dal TAR misura equa anche ai fini della valutazione della penalità di mora nell'ambito dell'ottemperanza.

Massime di principio

  • Quando una sentenza del giudice ordinario è passata in giudicato, è stata notificata all'amministrazione e quest'ultima permane inadempiente decorso il termine dilatorio per l'esecuzione, il giudice amministrativo può accogliere l'azione di ottemperanza e ordinare all'amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni del titolo, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, subordinandone l'intervento a un'istanza della parte e all'ulteriore inadempimento dell'amministrazione.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, c.p.a. può essere negata quando il titolo da eseguire già riconosce interessi o rivalutazione dalla maturazione del diritto all'effettiva attribuzione e tale misura è ritenuta equa dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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