Sentenza del 15/02/2016 n. 336 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Riscossione - Estratto di ruolo - Prova del credito ex art. 2718 c.c. - Sussiste - Prova della regolare notifica - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Equitalia Sud ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari, che aveva annullato una delle tre intimazioni di pagamento perché non era stata provata la regolare notifica della cartella esattoriale presupposta. L'agente della riscossione sosteneva che l'estratto di ruolo e l'indicazione della data di notifica fossero sufficienti a dimostrare la notifica della cartella e la legittimità dell'intimazione. Contestava inoltre la compensazione delle spese di primo grado. Il contribuente chiedeva il rigetto dell'appello, sostenendo che l'estratto di ruolo non provasse la notifica e che la documentazione prodotta in appello fosse inidonea.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale della Puglia ha rigettato integralmente l'appello di Equitalia Sud e confermato la sentenza di primo grado. Ha stabilito che l'estratto di ruolo può provare l'esistenza e l'ammontare del credito iscritto a ruolo, ai sensi dell'art. 2718 c.c., ma non dimostra la regolare notificazione della cartella di pagamento. La sola data di notifica riportata nell'estratto non è sufficiente: l'agente della riscossione deve produrre la relata di notifica o, in caso di notifica postale, l'avviso di ricevimento. Il documento prodotto in appello è stato ritenuto comunque inidoneo, perché consisteva in una dichiarazione dell'ufficio postale priva della firma del ricevente, del numero identificativo della cartella e dell'indicazione del soggetto notificatore. L'intimazione è rimasta quindi annullata e Equitalia Sud è stata condannata al pagamento di 1.000 euro di spese del grado d'appello.
Norme richiamate
Art. 2718 c.c.
Gli estratti di ruolo, pur costituendo prova del credito ai sensi dell'articolo 2718 c.c., non forniscono prova dell'avvenuta regolare notifica al contribuente della cartella di pagamento.
L'estratto autentico del ruolo può dimostrare gli elementi dell'iscrizione a ruolo e l'esistenza della pretesa tributaria, ma non prova autonomamente che la cartella, atto distinto e successivo, sia stata notificata correttamente.
Art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992
L'atto notificato, pur se non autonomamente opponibile, è impugnabile unitamente a quello precedentemente adottato.
L'intimazione di pagamento può essere impugnata quando l'atto presupposto, come la cartella, non sia stato ritualmente notificato; in tal caso il contribuente può contestare anche la cartella insieme all'atto successivo.
Art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992
È richiamato insieme all'art. 19 per confermare la possibilità di impugnare l'atto successivo quando l'atto presupposto non sia stato validamente notificato.
Art. 26 del D.P.R. n. 602/1973
La norma è richiamata in relazione alle modalità di notificazione delle cartelle di pagamento; la prova della concreta esecuzione della notifica deve essere fornita dall'agente della riscossione.
Art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992
La sentenza considera astrattamente ammissibile la produzione di documenti in appello, ma precisa che il documento prodotto deve essere comunque idoneo a provare il fatto controverso.
Art. 4, comma 3, della legge n. 890/1982
L'avviso di ricevimento della notificazione postale è il documento idoneo a provare la consegna del plico, la data della consegna e l'identità del destinatario o del consegnatario che lo ha sottoscritto.
Art. 2700 c.c.
L'avviso di ricevimento sottoscritto dall'agente postale ha efficacia probatoria privilegiata sui fatti attestati come avvenuti in sua presenza.
Art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992
Le spese del giudizio d'appello seguono la soccombenza; poiché l'appello dell'agente della riscossione è stato rigettato, le spese sono state poste a suo carico.
Art. 50 del D.P.R. n. 602/1973
La disposizione è stata invocata dal contribuente in relazione all'efficacia temporale dell'intimazione di pagamento, ma la questione è rimasta assorbita dal rigetto dell'appello.
Cassazione civile, sentenza n. 24852 del 22 novembre 2006
La pronuncia viene richiamata per affermare che l'avviso di ricevimento è parte integrante della relata di notifica e costituisce il documento idoneo a provare consegna, data e identità del soggetto che ha ricevuto il plico.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo dimostra normalmente l'esistenza del credito iscritto a ruolo, ma non sostituisce la prova della notificazione della cartella di pagamento.
- La semplice annotazione della data di notifica nell'estratto di ruolo o nei registri dell'agente della riscossione non è, di regola, sufficiente a dimostrare che la notifica sia stata eseguita correttamente.
- Quando il contribuente contesta la mancata notifica della cartella presupposta, l'agente della riscossione deve produrre la relata di notifica oppure, per la notifica postale, l'originale o una copia idonea dell'avviso di ricevimento.
- La documentazione sostitutiva deve contenere elementi concreti che colleghino la consegna alla specifica cartella, quali identificativo dell'atto, data, destinatario e sottoscrizione o attestazione conforme alle regole applicabili.
- Un atto successivo, come l'intimazione di pagamento, può essere impugnato per contestare la mancata o irregolare notifica dell'atto presupposto, anche quando quest'ultimo non sia stato impugnato autonomamente.
- La produzione tardiva di documenti può essere ammessa nei limiti processuali applicabili, ma il documento deve essere effettivamente idoneo e completo; una mera dichiarazione interna o generica dell'ufficio postale può non bastare.
- Se l'agente della riscossione non prova la notifica della cartella, l'atto successivo fondato su quella cartella può essere annullato, senza che ciò implichi necessariamente l'inesistenza sostanziale del credito.
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