Cassazione Penale, Sentenza n. 24338/2023 del 06/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto del 19/10/2022 della Corte di appello di Catanzaro che aveva confermato il rigetto, disposto dal Tribunale di Catanzaro, della richiesta di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e della confisca di beni. Il Procuratore generale ha dedotto violazione di legge per omessa valutazione di precedenti pronunce di condanna (decreto penale 3/8/2011 per omesso versamento IVA; condanna per bancarotta patrimoniale 18/10/2012; condanna per reati ex art.73 d.P.R. 309/90 dal 15/11/2012 al 18/2/2013) che, secondo il ricorrente, giustificavano l'ampliamento del perimetro temporale della pericolosità oltre il periodo 2014-2018 indicato dai giudici di merito e, dunque, avrebbero reso possibile la confisca per sproporzione tra acquisti e redditi leciti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato in sede di legittimità è limitato a violazioni di legge e a motivazione apparente; nel caso non sussisteva una carenza motivazionale rilevante: i giudici di merito avevano motivato che la principale manifestazione della pericolosità del Parisi era relativa allo sversamento illecito di rifiuti (periodo 2014-2018) e che le condanne anteriori erano episodiche, non indicative di un'abitualità produttiva di reddito illecito congruente rispetto al valore dei beni richiesti in confisca. La Corte ha inoltre richiamato la linea interpretativa della Corte Costituzionale (sent. n.24/2019) che richiede una valutazione di proporzionalità e una ragionevole congruità fra profitti illeciti e valore dei beni da confiscare. Il ricorso del Pubblico Ministero è stato quindi considerato generico e riconducibile a una mera censura di merito, non idonea in Cassazione.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (art. 1, lett. b))
Normativa sulle misure di prevenzione che individua la pericolosità generica quale presupposto per applicare misure come la sorveglianza speciale; richiamata come base normativa per la richiesta della misura nei confronti del proposto.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiama l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; il ricorso in Cassazione può censurare la motivazione apparente ma non il mero apprezzamento dei fatti operato dai giudici di merito.
d.P.R. 309/1990 (art. 73)
Norma penale sugli stupefacenti: le condanne per reati ex art.73 rientravano tra le pronunce penali considerate dal ricorrente, ma i giudici di merito le hanno ritenute episodiche e non idonee a provare l'abitualità produttiva di reddito illecito nel periodo rilevante.
Corte Costituzionale, sentenza n.24 del 24 gennaio 2019
l'ablazione patrimoniale si giustificherà se, e nei soli limiti in cui, le condotte criminose compiute in passato dal soggetto risultino essere state effettivamente fonte di profitti illeciti, in quantità ragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni che s'intendono confiscare, e la cui origine lecita egli non sia in grado di giustificare
Ha ristretto l'ambito applicativo delle misure di prevenzione patrimoniali: la confisca richiede prova di profitti illeciti ragionevolmente congruenti con il valore dei beni. Usata dalla Cassazione per confermare l'esigenza di valutazioni sulla proporzionalità e sull'abitualità dell'attività illecita.
pronunce penali citate nel ricorso (decreto penale 3/8/2011; condanne 2012-2013)
Le pronunce penali indicate dal Procuratore generale sono state valutate dai giudici di merito ma ritenute non significative, essendo episodiche e prive di correlazione temporale con gli acquisti dei beni maggiori; pertanto non hanno fondato l'ampliamento del perimetro temporale della pericolosità.
Massime di principio
- In tema di misure di prevenzione la Corte di Cassazione sindaca in via principale violazioni di legge e carenze di motivazione formale, ma non sostituisce il giudizio di merito sulla valutazione dei fatti e delle prove.
- Per disporre la confisca ex misure di prevenzione è necessaria la dimostrazione di un'abitualità dell'attività illecita che abbia prodotto profitti illeciti in misura ragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni oggetto di confisca (criterio di proporzionalità ex Corte Cost. n.24/2019).
- Condanne penali anteriori possono essere rilevanti solo se compatibili nel tempo con gli incrementi patrimoniali e se indicano una continuità di comportamento che abbia effettivamente generato reddito illecito significativo; fatti episodici o privi di correlazione temporale sono, di per sé, insufficienti.
- In sede di ricorso per cassazione chi impugna deve indicare in modo specifico la violazione di legge o l'assenza di motivazione: la mera elencazione di elementi probatori non valorizzati dai giudici di merito è in genere considerata generica e inammissibile.
- I giudici di merito devono motivare in termini tali da mostrare la ragionevolezza del periodo temporale della pericolosità individuato e la valutazione del nesso tra profitti illeciti e valore dei beni; se la motivazione è congrua, il riesame in Cassazione è limitato.
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