Cassazione Penale, Ordinanza n. 00341/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che li aveva ritenuti responsabili del delitto di truffa. Il primo motivo censurava la motivazione della decisione di merito nella parte in cui aveva fondato l'affermazione di responsabilità sulle dichiarazioni della persona offesa, lamentandone la mancata valutazione di attendibilità. Il secondo motivo contestava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la asserita eccessività della pena inflitta. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati e, quindi, i ricorsi inammissibili.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha escluso il vizio di motivazione sulla prova dichiarativa della persona offesa, rilevando che le sue dichiarazioni erano state considerate congrue, coerenti e supportate da plurimi riscontri documentali e dalle risultanze investigative. Ha inoltre ritenuto correttamente motivato il diniego delle attenuanti generiche e non censurabile in cassazione la quantificazione della pena, poiché la Corte territoriale aveva valorizzato elementi decisivi quali l'entità del danno, le modalità insidiose della condotta e la mancata resipiscenza degli imputati. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
individua il reato per cui è stata affermata la responsabilità, oggetto delle censure in cassazione.
art. 192, comma 3, c.p.p.
le regole ivi previste non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile; tali dichiarazioni possono fondare da sole la responsabilità, previa verifica della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto.
art. 132 c.p.
la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitare secondo i criteri legali di commisurazione.
art. 133 c.p.
la graduazione della pena deve essere compiuta tenendo conto degli indici di commisurazione indicati dalla norma.
Massime di principio
- Le dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, non sono soggette al regime rafforzato di cui all'art. 192, comma 3, c.p.p. e possono essere poste, da sole, a base dell'affermazione di responsabilità, purché il giudice motivi sulla credibilità del dichiarante e sull'attendibilità del racconto.
- Nel sindacato di legittimità è inammissibile la censura che si limiti a sollecitare una diversa lettura del compendio probatorio quando la motivazione di merito sia congrua e non manifestamente illogica.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato se il giudice richiama gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover confutare singolarmente tutti i dati favorevoli addotti dalla difesa.
- La determinazione della pena base e degli aumenti o diminuzioni per circostanze aggravanti o attenuanti appartiene alla discrezionalità del giudice di merito, censurabile in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
- Ai fini del trattamento sanzionatorio possono essere valorizzati, in particolare, l'entità del danno, le modalità particolarmente insidiose della condotta e l'assenza di resipiscenza degli imputati.
Come è indicizzato
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