Cassazione Penale, Sentenza n. 23712/2024 del 13/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che confermava il divieto di dimora nel Comune di Sanluri, articolando due motivi: (1) vizio per violazione degli artt. 178 e 294 c.p.p. e dell'art. 96 D.P.R. 115/2002 perché l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, presentata il 08.11.2023 ed accolta il 07.12.2023 ma comunicata solo il 21.12.2023, non gli sarebbe stata nota prima dell'interrogatorio di garanzia del 19.12.2023; ciò avrebbe impedito l'estrazione di copie degli atti, la nomina di consulenti e una adeguata difesa, rendendo nullo l'interrogatorio. (2) vizio per errata applicazione dell'art. 302 c.p.p.: sostenuto che, essendo inefficace la misura per nullità dell'interrogatorio, sarebbe dovuto seguire l'iter del subprocedimento cautelare (art. 302) che garantisce termini e procedure maggiori, invece di ripristinare la misura senza le garanzie difensive adeguate, specie per le misure interdittive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che il ritardo nel provvedere sull'ammissione al gratuito patrocinio costituisce, dopo le modifiche normative, una mera irregolarità salvo che venga dimostrato un concreto e specifico pregiudizio al diritto di difesa; il ricorrente non ha prodotto atti probatori (es. istanze formali di rilascio copia rigettate per mancato pagamento) né allegazioni puntuali, sicché la doglianza è risultata genérica e inammissibile per violazione del principio di autosufficienza (art. 581 c.p.p.). Sul secondo motivo la Corte ha confermato che, quando l'interrogatorio di garanzia sia affetto da nullità e la misura cada, il procedimento di cui all'art. 302 c.p.p. può trovare applicazione anche alle misure non custodiali: prima di disporre nuovamente la stessa misura il giudice deve procedere all'interrogatorio preventivo dell'indagato e valutare la sussistenza delle esigenze cautelari in relazione alle risultanze di tale interrogatorio. In conclusione il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 96 D.P.R. 115/2002
Il termine per provvedere sull'istanza di ammissione al gratuito patrocinio è diventato di natura ordinatoria; la violazione del termine costituisce in generale una mera irregolarità, salvo che si provi una lesione concreta del diritto di difesa ricondicibile alle ipotesi di nullità previste dal codice.
art. 75, comma 1, D.P.R. 115/2002
"per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse"
L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha efficacia in tutte le fasi del processo, comprese le fasi cautelari e connesse.
art. 178 c.p.p.
Norma richiamata nella discussione sulla nullità e sulle modalità di impugnazione; la nullità rileva nei casi espressamente previsti dal codice e deve essere specificamente dedotta.
art. 294 c.p.p.
Disciplina dell'interrogatorio di garanzia e dei termini relativi; la mancata osservanza può determinare nullità dell'atto che presuppone l'interrogatorio se ne deriva un pregiudizio concreto.
art. 302 c.p.p.
Procedimento di ripristino della misura cautelare caducata per nullità o omissione dell'interrogatorio: la Corte interpreta la norma come applicabile anche alle misure interdittive/non custodiali, imponendo il preventivo interrogatorio dell'indagato e la valutazione delle esigenze cautelari prima di disporre nuovamente la misura.
artt. 273, 274, 275 c.p.p.
Indicano le condizioni e i presupposti per l'applicazione delle misure cautelari, richiamati in relazione alla verifica delle esigenze cautelari al momento del ripristino.
art. 581, primo comma, c.p.p.
Principio dell'autosufficienza in Cassazione: il ricorso deve contenere gli atti o le prove dai quali emerga il pregiudizio; la mancanza di allegazioni specifiche comporta inammissibilità o rigetto.
Sentenza Corte Costituzionale n. 95/2001
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui la norma non prevedeva la perdita immediata di efficacia delle misure non custodiali se l'interrogatorio non veniva svolto nei termini; la giurisprudenza di legittimità la interpreta come coerente con la necessità del preventivo interrogatorio anche ai fini del ripristino delle misure non custodiali.
Massime di principio
- Il ritardo nel provvedere sull'ammissione al gratuito patrocinio è, di norma, una mera irregolarità: per ottenere l'annullamento di atti o misure occorre provare concretamente il pregiudizio subito (es. istanze di rilascio copie rigettate, impossibilità dimostrata di esercitare atti difensivi).
- In sede di ricorso in Cassazione è essenziale il principio di autosufficienza: le doglianze devono essere corredate di atti e documenti che dimostrino il pregiudizio invocato, altrimenti sono destinate all'inammissibilità o al rigetto.
- Se l'interrogatorio di garanzia è nullo e la misura cautelare ha perso efficacia, il procedimento di ripristino previsto dall'art. 302 c.p.p. è applicabile anche alle misure interdittive e non custodiali: prima di reintrodurre la misura il giudice deve interrogare l'indagato e valutare nuovamente le esigenze cautelari.
- La Corte non ammette interpretazioni che favoriscano in modo contraddittorio le misure più afflittive rispetto a quelle interdittive: le garanzie (interrogatorio, motivazione della sussistenza di esigenze cautelari) devono essere coerenti per tutte le misure che incidono sulla libertà personale.
- In situazioni analoghe il difensore dovrebbe tempestivamente: a) produrre e documentare richieste formali per ottenere copie degli atti; b) chiedere formalmente il differimento dell'interrogatorio se l'ammissione al gratuito patrocinio è pendente; c) conservare evidenze di impossibilità economica e delle comunicazioni per dimostrare il concreto pregiudizio.
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