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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25854/2021 del 23/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (conduttore)

La controversia

La controversia nasce da un ricorso possessori/proprietario promosso da un imprenditore agricolo che assumeva di detenere, in forza di una scrittura del 19.5.1997, terreni di proprietà di una società e di esserne stato spogliato il 4.10.2003 quando gli fu impedito l'accesso ai fondi per iniziativa del consorzio su disposizione della proprietaria. Il ricorrente originario chiedeva la reintegrazione nella detenzione dei terreni e nel possesso di macchinari, sementi e concimi. Il tribunale accolse la domanda; la corte d'appello confermò, qualificando la scrittura come contratto di affitto agrario e ritenendo quindi tutelabile la detenzione qualificata. La società proprietaria ricorse per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell'art. 1168 c.c., negando di avere posto in essere alcuno spoglio e sostenendo di non avere mai ceduto il possesso; 2) violazione degli artt. 1362 ss. c.c., contestando l'interpretazione della scrittura del 1997 e sostenendo che fosse un contratto di raccolta e vendita di erba e fieno; 3) violazione dell'art. 345 c.p.c., censurando la declaratoria di novità della tesi difensiva; 4) omesso esame di un fatto decisivo, relativo alla titolarità catastale, ai frazionamenti e alla destinazione di alcune aree a verde privato; 5) omesso/errato esame di fatto decisivo, lamentando che i giudici di merito avessero recepito le valutazioni del c.t.u. nonostante il tempo trascorso e la destinazione urbanistica dei terreni. Il resistente chiese il rigetto e la condanna ex art. 96 c.p.c.; il consorzio intimato non svolse difese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi perché, in sostanza, tutti miravano a ottenere una diversa lettura del materiale istruttorio e della scrittura privata del 19.5.1997, senza denunciare un vero vizio di legittimità. In particolare, la Corte ha affermato che l'interpretazione del contratto è attività riservata al giudice di merito e che, quando il testo negoziale è chiaro, non è consentita una diversa qualificazione sulla base di una mera contrapposizione interpretativa. Ha inoltre osservato che le censure sul cattivo apprezzamento delle prove non sono scrutinabili in cassazione se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale oggi rilevante. Ha ritenuto non decisiva, perché svolta ad abundantiam, anche la censura sulla novità della deduzione ex art. 345 c.p.c. Ha respinto altresì la domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. per mancanza di mala fede o colpa grave. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1168 c.c.

    La tutela possessoria è stata ritenuta astrattamente invocabile dal detentore qualificato; la Corte non ha escluso lo spoglio, ma ha dato atto che la ricostruzione della corte di merito sull'avvenuto spoglio non era sindacabile nei limiti denunciati.

  • art. 703 c.p.c.

    È richiamato come norma processuale del ricorso possessorio introduttivo.

  • art. 1362 c.c.

    Il criterio letterale non va svalutato; se il testo negoziale è chiaro e univoco, non è consentito ricorrere a canoni sussidiari per sovvertire il significato espresso dal contratto.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    L'interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito e non può essere censurata in cassazione tramite una mera contrapposizione di una diversa lettura del testo.

  • art. 345 c.p.c.

    La doglianza sulla pretesa novità della tesi difensiva è stata ritenuta non decisiva, perché la relativa affermazione della corte territoriale era svolta ad abundantiam.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure formulate come violazione di legge o omesso esame non possono risolversi in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle prove; il vizio motivazionale è sindacabile solo nei ristretti limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.

  • art. 132 c.p.c.

    La nullità della motivazione è configurabile solo in presenza di un'anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

  • art. 96 c.p.c.

    La condanna per responsabilità aggravata richiede, sul piano soggettivo, mala fede o colpa grave, non essendo sufficiente la mera infondatezza della domanda o dell'impugnazione.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    comma 1-quater e comma 1-bis

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la censura di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di nuovo esame del fatto o delle prove, poiché la valutazione del materiale istruttorio resta riservata al giudice di merito.
  • Nell'interpretazione del contratto il dato letterale conserva pieno rilievo: quando la clausola è chiara e univoca, il giudice può fermarsi al testo, mentre il ricorso a criteri sussidiari non è legittimo per sovvertire un significato già espresso in modo inequivoco.
  • La qualificazione giuridica del contratto si svolge in due fasi: accertamento della comune volontà delle parti e successivo inquadramento nello schema legale corrispondente; in cassazione non è ammissibile una mera contrapposizione tra interpretazioni alternative del medesimo testo.
  • La denuncia di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando, in realtà, mira a contestare la valutazione delle argomentazioni difensive o delle prove, e non l'omesso scrutinio di un fatto storico decisivo.
  • La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. presuppone, almeno nel comma 3, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, non essendo sufficiente la semplice infondatezza dell'impugnazione.
  • Un motivo di ricorso che colpisca soltanto una considerazione svolta ad abundantiam non attinge la ratio decidendi e, perciò, non può condurre all'accoglimento del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di litePossessoAffitto
RamiProcesso civileContrattiDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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