Sentenza n. 563/2026 - Palermo, Sezione 2
per l'annullamento: - del D.D.G 1226 del 26.08.2024, con il quale è stata revocata la parità scolastica a conclusione dell’anno scolastico 2023/2024 alla scuola secondaria di secondo grado “POGGIODIANA” - Istituto tecnico economico - Amministrazione, Finanza e Marketing con sede in Ribera Via Millefiori 38 (codice meccanografico AGTD07500P); - del D.D.G. 1227 del 26.08.2024, con il quale è stata revocata la parità scolastica a conclusione dell’anno scolastico 2023/2024 alla scuola secondaria di secondo grado “POGGIODIANA” - Istituto tecnico tecnologico - Costruzioni, Ambiente e Territorio con sede in Ribera Via Millefiori 38 (codice meccanografico AGTL415001); - della nota Prot. n. 0027186 del 26.08.2024; - di ogni altro atto presupposto connesso o consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca della parità scolastica per due indirizzi di scuola secondaria di secondo grado
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’ente gestore ha impugnato i provvedimenti con cui è stata revocata la parità scolastica dei due indirizzi dell’istituto, deducendo, con un primo motivo, violazione della disciplina sul mantenimento e sulla revoca della parità scolastica, difetto del giusto procedimento, imparzialità, proporzionalità e ragionevolezza, carenza di prescrizioni e motivazione, travisamento e sviamento. In particolare, ha sostenuto che le irregolarità accertate non rientrassero nelle ipotesi di gravi irregolarità di funzionamento e che l’amministrazione avrebbe dovuto previamente diffidare l’istituto, assegnandogli un termine per sanare le carenze, nonché svolgere ulteriori verifiche dopo le controdeduzioni. Con un secondo motivo ha dedotto violazione dell’art. 33, comma 2, Cost., della l. n. 62/2000, del d.l. n. 250/2005, del d.m. n. 83/2008, difetto di istruttoria e motivazione, ingiustizia manifesta, sproporzione, sviamento e lesione dell’affidamento. Ha contestato o ridimensionato le singole irregolarità: riduzione delle aule da sei a quattro e assenza di laboratori; carenza di banchi e sedie; sovraffollamento e violazioni della normativa antincendio; irregolarità nell’inquadramento dei docenti; anomalie negli esami integrativi e di idoneità e negli esami preliminari; irregolare registrazione delle assenze; difformità del piano di studi dell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio; gestione documentale irregolare. L’amministrazione ha sostenuto la legittimità della revoca, fondata sulla relazione ispettiva e sulla pluralità delle gravi irregolarità riscontrate in più anni scolastici.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, rilevando che la comunicazione di avvio del procedimento aveva indicato puntualmente tutte le contestazioni e aveva concesso trenta giorni per presentare osservazioni, documenti e dimostrare la sanabilità o il superamento delle irregolarità. Le controdeduzioni dell’istituto sono state presentate tempestivamente e valutate nei provvedimenti finali; non era quindi necessario disporre ulteriori ispezioni o accertamenti. Quanto al merito, il Collegio ha valorizzato la natura plurimotivata della revoca e la gravità complessiva delle irregolarità. La riduzione degli spazi da sei a quattro aule, l’assenza di laboratori, la richiesta e l’attivazione di classi collaterali senza rappresentare la riduzione degli spazi, la carenza di arredi e il sovraffollamento risultavano incompatibili con i requisiti di funzionamento e sicurezza della scuola paritaria. La struttura, idonea ad accogliere 90 studenti e comunque non oltre 100 persone, aveva ospitato 103 alunni oltre al personale; erano inoltre emerse carenze antincendio e di sicurezza, tra cui la presenza di due soli estintori sui quattro previsti, la mancata revisione del NASPO dal 2014 e l’assenza di verifiche periodiche dell’impianto di messa a terra. Il TAR ha ritenuto che tali carenze sarebbero state di per sé sufficienti a giustificare la revoca. Ha inoltre rilevato che nessuno dei 54 docenti a tempo determinato risultava abilitato per la propria classe di concorso e che l’istituto non aveva documentato una ricerca infruttuosa di personale abilitato né assunto impegni idonei a superare la criticità. Sono state confermate le anomalie documentali negli esami di idoneità e integrativi del 2021/2022, l’irregolare attribuzione di un voto unico agli esami preliminari, le anomalie nella registrazione delle assenze, la non conformità del piano di studi dell’indirizzo C.A.T. e le irregolarità nella gestione documentale. Le giustificazioni dell’istituto sono state ritenute generiche, non risolutive e incentrate su una valutazione parcellizzata delle singole violazioni, mentre la revoca era giustificata dal quadro complessivo, grave e insanabile, della perdita dei requisiti per il mantenimento della parità. Le spese, pari a 3.000 euro oltre accessori, sono state poste a carico della parte ricorrente.
Norme richiamate
art. 33, comma 2, Costituzione
La libertà di istituzione di scuole private non esclude il rispetto dei requisiti previsti dalla disciplina sulla parità scolastica.
art. 1, comma 4, lett. b), l. 10 marzo 2000, n. 62
la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti
La disponibilità di locali, arredi e attrezzature conformi alla normativa costituisce requisito necessario per ottenere e mantenere la parità scolastica.
d.m. 29 novembre 2007, n. 267, art. 3, comma 7
nel caso in cui sia accertata la sopravvenuta carenza di uno o più dei requisiti richiesti, l'ufficio scolastico regionale invita la scuola a ripristinare il requisito o i requisiti mancanti, assegnando il relativo termine, di norma non superiore a trenta giorni
Nel procedimento di revoca è necessario garantire il contraddittorio, consentendo alla scuola di presentare osservazioni e dimostrare il ripristino o la sanabilità dei requisiti; nel caso esaminato tale garanzia è stata rispettata mediante la comunicazione di avvio e il termine di trenta giorni.
d.m. 29 novembre 2007, n. 267, art. 4
La revoca della parità può essere disposta quando le irregolarità accertate determinano la perdita dei requisiti e integrano, valutate nel loro complesso, gravi irregolarità di funzionamento.
d.m. 10 ottobre 2008, n. 83, artt. 3.6 e 5.10
I requisiti per il riconoscimento della parità devono permanere nel tempo; la loro perdita può giustificare la revoca della parità scolastica.
d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275
L’autonomia scolastica e didattica non consente di derogare all’assetto ordinamentale e al piano di studi obbligatorio dell’indirizzo riconosciuto.
d.P.R. 15 marzo 2010, n. 88
L’offerta formativa degli istituti tecnici deve assicurare i risultati di apprendimento e gli obiettivi educativi propri dell’indirizzo; l’assenza di laboratori può compromettere tale conformità.
d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Le prescrizioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro rilevano anche per la verifica della permanenza dei requisiti della scuola paritaria.
d.m. 26 agosto 1992
Le prescrizioni di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica costituiscono parametro per valutare la sicurezza e l’idoneità dei locali della scuola paritaria.
d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223
d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122
Le irregolarità nella documentazione scolastica, nelle valutazioni e nella registrazione delle assenze possono incidere sulla regolarità del percorso scolastico e sul mantenimento della parità.
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
La gestione e conservazione della documentazione amministrativa scolastica devono rispettare le regole sulla documentazione amministrativa.
d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD)
La gestione documentale delle istituzioni scolastiche deve rispettare la disciplina del documento e dell’amministrazione digitale, secondo quanto rilevante nel caso concreto.
Massime di principio
- Nel procedimento di revoca della parità scolastica, la comunicazione di avvio che contesti puntualmente le irregolarità, conceda un termine per presentare osservazioni e documenti e consenta di dimostrare la sanabilità o il superamento delle carenze assicura il contraddittorio procedimentale; non è necessario disporre ulteriori ispezioni dopo le controdeduzioni quando gli elementi istruttori già acquisiti sono sufficienti e le deduzioni della scuola non superano le contestazioni.
- La revoca della parità scolastica può essere legittimamente fondata sulla valutazione complessiva di una pluralità di irregolarità, anche maturate in più anni scolastici, quando esse evidenzino la perdita dei requisiti legali e gravi irregolarità di funzionamento; non è necessario che ciascuna singola violazione sia autonomamente sufficiente a determinare la revoca.
- La disponibilità di locali, arredi, attrezzature didattiche e spazi conformi al tipo di scuola e alle normative vigenti, comprese quelle igienico-sanitarie e antincendio, costituisce requisito sostanziale per il mantenimento della parità scolastica. Il sovraffollamento, l’assenza di laboratori e le carenze dei presidi di sicurezza possono giustificare la revoca quando incidano concretamente sull’idoneità dell’istituto e sulla tutela di studenti e personale.
- L’autonomia didattica e organizzativa della scuola non consente a un istituto paritario di omettere materie fondamentali, ridurre il monte ore senza recupero o alterare l’ordinamento curricolare dell’indirizzo riconosciuto; tali difformità possono concorrere alla perdita dei requisiti per il mantenimento della parità.
- La revoca della parità scolastica è legittima anche in presenza di irregolarità riguardanti personale docente non abilitato, esami, registri, valutazioni e gestione documentale, quando l’istituto non dimostri in modo concreto il superamento delle criticità o l’adozione di misure idonee e non si limiti a contestazioni generiche o a giustificazioni riferite separatamente alle singole anomalie.
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