Cassazione Penale, Sentenza n. 30745/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto del 13/01/2023 del Giudice dell'udienza preliminare di Catania che ha disposto il rinvio a giudizio per il delitto indicato; la difesa lamentava la violazione del combinato disposto degli artt. 425, comma 3, e 429 c.p.p., sostenendo che il GUP non abbia valutato e motivato l'applicazione della regola introdotta dal d.lgs. 150/2022 secondo la quale il GUP deve pronunciare non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto avverso un atto non impugnabile: il decreto che dispone il giudizio è considerato un atto di mero impulso processuale e, per il principio di tassatività delle impugnazioni, è inoppugnabile. La Corte ha inoltre ritenuto che la riforma di cui al d.lgs. 150/2022 non muti la natura dell'atto e non imponga l'obbligo di motivare le ragioni che hanno indotto il GUP a disporre il rinvio a giudizio. Ricorrente condannata alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 425 c.p.p., comma 3
Riferimento alle regole sull'udienza preliminare e sulle eccezioni e decisioni relative; nel caso la norma è stata invocata dalla difesa per contestare la mancata valutazione prognostica, ma la Corte sottolinea che non rende il decreto di rinvio un atto impugnabile in Cassazione
art. 429 c.p.p.
Norma oggetto di modifica dal d.lgs. 150/2022 che richiede al GUP una valutazione prognostica sull'idoneità degli elementi a fondare una ragionevole previsione di condanna; la Corte interpreta la modifica come un onere di valutazione ma non come elemento che trasformi il decreto che dispone il giudizio in un atto suscettibile di impugnazione in Cassazione né come obbligo di motivazione approfondita sul rinvio
d.lgs. 150/2022
Intervento normativo che ha introdotto la regola della valutazione prognostica da parte del GUP; la Corte riconosce l'obbligo di valutazione ma afferma che la nuova disciplina non modifica la natura processuale del decreto di rinvio
art. 125 disp. att. c.p.p.
Norma che disciplina la richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero quando ritiene gli elementi investigativi insufficienti; la Corte richiama questa previsione come lo strumento previsto dal sistema perché il processo non sia instaurato se gli elementi sono inidonei
art. 83, comma 12-ter, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. con L. 24 aprile 2020, n. 27)
Norma procedurale che autorizza la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale in Cassazione, richiamata solo per informare della conclusione del PG che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Il decreto che dispone il giudizio al termine dell'udienza preliminare è, in linea generale, un atto di impulso processuale e non è impugnabile in Cassazione: le impugnazioni contro tale decreto sono quindi inammissibili salvo che ricorrano diversi rimedi espressamente previsti dalla legge.
- La riforma dell'art. 429 c.p.p. (d.lgs. 150/2022) impone al GUP una valutazione prognostica sull'idoneità degli elementi a fondare una ragionevole previsione di condanna, ma non obbliga il GUP a una motivazione esaustiva del rinvio a giudizio né trasforma il decreto di rinvio in un atto impugnabile in Cassazione.
- Se la difesa ritiene che gli elementi acquisiti siano insufficienti per sostenere l'accusa, lo strumento previsto dal sistema è la richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero o, in udienza preliminare, la richiesta di non luogo a procedere; contestazioni formali sulla regolarità dell'udienza o sulla violazione di specifici diritti possono invece essere dedotte nei gradi successivi (dibattimento o impugnazioni della sentenza).
- Per contestare l'applicazione errata della valutazione prognostica introdotta dal d.lgs. 150/2022 è opportuno chiedere esplicitamente al GUP il non luogo a procedere e documentare le ragioni di insufficienza probatoria in quella sede; l'impugnazione diretta del decreto di rinvio alla Corte di Cassazione non costituisce rimedio efficace.
- In presenza di dubbi sull'interpretazione della nuova regola, la difesa dovrebbe curare la produzione e l'argomentazione probatoria e, se necessario, sollevare la questione durante il dibattimento o con i rimedi incidentali ammessi, poiché la Cassazione privilegia la conservazione della tassatività dei rimedi processuali
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