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Sentenza

Sentenza del 23/07/2015 n. 4358 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Imposte sul reddito - IRPEF - Residenza fiscale - Trasferimento in Stati a fiscalità privilegiata - Presunzione di residenza in Italia - Prova contraria - Necessità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente sosteneva di essersi cancellato dall'anagrafe della popolazione residente e di essersi trasferito in uno Stato a fiscalità privilegiata per motivi sentimentali. Riteneva quindi non applicabile la presunzione di residenza fiscale in Italia e valorizzava anche il fatto di aver assoggettato a imposizione italiana i redditi prodotti in Italia. L'Ufficio, tuttavia, aveva accertato, anche mediante indagini finanziarie, il mantenimento in Italia del centro degli interessi economici, familiari e sociali del contribuente.

La decisione

La contestazione del contribuente è stata respinta. La cancellazione dall'anagrafe italiana e il trasferimento formale in uno Stato a fiscalità privilegiata non sono stati ritenuti sufficienti a superare la presunzione prevista dall'art. 2, comma 2-bis, del d.P.R. n. 917/1986. Il contribuente avrebbe dovuto fornire una prova concreta ed effettiva del trasferimento della propria residenza fiscale all'estero. La permanenza in Italia del centro degli affari economici, familiari e sociali ha confermato la residenza fiscale italiana ai sensi dell'art. 2, comma 2, del medesimo decreto.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 2, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    La residenza fiscale dipende dalla presenza dei criteri previsti dalla norma e, in particolare, dal mantenimento in Italia del centro effettivo degli interessi personali, familiari ed economici.

  • Art. 2, comma 2-bis, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    Quando il contribuente si cancella dall'anagrafe italiana e si trasferisce in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata, opera una presunzione di residenza fiscale in Italia. Spetta al contribuente fornire la prova contraria, dimostrando un trasferimento reale ed effettivo della residenza.

Massime di principio

  • La cancellazione dall'anagrafe italiana e l'iscrizione o il trasferimento formale all'estero non sono, da soli, sufficienti a escludere la residenza fiscale italiana.
  • In caso di trasferimento verso uno Stato a fiscalità privilegiata, l'onere della prova si sposta sul contribuente, che deve documentare l'effettivo spostamento della propria vita personale, familiare, economica e sociale.
  • La residenza fiscale viene valutata sulla base della situazione sostanziale e non soltanto degli adempimenti formali o anagrafici.
  • Il mantenimento in Italia di conti, attività economiche, rapporti familiari, abitazione, interessi patrimoniali o altri legami significativi può confermare la permanenza del centro degli interessi in Italia.
  • La motivazione personale del trasferimento e l'assoggettamento a imposta in Italia dei soli redditi prodotti in Italia non costituiscono, da soli, prova sufficiente del trasferimento della residenza fiscale all'estero.

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