Sentenza del 23/07/2015 n. 4358 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Imposte sul reddito - IRPEF - Residenza fiscale - Trasferimento in Stati a fiscalità privilegiata - Presunzione di residenza in Italia - Prova contraria - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente sosteneva di essersi cancellato dall'anagrafe della popolazione residente e di essersi trasferito in uno Stato a fiscalità privilegiata per motivi sentimentali. Riteneva quindi non applicabile la presunzione di residenza fiscale in Italia e valorizzava anche il fatto di aver assoggettato a imposizione italiana i redditi prodotti in Italia. L'Ufficio, tuttavia, aveva accertato, anche mediante indagini finanziarie, il mantenimento in Italia del centro degli interessi economici, familiari e sociali del contribuente.
La decisione
La contestazione del contribuente è stata respinta. La cancellazione dall'anagrafe italiana e il trasferimento formale in uno Stato a fiscalità privilegiata non sono stati ritenuti sufficienti a superare la presunzione prevista dall'art. 2, comma 2-bis, del d.P.R. n. 917/1986. Il contribuente avrebbe dovuto fornire una prova concreta ed effettiva del trasferimento della propria residenza fiscale all'estero. La permanenza in Italia del centro degli affari economici, familiari e sociali ha confermato la residenza fiscale italiana ai sensi dell'art. 2, comma 2, del medesimo decreto.
Norme richiamate
Art. 2, comma 2, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
La residenza fiscale dipende dalla presenza dei criteri previsti dalla norma e, in particolare, dal mantenimento in Italia del centro effettivo degli interessi personali, familiari ed economici.
Art. 2, comma 2-bis, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Quando il contribuente si cancella dall'anagrafe italiana e si trasferisce in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata, opera una presunzione di residenza fiscale in Italia. Spetta al contribuente fornire la prova contraria, dimostrando un trasferimento reale ed effettivo della residenza.
Massime di principio
- La cancellazione dall'anagrafe italiana e l'iscrizione o il trasferimento formale all'estero non sono, da soli, sufficienti a escludere la residenza fiscale italiana.
- In caso di trasferimento verso uno Stato a fiscalità privilegiata, l'onere della prova si sposta sul contribuente, che deve documentare l'effettivo spostamento della propria vita personale, familiare, economica e sociale.
- La residenza fiscale viene valutata sulla base della situazione sostanziale e non soltanto degli adempimenti formali o anagrafici.
- Il mantenimento in Italia di conti, attività economiche, rapporti familiari, abitazione, interessi patrimoniali o altri legami significativi può confermare la permanenza del centro degli interessi in Italia.
- La motivazione personale del trasferimento e l'assoggettamento a imposta in Italia dei soli redditi prodotti in Italia non costituiscono, da soli, prova sufficiente del trasferimento della residenza fiscale all'estero.
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