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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11942/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, convertendo l'originario appello in ricorso per cassazione perché la sentenza di merito, essendo stata irrogata la sola ammenda, non era appellabile. Ha quindi applicato l'art. 616 c.p.p. e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non essendo emersa assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La decisione riguarda un'impugnazione proposta nell'interesse dell'imputata avverso la sentenza del Tribunale di Avellino dell'11/07/2018. La difesa aveva formalmente proposto "appello", ma la Corte rileva che la sentenza di primo grado era stata emessa con condanna alla sola pena pecuniaria dell'ammenda, quindi era inappellabile ex art. 593, comma 3, c.p.p.; l'impugnazione è stata pertanto correttamente convertita in ricorso per cassazione. Il ricorso è stato però dichiarato inammissibile perché il difensore che lo aveva sottoscritto non risultava iscritto all'albo dei cassazionisti. Conseguentemente, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la ricorrente è stata condannata anche al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 593, comma 3, c.p.p.

    La sentenza di primo grado che irroga la sola pena pecuniaria dell'ammenda non è appellabile; l'impugnazione proposta come appello va quindi qualificata come ricorso per cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    condanna al pagamento delle spese del procedimento

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non si applica se vi è assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Quando la sentenza di primo grado applica esclusivamente una pena pecuniaria, l'impugnazione ordinaria non è l'appello ma il ricorso per cassazione, trattandosi di decisione inappellabile ai sensi dell'art. 593, comma 3, c.p.p.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se è sottoscritto da un difensore non abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, poiché manca un requisito soggettivo necessario per la valida proposizione dell'impugnazione.
  • Alla dichiarazione di inammissibilità segue, di regola, la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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