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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23921/2024 del 14/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso il decreto che ha confermato l'applicazione nei confronti del ricorrente della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per 1 anno e 6 mesi. Il ricorso articolava tre motivi: (1) violazione dell'art. 1, comma 1, lett. b) D.Lgs. 159/2011 e assenza o apparente motivazione sulla riconducibilità del proposto alla categoria dei "vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose" (valutazione dei precedenti, rilievi su tenore di vita e rilevanza di provvedimenti di sgravio fiscale); (2) violazione dell'art. 1, comma 1, lett. b) D.Lgs. 159/2011 e carenza di motivazione sull'attualità della pericolosità sociale (contestazione dell'uso di elementi non attuali e del mancato rispetto del termine di due anni previsto dall'art. 14, comma 2-ter); (3) violazione dell'art. 6, comma 3, D.Lgs. 159/2011 e mancanza di motivazione in relazione ai singoli obblighi imposti (obbligo di soggiorno, divieto di usare telefoni, permanenza notturna). In aggiunta è stata proposta, in via incidentale, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, D.Lgs. 159/2011 nella parte che limita il ricorso per Cassazione ai soli casi di violazione di legge.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che, in materia di misure di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge (art. 10, co. 3 D.Lgs. 159/2011), escludendo la possibilità di impugnare in Cassazione il vizio di motivazione se non nei casi estremi di motivazione del tutto inesistente o meramente apparente. La questione di legittimità costituzionale proposta è stata ritenuta infondata alla luce della consolidata giurisprudenza costituzionale che ha già autorizzato la limitazione dell'impugnabilità in Cassazione per tale materia. Quanto al merito, la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'Appello fosse congrua: ha regolarmente valorizzato elementi emersi da procedimenti penali pendenti (anche per reati fallimentari e distrazione di beni), l'ampio arco temporale e la sistematicità delle condotte, consentendo la valutazione della pericolosità sociale; il richiamo al termine di due anni dell'art. 14, co. 2-ter è stato giudicato non dirimente nello specifico. Il terzo motivo è stato considerato inammissibile per contenere censure nuove e non devolute correttamente al giudice di appello. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 159/2011, art. 10, comma 3

    Limita il ricorso per Cassazione in materia di misure di prevenzione alla sola violazione di legge; la Corte di cassazione conferma che non è ammessa la censura del vizio di motivazione, salvo motivazione del tutto inesistente o meramente apparente.

  • D.Lgs. 159/2011, art. 1, comma 1, lett. b)

    Definisce la categoria delle persone che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; norma richiamata dal giudice della prevenzione per qualificare la pericolosità del ricorrente sulla base degli elementi probatori raccolti.

  • D.Lgs. 159/2011, art. 6, comma 3

    Regola le misure personali applicabili; il ricorrente ne ha denunciato la violazione con riferimento a singoli obblighi imposti, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per motivi di specificità e di devoluzione.

  • D.Lgs. 159/2011, art. 14, comma 2-ter

    Prevede profili di verifica dell'attualità della pericolosità con riferimento a termini temporali; la Corte ha ritenuto non decisiva la discrasia temporale dedotta dalla difesa nel caso concreto.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)

    Indica i motivi di ricorso per cassazione e, secondo la giurisprudenza, esclude il vizio di motivazione come autonoma fattispecie impugnabile in Cassazione.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 3

    Richiede la dovuta specificità delle censure in Cassazione; utilizzato per rigettare censure nuove o non specificamente devolute dal giudice di appello.

  • Codice di procedura penale, art. 125, comma 3

    In combinato con le norme sul decreto motivato impone al giudice d'appello l'obbligo di motivare; l'eventuale motivazione inesistente o meramente apparente può integrare violazione di legge deducibile in Cassazione.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Consente la condanna alle spese e ad ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile; qui applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

  • Costituzione, artt. 3, 24, 27; artt. 10 e 117 in relazione all'art. 6 CEDU

    La difesa aveva invocato rilevi di costituzionalità e convenzionali (diritto di difesa, presunzione d'innocenza, diritto d'accesso alla giustizia); la Corte ha ritenuto tali censure infondate alla luce della giurisprudenza costituzionale che ammette la limitazione dell'impugnabilità in Cassazione per le misure di prevenzione senza ledere la sostanza dei diritti invocati.

Massime di principio

  • In materia di misure di prevenzione il ricorso per Cassazione è ammesso solo per violazione di legge: il vizio di motivazione non è normalmente sindacabile in Cassazione, salvo che la motivazione sia del tutto inesistente o meramente apparente.
  • Il giudice della prevenzione può valorizzare elementi tratti da procedimenti penali pendenti o da altri elementi conoscitivi, purché svolga una congrua motivazione che colleghi tali elementi alla valutazione della pericolosità sociale.
  • Le questioni di legittimità costituzionale relative alla limitazione del ricorso in Cassazione per misure di prevenzione sono difficilmente ammesse, data la consolidata giurisprudenza costituzionale che ritiene compatibile tale regime con i principi costituzionali e convenzionali.
  • Per evitare l'inammissibilità in Cassazione è necessario che le censure siano specifiche e devolute correttamente al giudice di appello; nuovi profili non sollevati nel grado precedente rischiano di essere dichiarati inammissibili.
  • Per ottenere il sindacato sulla motivazione è necessario dimostrare che questa sia completamente avulsa dalle risultanze processuali o costituita da affermazioni apodittiche; valutazioni alternative dei fatti non sono sindacabili in sede di legittimità quando rientrano nella discrezionalità del giudice di merito.
  • Il rischio di condanna alle spese e di ammenda per ricorsi manifestamente inammissibili impone cautela nella proposizione di impugnazioni prive di fondatezza giuridica o procedurale.

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