Provvedimento AGCM C12457 n. 30200 del 14/06/2022
DEA CAPITAL ALTERNATIVE FUNDS SGR-PONTE TER/COSTA EDUTAINMENT
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDeA Capital Alternative Funds SGR S.p.A., per conto del gruppo De Agostini e tramite il fondo IDeA CCR II, acquisisce il controllo congiunto di Costa Edutainment S.p.A. insieme agli attuali proprietari, mediante l’acquisto del 10% di una newco destinata a detenere l’intero capitale di Costa e diritti di veto su decisioni strategiche. L’operazione riguarda la gestione di parchi di divertimento e, in via residuale, i servizi di tour operator. Non emergono sovrapposizioni orizzontali né relazioni verticali; Costa detiene poco più del 20% nei parchi di divertimento e meno dell’1% nel tour operating. L’AGCM ha ritenuto insussistente il rischio di costituzione o rafforzamento di una posizione dominante e ha deliberato di non avviare l’istruttoria ex art. 16, comma 4, L. 287/1990. La clausola di non concorrenza è accessoria solo se limitata a tre anni dal closing.
DeA Capital Alternative Funds SGR acquisisce il controllo congiunto di Costa Edutainment tramite il fondo IDeA CCR II; l’AGCM non avvia l’istruttoria e autorizza di fatto l’operazione senza condizioni, limitando la clausola di non concorrenza a tre anni.
DeA Capital Alternative Funds SGR / Costa Edutainment: acquisizione del controllo congiunto
Il provvedimento riguarda l’acquisizione del controllo congiunto di Costa Edutainment S.p.A. da parte di DeA Capital Alternative Funds SGR S.p.A., per conto del gruppo De Agostini, insieme agli attuali proprietari di Costa. L’AGCM ha esaminato la comunicazione in applicazione della Legge n. 287/1990 e ha deliberato di non avviare l’istruttoria prevista dall’art. 16, comma 4, ritenendo l’operazione non idonea a costituire o rafforzare una posizione dominante.
Le parti e l’operazione
DeA Capital Alternative Funds SGR S.p.A. appartiene al gruppo De Agostini ed è attiva nella gestione collettiva del risparmio e nelle attività connesse o strumentali. Ai fini dell’operazione, DeA agisce tramite il fondo chiuso riservato IDeA CCR II, istituito per fornire sostegno finanziario nell’ambito di operazioni di ristrutturazione d’impresa. Il gruppo De Agostini è soggetto al controllo di B&D Holding S.p.A., che detiene circa il 61% del capitale della capogruppo.
Costa Edutainment S.p.A. è la società a capo dell’omonimo gruppo, comprendente Idrorama S.r.l., C-Way S.r.l., Zifio Ltd e, da ultimo, Oltremare S.r.l. e Marina S.r.l. Il gruppo gestisce acquari, parchi di divertimento e strutture di intrattenimento ed educazione scientifica, tra cui l’Acquario di Genova, le attrazioni del polo di Porto Antico, l’Acquario di Livorno, Aquafan e Italia in Miniatura. Svolge inoltre, in via residuale, attività di tour operator con riferimento all’Acquario di Genova e alle strutture del polo genovese di Porto Antico.
L’operazione consiste nell’acquisizione, da parte di DeA insieme agli attuali proprietari, del controllo congiunto di Costa. DeA acquista, tramite il Fondo, una quota pari al 10% del capitale di una newco che acquisirà l’intero capitale di Costa. Il controllo congiunto deriva non soltanto dalla partecipazione, ma anche dai diritti di governance previsti dal patto parasociale, che attribuiscono a DeA un’influenza determinante sulle decisioni strategiche della newco e dell’impresa acquisita.
È previsto anche che, alla data del closing, DeA sottoscriva un prestito obbligazionario convertibile che, al momento della conversione, rappresenti una quota pari al 40% del capitale della newco, comprensiva della partecipazione iniziale del 10%.
Diritti di veto e governance
Il patto parasociale prevede la necessità del voto favorevole di DeA in sede assembleare su una serie di materie, tra cui:
- modifiche dello statuto;
- fusioni, scissioni, quotazioni e altre operazioni societarie;
- operazioni aventi a oggetto il capitale sociale;
- emissione di strumenti finanziari;
- scioglimento e liquidazione della società;
- revoca dei consiglieri di amministrazione.
In sede di organo amministrativo, ai consiglieri designati da DeA sono attribuiti diritti di veto su materie strategiche quali la nomina dell’amministratore delegato, il conferimento e la revoca delle deleghe agli altri consiglieri, la nomina e il licenziamento delle figure manageriali apicali, l’acquisto o la disposizione di partecipazioni, aziende o rami d’azienda e l’approvazione del budget e del business plan, nonché delle loro modifiche non marginali.
Sulla base di tali prerogative, l’AGCM ha qualificato l’operazione come acquisizione del controllo congiunto di un’impresa ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera b), della Legge n. 287/1990.
Obbligo di notifica e applicabilità della disciplina nazionale
L’operazione rientra nell’ambito di applicazione della Legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni per l’applicazione dell’art. 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004 sulle concentrazioni comunitarie.
L’obbligo di comunicazione preventiva previsto dall’art. 16, comma 1, L. 287/1990 risulta integrato perché:
- il fatturato totale realizzato in Italia dall’insieme delle imprese interessate, nell’ultimo esercizio, supera 517 milioni di euro;
- il fatturato totale realizzato in Italia, nell’ultimo esercizio, individualmente da almeno due delle imprese interessate supera 31 milioni di euro.
Il gruppo De Agostini aveva realizzato nel 2020 un fatturato complessivo mondiale compreso tra 3 e 4 miliardi di euro, di cui tra 1 e 2 miliardi nell’Unione europea e tra 700 milioni e 1 miliardo in Italia. Il gruppo Costa aveva realizzato nel 2021 un fatturato complessivo compreso tra 31 e 100 milioni di euro, interamente o quasi interamente riconducibile a vendite in Italia.
Clausole di non concorrenza
L’operazione include clausole con cui i venditori si impegnano, per un periodo inizialmente non definito e nel territorio italiano e della Repubblica di San Marino, a non svolgere attività in concorrenza con le controllate della newco e, quindi, con Costa.
L’AGCM ha ritenuto tali clausole accessorie alla concentrazione nella misura in cui siano direttamente connesse e necessarie alla sua realizzazione. Esse sono infatti funzionali a garantire all’acquirente il trasferimento dell’effettivo valore dell’acquisizione.
Tuttavia, per restare entro i limiti di quanto ragionevolmente necessario, la durata deve essere limitata a un massimo di tre anni dalla data del closing. L’Autorità si è riservata di valutare le clausole qualora vengano attuate oltre tale limite. Il riferimento interpretativo richiamato è la Comunicazione della Commissione europea sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni, pubblicata nella G.U.U.E. 2005/C 56/03 del 5 marzo 2005.
Mercati rilevanti
I settori interessati sono quelli nei quali operano le società del gruppo Costa oggetto dell’acquisizione:
- gestione di parchi di divertimento, intrattenimento ed educazione scientifica;
- fornitura di servizi di tour operator, in misura residuale.
L’Autorità ha ricordato che i parchi possono differenziarsi in relazione alla capacità attrattiva di massa, con possibili riflessi sulla dimensione geografica dei mercati. I parchi regionali sono caratterizzati da dimensioni più contenute, visitatori prevalentemente provenienti dalle aree limitrofe, tempi di visita generalmente più brevi e minori servizi complementari. Alcune strutture del gruppo Costa, in particolare l’Acquario di Genova, Aquafan e Italia in Miniatura, presentano invece una capacità attrattiva tendenzialmente nazionale o anche più ampia.
L’attività di tour operating consiste nell’organizzazione e commercializzazione di pacchetti integrati di viaggio, anche tramite agenzie di viaggio. Per Costa, tale attività è residuale, strettamente dipendente e funzionale alla gestione dell’Acquario di Genova e delle strutture del Porto Antico.
Poiché non sussistono sovrapposizioni tra le attività delle parti, l’AGCM ha ritenuto non necessari ulteriori approfondimenti sulla precisa delimitazione merceologica e geografica dei mercati.
Posizioni di mercato e effetti concorrenziali
Il gruppo De Agostini non risulta attivo nei mercati della gestione dei parchi di divertimento o del tour operating, né in mercati posti a monte o a valle di tali attività. Di conseguenza, l’operazione non determina:
- sovrapposizioni orizzontali tra l’acquirente e Costa;
- relazioni verticali tra le attività delle parti;
- effetti di conglomerato rilevanti evidenziati nel provvedimento.
La presenza di Costa nei mercati interessati è stata valutata come trascurabile nel tour operating, con una quota ampiamente inferiore all’1%, e pari a poco più del 20% nella gestione dei parchi di divertimento. In quest’ultimo ambito Costa opera in concorrenza con diversi operatori qualificati, tra cui Gardaland, Magicland e Zoomarine.
L’AGCM ha quindi concluso che la concentrazione non appare idonea a modificare significativamente le dinamiche concorrenziali nei mercati interessati.
Esito del procedimento
Ai sensi dell’art. 6, comma 1, L. 287/1990, l’Autorità ha ritenuto che l’operazione non comporti la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.
L’AGCM ha deliberato di non avviare l’istruttoria prevista dall’art. 16, comma 4, L. 287/1990. L’operazione è pertanto assentita senza misure correttive o condizioni strutturali e comportamentali, fermo restando che la clausola di non concorrenza è considerata accessoria soltanto entro il limite temporale massimo di tre anni dal closing.
Punti principali
Parti coinvolte
DeA Capital Alternative Funds SGR S.p.A. appartiene al gruppo De Agostini e gestisce il fondo chiuso riservato IDeA CCR II, orientato al sostegno finanziario di operazioni di ristrutturazione d’impresa. Costa Edutainment S.p.A. è a capo di un gruppo attivo nella gestione di acquari, parchi di divertimento, strutture di intrattenimento ed educazione scientifica e, in misura residuale, nel tour operating.
Struttura dell’operazione
DeA acquisisce il controllo congiunto di Costa insieme agli attuali proprietari. L’acquisizione avviene tramite il Fondo, che sottoscrive il 10% del capitale di una newco destinata ad acquistare l’intero capitale di Costa. Il patto parasociale attribuisce a DeA un’influenza determinante sulle decisioni strategiche della newco e quindi di Costa; è inoltre previsto un prestito obbligazionario convertibile potenzialmente rappresentativo del 40% del capitale della newco, comprensivo del 10% iniziale.
Diritti di governance
DeA dispone di diritti di veto assembleari su modifiche statutarie, operazioni societarie, operazioni sul capitale, emissione di strumenti finanziari, scioglimento e liquidazione e revoca degli amministratori. I consiglieri designati da DeA possono inoltre opporsi a decisioni strategiche riguardanti nomina e revoca dell’amministratore delegato, figure manageriali apicali, acquisizioni o dismissioni di partecipazioni e aziende, nonché approvazione e modifiche non marginali del budget e del business plan.
Mercati interessati
I mercati riguardano la gestione dei parchi di divertimento, intrattenimento ed educazione scientifica e, in via residuale, la fornitura di servizi di tour operator. I parchi possono avere rilevanza regionale o nazionale in funzione della capacità attrattiva; l’Acquario di Genova, Aquafan e Italia in Miniatura presentano una capacità attrattiva tendenzialmente nazionale o più ampia.
Valutazione concorrenziale ed esito
Non risultano sovrapposizioni orizzontali né relazioni verticali tra il gruppo De Agostini e Costa. La quota di Costa è poco superiore al 20% nella gestione dei parchi di divertimento e ampiamente inferiore all’1% nel tour operating, in presenza di concorrenti qualificati quali Gardaland, Magicland e Zoomarine. L’AGCM ha ritenuto che l’operazione non modifichi significativamente le dinamiche concorrenziali e ha deliberato di non avviare l’istruttoria.
Clausola di non concorrenza
Gli attuali proprietari si impegnano a non competere in Italia e nella Repubblica di San Marino con le controllate della newco. La clausola è qualificata come accessoria soltanto se limitata a un massimo di tre anni dalla data del closing; oltre tale durata l’Autorità si riserva di valutarla autonomamente.
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