Sentenza del 11/09/2018 n. 5864 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
ICI - Immobili classificati nelle categorie catastali B/5 e C/2 - Esenzione per immobili adibiti a scuola materna paritaria - Compete
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata riconosciuta la spettanza dell'esenzione ICI per gli immobili destinati alla scuola materna paritaria, purché l'ente gestore dimostri concretamente il carattere non commerciale dell'attività. La corresponsione di rette, da sola, non è stata ritenuta incompatibile con l'esenzione, poiché le rette non consentivano nemmeno la copertura delle spese per il personale educativo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicabilità dell'esenzione ICI prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del d.lgs. 504/1992 agli immobili classificati nelle categorie catastali B/5 e C/2 e utilizzati per una scuola materna paritaria. Il punto centrale è stabilire se l'attività didattica sia svolta con modalità non commerciali. La riscossione di una retta non esclude automaticamente l'esenzione, quando dai bilanci risulta che le somme richieste non sono sufficienti neppure a coprire i costi del personale educativo.
Norme richiamate
Art. 7, comma 1, lettera i), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Esenzione ICI per gli immobili utilizzati dai soggetti indicati dalla norma per lo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di attività di religione o di culto, con modalità non commerciali.
L'esenzione può applicarsi agli immobili utilizzati per attività didattiche quando l'ente dimostra che l'attività è svolta con modalità non commerciali. La richiesta di rette non esclude automaticamente tale requisito; occorre valutare concretamente la gestione economica e la destinazione delle entrate.
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione ICI prevista per gli immobili destinati ad attività didattiche, non è sufficiente dimostrare l'utilizzo scolastico dell'immobile: deve essere provato anche lo svolgimento dell'attività con modalità non commerciali.
- La riscossione di rette o contributi dagli utenti non comporta automaticamente la natura commerciale dell'attività. È decisiva la verifica concreta dei bilanci e dell'idoneità delle entrate a coprire i costi di gestione.
- La non commercialità può essere sostenuta quando le rette sono meramente contributive e non consentono neppure di coprire i costi essenziali, come quelli del personale educativo.
- È opportuno conservare bilanci, rendiconti, documentazione sulle rette e sui costi sostenuti, perché la prova del requisito non commerciale deve essere concreta e verificabile.
- La categoria catastale dell'immobile, come B/5 o C/2, non è da sola decisiva: rilevano soprattutto l'effettiva destinazione dell'immobile e le modalità con cui l'attività viene esercitata.
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