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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36042/2023 del 29/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Zagari ha proposto ricorso per ricusazione nei confronti della dr.ssa Ascioti sostenendo che, quale consigliere relatore nel procedimento d'appello TERRAMARA CLOSED, la stessa abbia già formulato valutazioni di merito sull'esistenza e sulla struttura della cosca Zagari/Fazzalari e sulla caratura di alcuni membri (in particolare sul ruolo dei fratelli), con implicita valutazione della posizione dello stesso Pasquale. Ha contestato la violazione del principio di imparzialità del giudice (richiamando artt. 36, 37 cod. proc. pen., art. 111 Cost. e art. 6 CEDU) e ha dedotto altresì l'illegittimità costituzionale degli artt. 34 e 37 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevedono la ricusabilità o incompatibilità del giudice che abbia già espresso valutazioni di merito su fatti sostanzialmente identici in altro procedimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte di appello che aveva reputato infondata la ricusazione perché nel processo TERRAMARA CLOSED non era stata espressa una valutazione di merito sulla responsabilita penale di Pasquale Zagari (la valutazione riguardava invece il fratello Carmelo e riportava, in larga parte, dichiarazioni di terzi intercettate). La Corte ha richiamato la giurisprudenza costituzionale e di legittimità secondo cui la ricusazione è giustificata solo se il giudice ha espresso, in un altro procedimento, una valutazione di merito collegata alla stessa regiudicanda, ossia al medesimo fatto storico; mere cognizioni di fatti simili, riferimenti a provvedimenti passati o considerazioni su altri imputati non sufficiente a fondare la ricusazione. Ha inoltre ricordato che le cause di incompatibilità e ricusazione vanno interpretate restrittivamente.

Norme richiamate

  • art. 36 cod. proc. pen.

    Disciplina le cause di astensione del giudice. Nel caso è stata richiamata per collegamento con l'art. 37 e la nozione di astensione/ incompatibilità; la Corte ha ritenuto che non ricorra astensione perché non sussiste una precedente valutazione di merito sullo stesso fatto storico riguardante il medesimo imputato.

  • art. 37 cod. proc. pen.

    Regola la ricusazione del giudice. La Corte ha applicato il principio che la ricusazione è fondata solo se il giudice ha anticipato valutazioni sul merito della stessa regiudicanda; la mera partecipazione a decisioni su coimputati o fatti affini non configura automaticamente causa di ricusazione.

  • art. 34 cod. proc. pen.

    Tratta le cause di incompatibilità del giudice. La Corte ha ricordato che l'art. 34, interpretato alla luce della giurisprudenza costituzionale, non stabilisce incompatibilità per giudizi su fatti solo simili o su posizioni di altri imputati.

  • art. 111 Cost.

    Principio del giusto processo. E' stato invocato dal ricorrente in relazione al diritto a un giudice imparziale; la Corte ha ritenuto che, in mancanza di una precedente valutazione di merito sulla stessa regio judicanda, non ricorra violazione di tale principio.

  • art. 6 CEDU

    Tutela del diritto a un equo processo e a un giudice imparziale. La Corte ha ricordato la giurisprudenza della Corte EDU secondo cui non è necessariamente lesa l'imparzialità del giudice quando questi abbia già giudicato accuse simili in procedimenti distinti, purché non sussista un collegamento diretto con la stessa regiudicanda.

  • sentenza Corte Cost. n. 283/2000

    Richiamata come principio guida: la Corte Costituzionale ha affermato che la ricusazione può fondarsi quando il giudice abbia espresso, in altro procedimento, una valutazione di merito sul medesimo fatto nei confronti del medesimo soggetto; ma ha anche precisato che non basta la mera cognizione dei fatti o giudizi incidentali.

Massime di principio

  • La ricusazione del giudice è fondata solo se emerge una precedente valutazione di merito collegata alla stessa regiudicanda, ossia al medesimo fatto storico oggetto del processo in corso.
  • Mere cognizioni di fatti analoghi, decisioni su coimputati o riporti di dichiarazioni di terzi in un precedente provvedimento non costituiscono di per sé causa di ricusazione o incompatibilità.
  • Le cause di incompatibilità e le ipotesi di ricusazione devono essere interpretate restrittivamente per non paralizzare l'esercizio della funzione giurisdizionale.
  • Nelle contestazioni relative ad associazioni di tipo mafioso, rileva la coincidenza del fatto storico (periodo e condotta): differenze temporali e oggettive tra le fattispecie riducono l'idoneità di un precedente a pregiudicare l'imparzialità.
  • Per rendere efficace una richiesta di ricusazione è utile documentare in modo puntuale e testuale le passate affermazioni del giudice che costituiscano una valutazione di merito proprio sull imputato e sullo stesso fatto storico.
  • Le questioni di illegittimità costituzionale degli articoli che regolano ricusazione/incompatibilità hanno rilevanza solo se, nel caso concreto, vi è prova di un precedente giudizio che abbia realmente deciso o valutato la responsabilità penale del medesimo imputato sullo stesso fatto.

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