Sentenza n. 494/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’accertamento e la declaratoria - dell’illegittimità del silenzio serbato dalla P.A. comunale di Soleto e dal Consorzio ASI di Lecce sulla segnalazione-invito del 15.9.2023 (rettificata il 18.9.2023) e sugli atti di segnalazione sollecito e diffida del 13.10.2023 e del 2.12.2023, con cui i ricorrenti hanno chiesto alle PP.AA. intimate – con riferimento agli interventi e depositi effettuati dalla società -OMISSIS- S.r.l. nel Comune di Soleto lungo la S.P. 362 km 14 – di attivarsi, per quanto di rispettiva competenza, «per verificare i fatti segnalati, effettuando i dovuti sopralluoghi e controlli in situ e procedendo altresì all’adozione dei consequenziali provvedimenti sospensivi repressivi e sanzionatori e ad ogni altro incombente previsto dalla legge e/o dal Piano ASI e dal relativo Regolamento»; - dell’obbligo delle PP.AA. intimate di provvedere espressamente sulla segnalazione-invito del 15.9.2023 (rettificata il 18.9.2023) e sugli atti di segnalazione sollecito e diffida del 13.10.2023 e del 2.12.2023; - nonché per la condanna delle stesse Amministrazioni a provvedere sulla citata segnalazione-invito del 15.9.2023 (rettificata il 18.9.2023) e sui citati atti di segnalazione sollecito e diffida del 13.10.2023 e del 2.12.2023 con contestuale nomina di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da parte ricorrente il 10/2/2025: per l’annullamento - della Relazione di sopralluogo del 18.11.2024 (COMUNE DI SOLETO - -OMISSIS--REG_UFFICIALE - -OMISSIS- – Uscita – 26/11/2024 – 12:33) e della PEC di trasmissione della stessa, nonché di tutti gli atti ad essa presupposti, consequenziali o comunque connessi, ancorché non conosciuti (ivi inclusi, ove occorra, gli esiti e le risultanze dei sopralluoghi richiamati nella Relazione e gli eventuali ulteriori verbali/relazioni di sopralluogo). Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da parte ricorrente il 3/6/2025: per l’annullamento - della nota di riscontro prot. n. -OMISSIS- del 20.3.2025 del Responsabile del Settore Edilizia Urbanistica Ambiente del Comune di Soleto e delle allegate comunicazioni di avvio prot. n. -OMISSIS-del 20.3.2025 e relazione di sopralluogo prot. n. -OMISSIS- del 20.3.2025 e della relativa pec di trasmissione; nonché di tutti gli atti ad essi presupposti consequenziali o comunque connessi ancorché non conosciuti (ivi inclusi, ove occorra, gli esiti e le risultanze dei sopralluoghi richiamati nella nota e nella Relazione e gli eventuali ulteriori verbali/relazioni di sopralluogo, l’eventuale implicito rigetto delle istanze formulate dai ricorrenti, l’eventuale esito negativo della verifica eventualmente espletata sui fatti segnalati dagli odierni ricorrenti). Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da parte ricorrente il 5/8/2025: per l’annullamento - della nota prot. n. -OMISSIS- del 22.5.2025 del Responsabile dell’Ufficio Tecnico – Settore Edilizia - Urbanistica- Ambiente del Comune di Soleto recante “provvedimento di conclusione del procedimento” e la PEC di trasmissione della stessa; - della nota prot. n. -OMISSIS- del 22.5.2025 del medesimo Responsabile di riscontro all’istanza di accesso dei ricorrenti e la PEC di trasmissione della stessa; - della Relazione del 30.5.2025 fatta dal medesimo Responsabile in riscontro all’ordinanza istruttoria di codesto Giudice n. 908/2025; - della nota del 15.5.2025 richiamata nella predetta Relazione e concernente la s.c.i.a. in sanatoria presentata da -OMISSIS- s.r.l.; - di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale o comunque connesso (ancorché non conosciuto) in quanto lesivo, ivi inclusi, ove occorra: a) gli esiti e le risultanze dei sopralluoghi richiamati e gli eventuali ulteriori verbali/relazioni di sopralluogo; b) il rigetto delle istanze formulate dai ricorrenti, c) l’esito negativo della verifica espletata sui fatti segnalati dai ricorrenti; d) la nota di riscontro prot. n. -OMISSIS- del 20.3.2025 dello stesso Responsabile e le allegate comunicazione di avvio prot. n. -OMISSIS-del 20.3.2025 e relazione di sopralluogo prot. n. -OMISSIS- del 20.3.2025, la relazione di sopralluogo del 18.11.2024 (tutti già gravati coi precedenti gravami proposti nel presente giudizio).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio serbato sulle segnalazioni e diffide relative a presunti abusi edilizi e depositi di materiali e rifiuti, nonché, con i terzi motivi aggiunti, nota comunale del 22 maggio 2025 di conclusione del procedimento e atti connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari confinanti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno denunciato la realizzazione, da parte di una società, di una recinzione in muratura e di opere di sistemazione dell’area, nonché il deposito di materiali e rifiuti, sostenendo che gli interventi avessero interessato anche la loro proprietà e fossero stati eseguiti sulla base di una SCIA inidonea. Con il ricorso principale hanno chiesto, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., l’accertamento dell’illegittimità del silenzio del Comune di Soleto e del Consorzio ASI di Lecce e la condanna a provvedere. Con i primi motivi aggiunti hanno impugnato una relazione di sopralluogo; con i secondi, la comunicazione di avvio del procedimento e ulteriori atti endoprocedimentali; con i terzi, la nota comunale del 22 maggio 2025 qualificata come provvedimento di conclusione del procedimento, la relazione istruttoria e gli atti connessi. Sono stati dedotti, tra gli altri, la violazione degli artt. 3, 10, 22, 27 e 31 d.P.R. 380/2001, degli artt. 1, 2, 19, 21 e 21-nonies l. 241/1990, dell’art. 5 l.r. Puglia n. 2/2007 e dell’art. 192 d.lgs. 152/2006, nonché il difetto di istruttoria e di motivazione, la violazione dei doveri di buon andamento, correttezza e buona fede e l’omessa considerazione del necessario parere del Consorzio ASI. Il Comune ha eccepito l’improcedibilità, sostenendo di avere ormai provveduto, e l’inammissibilità per natura privatistica della controversia, ritenendo che la questione riguardasse la delimitazione dei confini tra proprietà.
La decisione
Il ricorso principale è stato dichiarato improcedibile perché il Comune ha adottato un provvedimento espresso il 22 maggio 2025, impugnato con i terzi motivi aggiunti. I primi e i secondi motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili, poiché rivolti contro una relazione di sopralluogo e una comunicazione di avvio del procedimento, atti endoprocedimentali privi di autonoma lesività e valore provvedimentale. È stata respinta l’eccezione secondo cui la controversia avrebbe natura esclusivamente civilistica: il giudizio riguarda l’esercizio di poteri pubblicistici di vigilanza e repressione edilizia e, quindi, una posizione di interesse legittimo devoluta al giudice amministrativo. I terzi motivi aggiunti sono stati accolti. Il TAR ha ritenuto che la recinzione in conci di tufo, avente consistenza, altezza ed estensione rilevanti e idonea a produrre una stabile trasformazione del territorio, costituisca intervento di nuova costruzione soggetto a permesso di costruire, non essendo sufficiente una SCIA. La collocazione dell’opera nell’agglomerato industriale ASI imponeva inoltre il rispetto delle prescrizioni del Piano ASI e l’acquisizione del parere del Consorzio. Il Comune ha pertanto erroneamente considerato sufficiente la SCIA. Il riscontro relativo ai materiali e ai rifiuti è stato ritenuto affetto da difetto di istruttoria e di motivazione, perché meramente assertivo e non supportato da adeguati sopralluoghi o verbali, nonostante dagli atti emergesse l’esistenza di un piazzale realizzato con materiali di risulta e misto cava. La successiva SCIA in sanatoria non poteva legittimare retroattivamente opere che richiedevano il permesso di costruire né neutralizzare il dovere comunale di vigilanza e repressione. È stata quindi annullata la nota comunale del 22 maggio 2025 ed è stato dichiarato l’obbligo del Comune di rideterminarsi sulle istanze e diffide, conformandosi ai principi espressi in sentenza. Il profilo relativo alla titolarità dell’area e ai confini è stato invece assorbito; il TAR ha precisato che l’amministrazione deve verificare soltanto l’esistenza di un titolo astrattamente idoneo alla disponibilità dell’area, senza svolgere un’approfondita ricostruzione dei rapporti privatistici, salvo che i limiti siano conosciuti o immediatamente conoscibili e non contestati. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Il ricorso avverso il silenzio è improcedibile quando l’amministrazione adotta, nel corso del giudizio, un provvedimento espresso sulle istanze, anche se tale provvedimento viene impugnato con motivi aggiunti.
art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. 380/2001
La realizzazione di una recinzione muraria di consistenza, altezza ed estensione rilevanti, idonea a determinare una trasformazione stabile del territorio, rientra tra gli interventi di nuova costruzione.
art. 6 d.P.R. 380/2001
Per la recinzione muraria considerata dal giudice è necessario il permesso di costruire; la SCIA è un titolo edilizio inidoneo.
art. 27 d.P.R. 380/2001
il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita [...] la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale
L’utilizzo di un titolo edilizio inidoneo non legittima l’intervento e impone al Comune di esercitare i propri poteri generali di vigilanza urbanistico-edilizia.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Per opere realizzate senza il necessario permesso di costruire l’amministrazione deve attivare il procedimento sanzionatorio, inclusa l’ingiunzione alla rimozione e al ripristino dello stato dei luoghi.
art. 192 d.lgs. 152/2006
La gestione dei materiali e dei rifiuti segnalati richiede un’istruttoria effettiva e una motivazione non meramente assertiva.
art. 21-nonies l. 241/1990
La disposizione è stata richiamata tra i parametri dedotti, ma il giudice ha fondato la decisione principalmente sull’inidoneità del titolo edilizio e sui doveri ordinari di vigilanza e repressione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa per l’oscuramento delle generalità delle parti.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati unitamente alla disciplina nazionale per la tutela dei diritti e della dignità delle parti mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La controversia sulla richiesta rivolta all’amministrazione di esercitare i poteri di vigilanza e repressione urbanistico-edilizia attiene a un interesse legittimo e rientra nella giurisdizione amministrativa, anche quando i fatti sottostanti coinvolgano una contestazione tra proprietari confinanti; resta distinta la questione civilistica della definitiva determinazione dei confini.
- Una recinzione realizzata con opere murarie di rilevante consistenza, altezza ed estensione, idonea a produrre una trasformazione stabile e duratura dell’assetto del territorio, costituisce intervento di nuova costruzione soggetto a permesso di costruire e non può essere eseguita sulla base di una mera SCIA.
- L’utilizzo di una SCIA, o di altro titolo edilizio semplificato, per un intervento che richiede il permesso di costruire non legittima le opere, che restano abusive, e non impedisce né ritarda l’esercizio dei poteri comunali di vigilanza e repressione.
- La presentazione di una SCIA in sanatoria non neutralizza l’obbligo dell’amministrazione di reprimere opere eseguite senza il necessario permesso di costruire, quando il titolo utilizzato sia radicalmente inidoneo a legittimarle.
- Il provvedimento con cui l’amministrazione riscontra una segnalazione di abuso edilizio deve essere sorretto da un’istruttoria effettiva e da una motivazione puntuale sulle caratteristiche dell’opera, sul titolo edilizio necessario, sul rispetto delle prescrizioni urbanistiche applicabili e sulla presenza di materiali o rifiuti; affermazioni generiche e non supportate da sopralluoghi o verbali sono illegittime.
- Gli atti endoprocedimentali, quali relazioni di sopralluogo e comunicazioni di avvio del procedimento, privi di autonoma lesività e di contenuto provvedimentale, non sono immediatamente impugnabili.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 31 mar 2026Sentenza n. 676/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 31 mar 2026Sentenza n. 677/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 31 mar 2026Sentenza n. 678/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 31 mar 2026Sentenza n. 679/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 31 mar 2026Sentenza n. 680/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 31 mar 2026Sentenza n. 681/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →