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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00653/2024 del 08/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2005, nel quale l’Amministrazione finanziaria aveva effettuato due riprese: una per l’utilizzo di fatture relative a operazioni ritenute oggettivamente inesistenti, l’altra per la vendita di gasolio agevolato per finalità non agevolate, con conseguente evasione IVA. La CTR aveva respinto gli appelli riuniti della società e dell’Ufficio, ritenendo non fondata la ripresa sulle operazioni inesistenti ma legittima quella sul gasolio. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 2697, 2699, 2700, 2727 e 2729 c.c., dell’art. 7 l. n. 212/2000 e delle norme sul diritto di difesa e di partecipazione al procedimento sanzionatorio tributario, lamentando in sostanza che la CTR avrebbe attribuito fede privilegiata ai verbali redatti da personale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli anche quanto alle dichiarazioni di terzi, che avrebbe violato il suo diritto di difesa e che non avrebbe considerato la motivazione dell’atto impositivo come generica e non emendabile in giudizio. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso incidentale, deducendo violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e dell’art. 7 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la CTR aveva omesso di valutare l’insieme degli indizi posti a base dell’accertamento e aveva di fatto invertito l’onere della prova, valorizzando solo le ritrattazioni penali dei dipendenti della società.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso principale della società per difetto di specificità, poiché la censura non riproduceva né localizzava gli atti richiamati (in particolare avviso di accertamento e processo verbale di constatazione), impedendo il controllo ex actis. Ha invece accolto il ricorso incidentale dell’Agenzia delle entrate, osservando che la CTR aveva valutato in modo incompleto la prova presuntiva, fondando l’esclusione della ripresa solo sulla ritrattazione penale dei dipendenti e trascurando ulteriori elementi indiziari (medesimo amministratore e sede legale delle società, errata contabilizzazione dei pagamenti). La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato in relazione al ricorso principale rigettato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di riparto dell’onere della prova: l’Amministrazione deve offrire un compendio indiziario grave, preciso e concordante; una volta assolto tale onere, incombe al contribuente la prova contraria.

  • art. 2699 c.c.

    Invocato dalla ricorrente principale a sostegno della contestazione sulla fede e utilizzabilità dei verbali; la Corte non entra nel merito della doglianza per difetto di specificità.

  • art. 2700 c.c.

    Invocato dalla ricorrente principale sulla fede privilegiata degli atti verbalizzati; la Corte non esamina la questione nel merito per inammissibilità del motivo principale.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato per la disciplina delle presunzioni semplici, utilizzate dall’Amministrazione nel procedimento di accertamento.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per affermare che le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti e vanno valutate complessivamente dal giudice di merito.

  • art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato dalla ricorrente principale in relazione alla motivazione dell’atto impositivo e alle garanzie del contribuente; il motivo è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel ricorso incidentale in tema di poteri istruttori e valutazione della prova nel processo tributario.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata a fondamento dei motivi di ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito della memoria.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso principale.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1 quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l’accertamento può fondarsi su presunzioni semplici, purché dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; il giudice di merito deve esaminarle prima singolarmente e poi complessivamente, dando conto in motivazione del percorso logico seguito.
  • La prova presuntiva non può essere disarticolata: il giudice deve valutare tutti gli indizi insieme e non può fondare l’esito solo su uno di essi, trascurando gli altri elementi acquisiti al processo.
  • Una volta che l’Ufficio abbia offerto un compendio indiziario idoneo, spetta al contribuente fornire prova contraria; non è corretto invertire l’onere della prova in favore del contribuente senza un’adeguata valutazione degli indizi dell’Amministrazione.
  • In sede di ricorso per cassazione, la censura è inammissibile se non è specifica e autosufficiente, cioè se non riproduce o localizza gli atti rilevanti su cui si fonda la doglianza, impedendo il controllo diretto della Corte.
  • Le dichiarazioni di terzi riportate nei verbali di constatazione hanno valore indiziario e possono concorrere con gli altri elementi istruttori alla prova presuntiva dell’illecito tributario.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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