Cassazione Civile, Ordinanza n. 04623/2024 del 21/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Un soggetto che aveva rivestito la carica di liquidatore di una società poi assoggettata a fallimento proponeva opposizione allo stato passivo per ottenere l’ammissione di un credito professionale pari a euro 119.142, che assumeva maturato quale compenso per l’attività di liquidazione svolta tra il 2012 e il 2016. Deduceva che il compenso era stato fissato dall’assemblea in euro 75.000 annui e che non gli erano stati corrisposti alcuni emolumenti relativi agli anni 2014-2016. Il Tribunale rigettava l’opposizione, pur riconoscendo che il liquidatore non fosse organo della procedura e che il compenso, se dovuto, dovesse essere parametrato alla delibera assembleare; tuttavia riteneva non provata l’effettiva prestazione professionale dedotta a fondamento del credito, sia per il periodo successivo all’omologa del concordato sia per quello precedente, e valorizzava inoltre l’eccezione di inadempimento della curatela rispetto agli obblighi gestionali del liquidatore. Con il ricorso per cassazione il creditore articolava tre motivi: omesso esame di fatti decisivi circa lo svolgimento dell’incarico di liquidatore; violazione di norme sostanziali sul compenso degli amministratori/liquidatori e sull’onerosità del mandato; violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per asserita ultrapetizione, sostenendo che il Tribunale avesse deciso su questioni non dedotte dalla curatela.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il Tribunale non aveva omesso l’esame dei fatti, ma aveva espresso una valutazione di non prova dell’attività gestionale allegata; inoltre le doglianze miravano in realtà a una nuova valutazione del merito e risultavano fuori fuoco rispetto alla ratio decidendi. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché le censure sotto la rubrica della violazione di legge sollecitavano una rivalutazione della fattispecie concreta e non colpivano le rationes del decreto: per la fase pre-omologa mancava la delibera assembleare che fondasse il compenso; per la fase successiva mancava la prova dello svolgimento dell’attività gestionale. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, perché il Tribunale si era limitato a verificare la sussistenza dei fatti costitutivi del credito e non aveva pronunciato ultra petita. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e con l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 98 e 99 l. fall.
disciplinano l’opposizione allo stato passivo, nel cui ambito è stata proposta la domanda di ammissione del credito professionale.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio di omesso esame è configurabile solo per un vero fatto storico decisivo non esaminato, non per una mera richiesta di diversa valutazione delle prove o dei fatti.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
la violazione o falsa applicazione di legge attiene alla ricognizione della norma e alla sua applicazione alla fattispecie astratta; non consente di censurare l’accertamento della fattispecie concreta compiuto dal giudice di merito.
art. 2389 c.c.
richiamato dal ricorrente come norma sul compenso degli amministratori, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché diretto a contestare il merito dell’accertamento fattuale.
art. 2487-bis c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di poteri e doveri dei liquidatori; la Corte non entra nel merito della sua applicazione per l’inammissibilità del motivo.
art. 2489 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di poteri e doveri dei liquidatori; la Corte non entra nel merito della sua applicazione per l’inammissibilità del motivo.
art. 1709 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere l’onerosità del mandato; la censura è stata respinta perché non attaccava le rationes decidendi.
artt. 112 e 115 c.p.c.
la Corte esclude l’ultrapetizione: il giudice può accertare d’ufficio la mancanza di prova dei fatti costitutivi della domanda, nei limiti del principio dispositivo e del contraddittorio.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
presuppone, in caso di rigetto dell’impugnazione, il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
ha introdotto l’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione, richiamato nel dispositivo.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l’indicazione di un vero fatto storico, principale o secondario, discusso tra le parti e non valutato dal giudice di merito; non basta lamentare che il giudice abbia dato alle prove una lettura diversa da quella auspicata dal ricorrente.
- La deduzione di violazione o falsa applicazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione del materiale probatorio: il controllo di legittimità riguarda l’interpretazione e l’applicazione della norma astratta, non il riesame del merito.
- In tema di credito per compenso del liquidatore o del mandatario, il creditore deve provare i fatti costitutivi del diritto azionato, inclusa l’effettiva esecuzione della prestazione e, quando rilevante, il titolo che ne prevede la remunerazione.
- Se il giudice di merito accerta che, per una determinata fase temporale, manca la prova dell’attività svolta dal professionista o del titolo che giustifichi il compenso, la domanda di insinuazione al passivo può essere rigettata anche se il contratto o la delibera assembleare prevedano astrattamente un compenso.
- Non vi è ultrapetizione quando il giudice si limita a verificare d’ufficio la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa creditoria e, all’esito di tale verifica, ritiene non provato l’adempimento della prestazione dedotta a fondamento della domanda.
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