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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04623/2024 del 21/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Un soggetto che aveva rivestito la carica di liquidatore di una società poi assoggettata a fallimento proponeva opposizione allo stato passivo per ottenere l’ammissione di un credito professionale pari a euro 119.142, che assumeva maturato quale compenso per l’attività di liquidazione svolta tra il 2012 e il 2016. Deduceva che il compenso era stato fissato dall’assemblea in euro 75.000 annui e che non gli erano stati corrisposti alcuni emolumenti relativi agli anni 2014-2016. Il Tribunale rigettava l’opposizione, pur riconoscendo che il liquidatore non fosse organo della procedura e che il compenso, se dovuto, dovesse essere parametrato alla delibera assembleare; tuttavia riteneva non provata l’effettiva prestazione professionale dedotta a fondamento del credito, sia per il periodo successivo all’omologa del concordato sia per quello precedente, e valorizzava inoltre l’eccezione di inadempimento della curatela rispetto agli obblighi gestionali del liquidatore. Con il ricorso per cassazione il creditore articolava tre motivi: omesso esame di fatti decisivi circa lo svolgimento dell’incarico di liquidatore; violazione di norme sostanziali sul compenso degli amministratori/liquidatori e sull’onerosità del mandato; violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per asserita ultrapetizione, sostenendo che il Tribunale avesse deciso su questioni non dedotte dalla curatela.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il Tribunale non aveva omesso l’esame dei fatti, ma aveva espresso una valutazione di non prova dell’attività gestionale allegata; inoltre le doglianze miravano in realtà a una nuova valutazione del merito e risultavano fuori fuoco rispetto alla ratio decidendi. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché le censure sotto la rubrica della violazione di legge sollecitavano una rivalutazione della fattispecie concreta e non colpivano le rationes del decreto: per la fase pre-omologa mancava la delibera assembleare che fondasse il compenso; per la fase successiva mancava la prova dello svolgimento dell’attività gestionale. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, perché il Tribunale si era limitato a verificare la sussistenza dei fatti costitutivi del credito e non aveva pronunciato ultra petita. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e con l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 98 e 99 l. fall.

    disciplinano l’opposizione allo stato passivo, nel cui ambito è stata proposta la domanda di ammissione del credito professionale.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il vizio di omesso esame è configurabile solo per un vero fatto storico decisivo non esaminato, non per una mera richiesta di diversa valutazione delle prove o dei fatti.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    la violazione o falsa applicazione di legge attiene alla ricognizione della norma e alla sua applicazione alla fattispecie astratta; non consente di censurare l’accertamento della fattispecie concreta compiuto dal giudice di merito.

  • art. 2389 c.c.

    richiamato dal ricorrente come norma sul compenso degli amministratori, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché diretto a contestare il merito dell’accertamento fattuale.

  • art. 2487-bis c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di poteri e doveri dei liquidatori; la Corte non entra nel merito della sua applicazione per l’inammissibilità del motivo.

  • art. 2489 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di poteri e doveri dei liquidatori; la Corte non entra nel merito della sua applicazione per l’inammissibilità del motivo.

  • art. 1709 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l’onerosità del mandato; la censura è stata respinta perché non attaccava le rationes decidendi.

  • artt. 112 e 115 c.p.c.

    la Corte esclude l’ultrapetizione: il giudice può accertare d’ufficio la mancanza di prova dei fatti costitutivi della domanda, nei limiti del principio dispositivo e del contraddittorio.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    presuppone, in caso di rigetto dell’impugnazione, il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    ha introdotto l’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione, richiamato nel dispositivo.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l’indicazione di un vero fatto storico, principale o secondario, discusso tra le parti e non valutato dal giudice di merito; non basta lamentare che il giudice abbia dato alle prove una lettura diversa da quella auspicata dal ricorrente.
  • La deduzione di violazione o falsa applicazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione del materiale probatorio: il controllo di legittimità riguarda l’interpretazione e l’applicazione della norma astratta, non il riesame del merito.
  • In tema di credito per compenso del liquidatore o del mandatario, il creditore deve provare i fatti costitutivi del diritto azionato, inclusa l’effettiva esecuzione della prestazione e, quando rilevante, il titolo che ne prevede la remunerazione.
  • Se il giudice di merito accerta che, per una determinata fase temporale, manca la prova dell’attività svolta dal professionista o del titolo che giustifichi il compenso, la domanda di insinuazione al passivo può essere rigettata anche se il contratto o la delibera assembleare prevedano astrattamente un compenso.
  • Non vi è ultrapetizione quando il giudice si limita a verificare d’ufficio la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa creditoria e, all’esito di tale verifica, ritiene non provato l’adempimento della prestazione dedotta a fondamento della domanda.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniLiquidazione giudizialeAmministratoriMandato
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileSocietarioContratti
IstitutiOnere della provaGiudicato

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