Sentenza n. 767/2026 - Brescia, Sezione 1
per l'annullamento - della comunicazione Prot. N. AGEA.AGA.2022.0055153 n. INL33-04485941-P- Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Organismo Pagatore, ricevuta il 13.01.2023 avente ad oggetto Regime quote latte – versamento del prelievo esigibile; - del ruolo emesso da Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura-prelievo latte; - del provvedimento di “aggiornamento” del Registro Nazionale dei debiti presso Agea ex art. 8 ter L.33/99 (non allegato e non conosciuto); - del provvedimento di determinazione del Prelievo Supplementare per le annate oggetto dell'intimazione, ovvero delle comunicazioni Agea, aventi ad oggetto le “multe quote latte” e segnatamente concernenti i risultati della compensazione nazionale per il periodo indicato nella comunicazione e/o in corso di definizione al momento della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio (non allegato e non conosciuto); - di ogni atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, in quanto lesivo, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso; - di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, in quanto lesivo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: richiesta di pagamento di € 337.358,85 a titolo di prelievo supplementare per la campagna lattiera 2003/2004, con iscrizione della posizione nel Registro Nazionale dei Debiti e nel ruolo
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa agricola)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la comunicazione AGEA con cui le era stato richiesto il pagamento del prelievo supplementare relativo all'annata 2003/2004, nonché gli atti presupposti e connessi, deducendo plurimi vizi. In primo luogo ha eccepito la decadenza e la prescrizione della pretesa, richiamando i termini previsti dall'art. 25 d.P.R. 602/1973, dalla disciplina unionale sui prelievi agricoli e dall'art. 2948, n. 4, c.c., nonché, in subordine, la prescrizione ordinaria. Ha inoltre contestato la debenza e la quantificazione degli interessi, denunciando illogicità, manifesta ingiustizia, sviamento, carenza di motivazione e violazione del diritto di difesa. Ulteriori motivi riguardavano l'incompatibilità della disciplina nazionale sul prelievo supplementare con la normativa unionale, l'obbligo di disapplicazione degli atti contrastanti con il diritto dell'Unione, la violazione dei principi di sana amministrazione, parità di trattamento, certezza del diritto e non discriminazione, nonché l'insussistenza o l'errata quantificazione del prelievo per difetto di istruttoria. La ricorrente ha dedotto anche vizi relativi al procedimento, alla notificazione degli atti presupposti, all'esigibilità delle somme, alla violazione del giudicato esterno e al mancato computo dei recuperi PAC. È stata infine proposta domanda risarcitoria. Nel corso del giudizio AGEA ha comunicato l'annullamento della richiesta impugnata e la cancellazione della posizione debitoria dal Registro Nazionale dei Debiti, riconoscendo l'inesigibilità del credito per prescrizione, poiché, dopo l'ultimo atto interruttivo del 2004 e la definizione per perenzione del precedente ricorso, erano trascorsi oltre dodici anni senza ulteriori atti interruttivi. La ricorrente ha dichiarato pienamente soddisfatto il proprio interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che il provvedimento autonomamente adottato da AGEA in corso di giudizio aveva annullato la richiesta di pagamento e disposto la cancellazione della posizione debitoria relativa alla campagna 2003/2004. Tale intervento ha realizzato integralmente l'interesse sostanziale perseguito con il ricorso, rendendo inutile la prosecuzione del giudizio ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Il Collegio ha valorizzato il riconoscimento amministrativo dell'inesigibilità del credito per prescrizione. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in ragione della complessità della materia e delle vicende amministrative e contenziose. AGEA è stata tuttavia posta a carico del contributo unificato eventualmente versato dalla ricorrente, quale parte virtualmente vittoriosa, ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Il presente giudizio va perciò definito con tale statuizione, caratterizzata dal contenuto di accertamento nel merito della pretesa avanzata e dalla piena soddisfazione arrecata ad opera delle successive determinazioni assunte dalla Pubblica Amministrazione
La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta autonomamente determinazioni che soddisfano integralmente l'interesse sostanziale perseguito dal ricorrente, rendendo inutile la prosecuzione del processo.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
a carico dell’AGEA sussista ... l’onere di rifondere alla controparte (virtualmente) vittoriosa il contributo unificato, se effettivamente versato
In caso di cessazione della materia del contendere, l'amministrazione può essere tenuta a rifondere il contributo unificato alla parte virtualmente vittoriosa, anche quando le spese processuali siano compensate.
art. 8-quinquies, comma 5, l. 33/2009
Costituiva la base normativa indicata per la richiesta di pagamento del prelievo supplementare, poi annullata da AGEA per inesigibilità del credito.
art. 8-ter l. 33/1999
Riguarda il Registro Nazionale dei Debiti presso AGEA, dal quale è stata cancellata la posizione debitoria della ricorrente.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere nel processo amministrativo deve essere dichiarata quando un provvedimento autonomamente adottato dall'amministrazione nel corso del giudizio realizza integralmente l'interesse sostanziale perseguito dal ricorrente e attribuisce il bene della vita richiesto, rendendo inutile la prosecuzione del processo.
- La cessazione della materia del contendere presuppone una soddisfazione piena e non meramente parziale o temporanea della pretesa sostanziale dedotta in giudizio; la pronuncia conserva un contenuto di accertamento in ordine alla piena soddisfazione dell'interesse azionato.
- Anche quando le spese processuali sono compensate, l'amministrazione può essere tenuta a rifondere alla parte virtualmente vittoriosa il contributo unificato effettivamente versato.
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