Cassazione Civile, Ordinanza n. 04452/2023 del 14/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Nel corso di una procedura esecutiva promossa da un creditore nei confronti di un comune, la banca tesoriera del comune era stata destinataria di un pignoramento presso terzi. La banca aveva reso dichiarazione negativa, evidenziando l'assenza di saldo utile sui conti, ma il giudice dell'esecuzione aveva comunque disposto l'assegnazione ritenendo utilizzabile un margine residuo di anticipazione di cassa. Proposto atto di opposizione ex art. 617 c.p.c., il tribunale lo aveva rigettato qualificando l'anticipazione di cassa, in via funzionale, come analoga a un'apertura di credito e reputando pignorabile il margine di anticipazione come credito condizionato e suscettibile di futura capacità satisfattiva. Con il ricorso per cassazione la banca denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 543, 546, 547, 549 e 552 c.p.c., degli artt. 1823, 1830, 1852 e 1853 c.c. e dell'art. 159 d.lgs. n. 267/2000, sostenendo che il margine utilizzabile dell'anticipazione di cassa, come un fido di conto, non elimina il segno complessivamente negativo del conto e non può essere confuso con un credito pignorabile; la questione, inoltre, era diversa da quella della mera pignorabilità astratta, essendo centrata sull'insussistenza di una somma effettivamente assegnabile. In sede di legittimità il controricorrente ha anche eccepito il difetto di produzione della delibera e degli atti presupposti ai poteri rappresentativi di chi aveva rilasciato la procura della società ricorrente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto decisiva la mancata produzione, ritualmente e negli indici depositati, degli atti dai quali derivavano i poteri di rappresentanza sostanziale del soggetto che aveva conferito la procura al difensore della società ricorrente. Ha richiamato il principio secondo cui, per il ricorso per cassazione proposto da una società di capitali, la prova dei poteri rappresentativi del sottoscrittore dell'atto societario non è richiesta a pena di improcedibilità ex art. 369 c.p.c., ma la sua mancata produzione può determinare inammissibilità del gravame. Per tale ragione la Corte non è entrata nel merito della questione sull'anticipazione di cassa e sull'assegnazione nel pignoramento presso terzi. Ha inoltre escluso la condanna per responsabilità aggravata, perché la mera soccombenza non basta. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e la Corte ha dato atto del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 543 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sull'assegnazione nell'espropriazione presso terzi.
art. 546 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di obblighi del terzo pignorato e indisponibilità delle somme.
art. 547 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente con riguardo alla dichiarazione del terzo.
art. 549 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per la regolazione delle contestazioni sulla dichiarazione del terzo.
art. 552 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente in relazione all'ordinanza di assegnazione nel pignoramento presso terzi.
art. 1823 c.c.
richiamato dalla ricorrente sul conto corrente e sul saldo negativo.
art. 1830 c.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di conto corrente e operazioni contabili.
art. 1852 c.c.
richiamato dalla ricorrente per contestare l'equiparazione dell'anticipazione di cassa a un credito pignorabile.
art. 1853 c.c.
richiamato dalla ricorrente in materia di compensazione tra rapporti di conto.
art. 159 d.lgs. n. 267 del 2000
richiamato dalla ricorrente in relazione al regime della tesoreria e delle anticipazioni di cassa degli enti locali.
art. 617 c.p.c.
base dell'opposizione agli atti esecutivi proposta contro l'ordinanza di assegnazione.
art. 371-bis c.p.c.
richiamato per affermare l'ammissibilità del ricorso a seguito dell'ordine di rinnovazione della notifica.
art. 369, secondo comma, n. 3, c.p.c.
interpretato nel senso che l'onere di produzione a pena di improcedibilità riguarda la procura speciale del difensore, non gli atti dai quali deriva la rappresentanza sostanziale della società.
art. 372 c.p.c.
richiamato per affermare che l'atto conferente la rappresentanza sostanziale può essere prodotto, ma la mancata rituale produzione può incidere sull'ammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione proposto da una società di capitali, la procura speciale al difensore è valida solo se risultano o sono prodotti gli atti che dimostrano i poteri di rappresentanza sostanziale del soggetto che la conferisce; la mancanza di tale produzione può determinare inammissibilità del ricorso, pur non traducendosi in improcedibilità ex art. 369 c.p.c.
- L'art. 369, comma 2, n. 3, c.p.c. impone la produzione della procura speciale del difensore, non anche degli atti societari che attestano il potere rappresentativo del firmatario della procura; per questi ultimi opera un diverso piano di verifica, legato all'ammissibilità del gravame.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, le questioni di merito dedotte restano assorbite e la Corte può limitarsi a definire il giudizio sul solo profilo processuale decisivo.
- La domanda di responsabilità processuale aggravata non può essere accolta sulla sola base della soccombenza, essendo necessario un quid pluris nei presupposti della mala fede o colpa grave.
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